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Legge 104/1992 : trasferimento di sede del dipendente....

Ultimo Aggiornamento: 03/08/2009 15:59
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
03/08/2009 15:59

Buon giorno,la mia azienda mi ha comunicato che dal nuovo anno sarò trasferito in altra sede ed in altra città, ma io assisto mia madre che è disabile, possono farlo? Grazie per la risposta.

Assolutamente no,non possono trasferirla d'ufficio se lei ha consegnato il verbale di assegnazione del diritto alla legge 104/1992 alla sua azienda. Inoltre tale legge le dà il diritto ad usufruire dei 3 gg. retribuiti e dei 2 anni di congedo se è convivente con il disabile. Ecco l'articolo della legge in merito al suo argomento :

Art. 2103 -
Prestazione del lavoro

Comma 3: <<Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive>>.

Comma 4 :<<Ogni patto contrario è nullo>>.

Legge 05.02.1992, n. 104

Art. 33, comma 5 (legge –quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) come modificato dall’art. 19, l. 08/03/2000 n. 53

Comma 5: <<il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede>>.

Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Art. 467

“si fa luogo al trasferimento d’ufficio soltanto in caso di soppressione di posto o di cattedre, ovvero per accertata situazione di incompatibilità di permanenza del personale nella scuola o nella sede”

         Le Sezioni Unite, al riguardo, osservano che la tutela è riconosciuta come s’è visto, a seguito della richiamata legge n. 53 del 2000, al lavoratore che provveda all’assistenza della persona handicappata pur non essendo con essa convivente, sì che “l’agevolazione è diretta non tanto a garantire la presenza del lavoratore nel proprio nucleo familiare, quanto evitare che la persona handicappata resti priva assistenza in ad di relazione alla sede lavorativa del familiare che la assiste, di modo che possa risultare compromessa la sua tutela psico - fisica e la sua integrazione nella famiglia e nella collettività”, però l’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 non configura in generale, in capo ai soggetti ivi individuati, un diritto assoluto e illimitato, poiché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento fra tutti gli implicati interessi costituzionalmente rilevanti, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative del datore di lavoro e per tradursi , soprattutto nei casi relativi a rapporti di lavoro pubblico, in un danno per l’interesse della collettività” (cfr. Cass., sez. un., n. 7945/2008)




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