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CONGEDO PARENTALE: congedo paternità......cosa spetta?

Ultimo Aggiornamento: 23/06/2009 15:50
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
23/06/2009 15:50

Buon giorno,mia moglie ha partorito con parto cesareo,mi spetterebbe qualche giorno di permesso retribuito per assisterla in ospedale ed a casa? GRAZIE.

  • Il congedo parentale (ex astensione facoltativa) è un diritto riconosciuto ad entrambi i genitori naturali per ogni figlio/a e consiste nella possibilità di astenersi dal lavoro facoltativamente. Tale diritto può essere riconosciuto anche congiuntamente, il padre può utilizzare il proprio periodo di congedo parentale durante il congedo di maternità della madre e mentre la madre usufruisce dei riposi giornalieri per l'allattamento:

    - fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino/a

    - per un lasso di tempo complessivo (dei due genitori) non superiore a 10 mesi (11 mesi qualora il padre fruisca di almeno 3 mesi di congedo)

    Il congedo parentale è un diritto riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici dipendenti (esclusi quelli a domicilio o gli addetti ai servizi domestici) titolari di uno o più rapporti di lavoro. Il congedo parentale è riconosciuto anche alle lavoratrici madri autonome per tre mesi.

    Per quanto riguarda la durata del congedo parentale, il periodo massimo è di 10 mesi. Questo lasso di tempo può essere così ripartito:

    • Alla madre è riconosciuto un periodo facoltativo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi, dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
    • Al padre è riconosciuto un periodo facoltativo (continuativo o frazionato) non superiore a 6 mesi, che divengono 7 se il padre usufruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi.
    • Il limite complessivo del congedo parentale (continuativo o frazionato)non può comunque superare 11 mesi.
    • Alle lavoratrici autonome compete il diritto di fruire del congedo parentale per un massimo di tre mesi entro l'anno di vita del bambino/a
    • Nei casi di minore con handicap in situazione di gravità accertata (Legge n. 104/1992 art. 4, comma 1) la legge prevede un congedo parentale per la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre che può essere prolungato fino a tre anni, o un permesso giornaliero di due ore retributive, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

    Il congedo parentale spetta ad un genitore anche se l'altro genitore non ne abbia diritto (poiché non occupato o appartenente ad una categoria diversa dai quella dei lavoratori subordinati).

    Il congedo parentale è una scelta libera e personale dei genitori che comunque sono obbligati ad informare con almeno 15 giorni di anticipo il datore di lavoro.



    I CCNL solitamente riconoscono i permessi retribuiti per i casi seguenti:

  • LUTTO,

  • CONCORSI ED ESAMI,

  • MATRIMONIO,

  • NASCITA FIGLI,

  • GRAVI INFERMITA' DOCUMENTATE,

  • GRAVI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI.

  •             Nascita figli          . In tal caso i beneficiari dei permessi retribuiti sono i papà che possono godere di circa 3 giorni di assenza dal lavoro pagata. Durante il primo anno del nuovo nascituro comunque si possono chiedere permessi di due ore per l’allattamento. Titolare del rapporto di previdenza (che garantisce permessi e ferie supplementari) è anche il padre, cui la legge riconosce il diritto di assentarsi dal lavoro in sostituzione della madre sia durante il periodo di astensione obbligatoria, sia durante quello di astensione facoltativa. L'evento maternità e paternità comprende anche quello che si realizza mediante adozione.

    La protezione riguarda:

    · il periodo di astensione obbligatoria: nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva è prevista la sospensione dal servizio.

    · il periodo di astensione facoltativa successiva al parto: è riconosciuta ad entrambi i genitori (e quindi anche al padre per paternità) nei primi otto anni di vita del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi. È previsto in questo caso un limite di sei mesi per ciascun genitore (ma il padre può chiedere un mese in più) con conseguente allungamento del periodo ad 11 mesi. E’ bene sottolineare che per quanto concerne ferie e permessi per paternità, molto dipende dal contratto. Alcuni permettono infatti di inserire in busta paga la dicitura ferie e non congedo per paternità. Durante il primo anno del nuovo nascituro comunque si possono chiedere permessi di due ore per l’allattamento
    .



  • Articolo 13

    I permessi giornalieri retribuiti di cui all’art. 10, legge 1204/1971 spettano al padre :

    • se i figli sono stati affidati al solo padre;
    • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che ha deciso di non avvalersene;
    • se la madre non è lavoratrice dipendente

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