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INVALIDITA' CIVILE : CHE COS'è

Ultimo Aggiornamento: 10/11/2010 20:28
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
10/11/2010 20:28

BUONA SERA, VOLEVO SAPERE COSA MI SPETTA CON UN'INVALIDITà DEL 34%. GRAZIE

PER UNA RISPOSTA PIU' ESAUSTIVA LE DO' TUTTO L'ARGOMENTO:

L'INVALIDITA' CIVILE 
 E' il riconoscimento di uno stato invalidante congenito o derivante da particolari eventi (infortuni, incidenti, malattie, interventi medici, etc.) in base al quale, a seconda della percentuale di inabilita' accertata, e' possibile ottenere benefici economici e socio-sanitari, condizionati dall'eta' e talvolta dal reddito.
 Per la legge (legge 118/1971) sono invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni (ovvero infermita'), congenite o acquisite, fisiche, psichiche o sensoriali, che provocano un danno funzionale, ovvero una limitazione o impedimento a svolgere normalmente le varie attivita' della vita. Dalla categoria sono esclusi gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio. Sono considerati invalidi anche i ciechi civili e i sordomuti, per i quali i benefici economici sono pero' disciplinati con leggi a parte (si veda la sezione "riferimenti normativi"). Perche' si possa parlare di invalidita' allo stato di minorazione deve conseguire una - riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore ad un terzo, per chi ha tra i 18 e i 65 anni; - difficolta' persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie della loro eta', per i minori di anni 18 e per gli ultra 65enni; SOGLIE DI INVALIDITA' E BENEFICI
 L'accertamento dello stato di inabilita' da parte delle commissioni mediche determina l'assegnazione di una determinata percentuale di invalidita'. Essa, come gia' visto, rappresenta la riduzione della capacita' lavorativa della persona. Se tale riduzione e' inferiore ad un terzo (circa il 34%), non si puo' parlare di "stato di invalidita'" e non sono conseguentemente previsti benefici di alcun tipo. Per soglie maggiori invece sono previsti benefici, economici e non: 
- soglia minima (34%): protesi e prestazioni ortopediche (DMS 31/5/2001); 
- soglia del 46%: iscrizione nelle liste speciali per l'assunzione obbligatoria al lavoro (legge 482/1968 e legge 68/1999); 
- soglia del 51%: congedo straordinario per cure (legge 509/1988); 
- soglia del 67%: esenzione ticket sanitario (legge 509/1988) 
- soglia del 74%: assegno mensile di inabilita', concesso alle persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni, prive di impiego, con reddito minimo. 
- soglia del 100% (invalidita' totale): pensione di inabilita' per persone di eta' compresa tra i 18 e i 65 anni con reddito minimo e, per i soggetti non deambulanti e non autosufficienti, indennita' di accompagnamento.
 Per i ciechi civili e i sordomuti il discorso e' a parte, non vi sono fasce a cui riferirsi: - in caso di cecità assoluta: ausili e protesi, esenzione dal ticket sanitario, pensione di invalidità civile nella fascia fra i 18 e i 65 anni, indennità di accompagnamento in ogni età, indennità speciale. 
IL PATRONATO RISPONDE
- in caso di cecita' parziale: ausili e protesi, esenzione dal ticket sanitario, pensione di invalidita' civile nella fascia tra i 18 e i 65 anni, indennita' speciale . 
- in caso di sordomutismo: ausili e protesi, esenzione dal ticket sanitario, pensione nella fascia tra i 18 e i 65 anni, indennita' di comunicazione. Per i minori di 18 anni e gli ultra65enni i criteri di assegnazione dei benefici economici sono particolari. Si veda la prossima sezione per i dettagli. 
DETTAGLIO DEI BENEFICI ECONOMICI 
Assegno di accompagnamento (indennita' di accompagnamento) Spetta agli invalidi totali che si trovino nell'impossibilita' di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che abbiano bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L'importo mensile per l'anno 2010 e' di 480,47 euro per 12 mensilita'. L'indennita' di accompagnamento spetta anche a chi e' stato riconosciuto cieco assoluto, per un importo di mensile di 783,60 euro per 12 mensilita'. In ambedue i casi non sono previse limitazioni rispetto al reddito. L'indennita' puo' essere percepita anche da chi svolge un'attivita' lavorativa e spetta anche a chi abbia compiuto i 65 anni. Non puo' essere percepita invece se il soggetto gia' e' intestatario di indennita' relative ad invalidita' di guerra, di lavoro o di servizio. (vedi legge 118/1971 e art.1 legge 508/1988) Indennita' di frequenza Spetta agli invalidi civili minori di anni 18 a cui siano state riconosciute difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', e ai minori con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore. E' concessa con cadenza mensile per il ricorso, continuo o periodico, a trattamenti riabilitativi o terapeutici presso centri ambulatoriali o diurni, pubblici o privati, purche' convenzionati. E' anche concessa agli invalidi minori di 18 anni che frequentano scuole, pubbliche o private, a partire dall'asilo nido oppure centri di formazione o addestramento personale finalizzati al reinserimento sociale. Per il 2010 l'indennita' di frequenza e' di 256,67 euro mensili quando il reddito personale annuo non superi i 4.408,95 euro.
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