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MALATTIA PROFESSIONALE

Ultimo Aggiornamento: 13/02/2009 18:18
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
13/02/2009 18:18

Buona sera, oggi mi e arrivata la risposta dall'inail che ovviamente non mi riconosce la malattia professionale(ora non sono un medico ma se per lavoro all'eta' di 15 anni dovevo alzare 120kg in due persone parecchie volte al giorno e ora a 40 anni mi ritrovo 6 vertebre accostate e svariate ernie cosi dice la risonanza magnetica)non mi pare giusto credo che faro' ricorso ma secondo le vostre esperienze che probabilita ho?


 
Buona sera, le dò il regolamento INAIL relativo alla procedura.
**********************************************************************

In caso di malattia professionale: Informare il datore di lavoro
entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia o prima possibile
se causa astensione dal lavoro.

Appena ne ha avuto notizia, il datore di lavoro deve inviare
all'INAIL, entro gg. 5 in caso di malattia professionale, la relativa
denuncia.

La Corte Costituzionale (sentenze 179 e 206 del 1989) ha stabilito
che il lavoratore può dimostrare la possibile origine lavorativa
della malattia anche se questa non è compresa tra le malattie
professionali elencate nelle apposite tabelle di legge.
Il lavoratore che si infortuna sul lavoro o contrae una malattia
professionale ha diritto ad usufruire delle prestazioni erogate anche
se il datore di lavoro non lo ha assicurato (naturalmente in vigenza
dell'obbligo assicurativo, cioè dell'esercizio di una attività che lo
esponga a determinati rischi).
A quali prestazioni economiche si ha diritto?

Il datore di lavoro deve pagare:
il 100% della retribuzione per la giornata in cui è avvenuto
l'infortunio o si manifesta la malattia professionale, se
quest'ultima ha causato astensione dal lavoro.
Il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni, al quale si deve
aggiungere l'eventuale trattamento integrativo previsto dal contratto
di lavoro del settore di appartenenza dei vari livelli.

L'INAIL deve pagare:
Dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si
è manifestata la malattia professionale e fino alla guarigione
clinica (senza limiti di tempo).
Dal 91° giorno e fino a guarigione clinica aumenta del 75%
l'indennità di pagamento.

Le prestazioni economiche dopo la guarigione: Rendita per inabilità
permanente

Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate
fino al 24/7/2000
Se il grado di inabilità accertato è compreso fra l'11% e il 100% In
favore del lavoratore viene costituita una rendita che è
proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione
percepita nell'anno precedente l'evento.
Se il grado di inabilità accertato è inferiore all'11% Il lavoratore
non ha diritto alla rendita. In caso di successivo aggravamento,
però, il lavoratore può richiedere alla sede INAIL di appartenenza la
revisione del grado di inabilità a scadenza predeterminata.


Per gli infortuni avvenuti e le malattie professionali denunciate
dopo il 24/7/2000
La nuova normativa che - si applica escusivamente agli infortuni
verificatisi e alle malattie professionali avvenute dal 25 luglio
2000 in poi - è previsto anche il risarcimento del danno biologico

*******Le prodedure in caso di malattia professionale*******

Il sanitario che effettua la diagnosi di una malattia la cui
origine professionale è quantomeno sospetta ha l'obbligo di segnalare
la patologia a diversi enti.

Deve innanzitutto inviare il "referto all'autorità giudiziaria", in
sostanza alla Procura della Repubblica (ai sensi dell' art. 365 C.P.
e 334 C.P.P.) e la denuncia di Malattia Professionale all'Asl ( ai
sensi dell'art 139 del D.P.R. 1124/1965 e L. 833/2000).

Molti preferiscono svolgere questa segnalazione congiuntamente in una
unica segnalazione ai Servizi di Prevenzione della Asl in quanto
all'interno di questi Servizi sono presenti Ufficiali di Polizia
Giudiziaria (attenzione tuttavia che alcune Procure non danno questa
interpretazione).

Deve inoltre inviare la denuncia alla Direzione Provinciale del
Lavoro ( ai sensi dell'art. 139 D.P.R. 1124/1965)

All'Inail (ai sensi dell'art. 10 D.L. 38/2000).

Infine deve compilare il Primo certificato di Malattia Professionale
e consegnarlo al "Lavoratore" il quale potrà decidere se consegnarlo
al Datore di Lavoro o meno.
In caso di consegna, l'azienda dovrà inviarlo all'Inail
congiuntamente al modulo di Denuncia di Malattia Professionale
(reperibile sul sito dell'Inail).
L'Inail, dopo le valutazioni, riconoscerà o meno la malattia
professionale e, in caso positivo, la indennizzerà al lavoratore
(L'Inail è una assicurazione: l'azienda paga un premio annuo e
l'Inail indennizza il lavoratore in caso di malattia).

L'asl effettuerà le valutazioni di rilevanza penale, valutando se ci
sono stati comportamenti omissivi da parte del datore di lavoro nei
confronti della normativa a tutela della salute e sicurezza.

Attenzione: la denuncia di malattia professionale che il medico invia
direttamente all'Inail non apre la pratica di indennizzo; essa è
aperta solo dall'invio del primo certificato da parte del datore di
lavoro/lavoratore.

Il medico che, in presenza di una malattia di sospetta origine
professionale, non procede ad effettuare il referto alla autorità
giudiziaria è sanzionabile penalmente
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