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Disoccupazione

Ultimo Aggiornamento: 20/01/2009 14:59
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
06/01/2009 19:37

Salve volevo un informazione sono stato assunto il 18 marzo 2007 e mi è finito il contratto di lavoro il 31 dicembre 2008
totale 22 mesi lavotativi con contributi versati all inps
cosa devo fare, ho diritto al sussidio di disoccupazione?
Sono di Palermo , devo recarmi ad un patronato? se si dov è ?
vi ringrazio, cordiali saluti ....


Buon giorno : L'indennità di disoccupazione ordinaria è un'indennità che spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.). L’indennità di disoccupazione è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione, la durata dell’indennità di disoccupazione è 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età. Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro......... Lei ha lavorato in precedenza a questo impiego? Se sì, allora ha diritto a questa disoccupazione intera, ma se non ha lavorato x almeno 2 anni le spetta quella con i requisiti ridotti (a marzo avrebbe raggiunto i 2 anni) :Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che: nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.); risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda. Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi. La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro. Spero di esserle stata utile, se ha bisogno di assistenza e di ulteriori informazioni siamo a sua disposizione , può anche rivolgersi presso il nostro ufficio, l'indirizzo lo trova entrando nel n/s sito ilpatronatorisponde.blogspot.com .....cordialmente la saluto.
[Modificato da magiadimaglia 20/01/2009 14:59]
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