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BOLLETTE ACQUA TROPPO ALTE PER PERDITA ACQUE OCCULTE

Ultimo Aggiornamento: 02/09/2011 17:13
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Città: MONREALE
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Sesso: Femminile
02/09/2011 17:13


Perdite occulte

Sono considerate occulte le perdite di acqua dovute a rotture d’impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall’esterno in modo diretto o evidente. Le perdite occulte possono spesso essere rilevate con notevole ritardo (magari solo in occasione delle periodiche letture dei contatori) e comportare bollette molto gravose, anche dell’ordine di migliaia di euro, è compito dell'utente vigilare sulle buone costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

I casi di perdita occulta sono regolati dall'articolo 43 del Regolamento Idrico; nel caso si verifichino, l’utente può far richiesta d’accesso alle agevolazioni previste, pagando comunque un decimo del costo dovuto alla perdita, calcolato sulla tariffa base del solo servizio acquedotto.

Nel caso l'utente dovesse rilevare o sospettare di una perdita occulta deve tempestivamente mettersi in contatto con L'ENTE GESTORE DELLE ACQUE per le pratiche commerciali o recarsi all'ufficio commerciale che forniranno tutte le informazioni e le istruzioni per la richiesta di agevolazioni.



* Articolo 43 del Regolamento Idrico *

ART. 43 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.
L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il Gestore potrà applicare ai consumi eccedenti quelli normali dell'utente una tariffa pari a un decimo della tariffa base; l'eccedenza di consumo rispetto a quello normale non sarà assoggettata alla quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.
Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura di saldo fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.
In caso di perdite occulte, qualora il Gestore, per cause non imputabili all’utente, non abbia effettuato regolarmente le letture previste dalla Carta del Servizio,
a) l’utente sarà tenuto a pagare quanto dovuto per le perdite occulte, con le modalità descritte nel presente articolo, in forma ridotta proporzionalmente al ritardo di lettura imputabile al Gestore.
b) In aggiunta alla riduzione di cui al punto a) all’utente saranno concessi i seguenti sgravi:

Limite di ammissibilità-Entità sgravio
Elementi comuni
Da un minimo del 130% ad un massimo di 2 volte il consumo storico
30% degli importi eccedenti lo storico
Conteggio a tariffa base mc. eccedenti lo storico e rateizzazione
Parte da 2 a 10 volte il consumo storico
50% sugli importi eccedenti lo scaglione precedente
Conteggio a tariffa base mc eccedenti lo storico e rateizzazione
Parte da 10 volte e oltre il consumo storico
75% degli importi eccedenti lo scaglione precedente
Conteggio a tariffa base mc eccedenti lo storico e rateizzazione
Gli importi di sgravio successivi al primo espressi nella tabella suddetta si sommano a quelli precedenti (applicazione degli sgravi a scaglione).


Gli sgravi di cui al comma precedente saranno applicati anche nel caso in cui il gestore non abbia effettuato le comunicazioni previste dall’ultimo comma dell’art. 40, o non abbia rispettato le scadenze di fatturazione, se il consumo del periodo da addebitare all’utente supera del 30% il suo consumo storico.

Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:
D'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
Con verifica diretta da parte del personale aziendale.
In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.

Sarà consentito all'utente, in accordo con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. Con una semplice comunicazione scritta al Gestore l'utente può disdire tale polizza assicurativa.


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