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Assegno di maternità : richiesta allo Stato o al Comune?

Ultimo Aggiornamento: 03/03/2012 16:44
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
03/03/2012 16:44

Buon giorno, stò per diventare mamma ed avrei una domanda da porre: non essendo una dipendente posso chiedere assegno di maternità all'INPS?

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Buon giorno gentile utente, ecco le norme che la riguardano:

L’assegno di maternità è un sostegno economico che viene riconosciuto alle donne in gravidanza che non hanno maturato i requisiti contributivi necessari per ottenere i trattamenti previdenziali di maternità.
Esistono due tipologie di assegno di maternità, quello erogato dallo Stato e quello erogato dai Comuni.
Il primo è a carico dello Stato e viene erogato e concesso dall’Inps, mentre il secondo è concesso dai Comuni e viene erogato dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.

L’assegno di maternità dello Stato o dei Comuni viene erogato in presenza di determinati requisiti lavorativi e/o contributivi, che variano a seconda del caso in cui la donna stia svolgendo un’attività lavorativa, sia al momento disoccupata o abbia usufruito in passato di prestazioni economiche come mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc.

Per ottenere l’assegno di maternità dello Stato occorre compilare l’apposito modulo di domanda e consegnarlo all’ufficio Inps territorialmente competente. Al modulo di domanda deve essere allegata copia del documento d’identità della madre, copia del permesso di soggiorno in caso di cittadini non comunitari residenti in Italia e certificato di nascita del bambino, che può essere sostituito dall’autocertificazione.
In caso di sussistenza dei requisiti l’assegno viene erogato entro 120 giorni dalla richiesta ed è pari a 316,25 euro mensili per una durata di cinque mesi, per un totale complessivo di 1.581,25 euro.
Nel caso in cui la domanda di assegno di maternità dello Stato dovesse essere respinta per mancanza di requisiti, questa viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente affinché possa essere vagliata la possibilità di erogare l’assegno di maternità del Comune. In questo caso il richiedente dovrà compilare apposito modulo di domanda disponibile presso gli uffici comunali.

1) L'assegno di maternità viene concesso dallo Stato ed erogato dall’Inps in presenza di determinati requisiti di carattere contributivo ed è riconosciuto non solo a favore della madre ma anche a favore del padre.
In questo caso, oltre alla residenza in Italia e al possesso del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari, sono previsti requisiti differenti a seconda che a richiedere la prestazione assistenziale sia la madre o il padre.
Per quanto riguarda la madre, in particolare, figurano tra i requisiti richiesti:
- qualora sia lavoratrice, almeno 3 mesi di contribuzione per maternità nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto oppure l’effettivo ingresso del bambino in famiglia in caso di adozione;
- se ha svolto un’attività lavorativa di almeno 3 mesi ma ha perso il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali, il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto e la data del parto, o dell’effettivo ingresso in famiglia del bambino in caso di adozione o affidamento, non deve essere superiore a 9 mesi;
- qualora abbia cessato di lavorare per recesso dal rapporto di lavoro, anche volontario, deve essere in possesso di almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi antecedenti al parto.
Per quanto riguarda, invece, i requisiti richiesti per la concessione di tale assegno al padre, sono richiesti gli stessi requisiti previsti per la concessione di tale assegno alla madre in caso di abbandono del figlio da parte della madre, di affidamento esclusivo del figlio al padre e nel caso in cui il padre risulti essere l’affidatario preadottivo o l’adottante a seguito della separazione tra i coniugi nel corso della procedura preadottiva o di adozione.
In caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, qualora il soggetto abbia riconosciuto il neonato oppure è coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, è invece richiesto, oltre alla residenza in Italia, anche che il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, che sia soggetto alla sua potestà, che non sia in affidamento presso terzi e che la donna deceduta non abbia già usufruito dell’assegno.
2)L’assegno di maternità che viene corrisposto alle mamme non lavoratrici, quindi disoccupate, a titolo di prestazione assistenziale dai Comuni mediante erogazione da parte dell’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali, anche quest’anno è stato aggiornato in base alla rivalutazione Istat.
A seguito di tale rivalutazione, dunque, le mamme non lavoratrici, sia comunitarie che extracomunitarie purché residenti in Italia e in possesso di valido permesso di soggiorno, qualora siano in possesso dei requisiti reddituali previsti, riceveranno nel 2012 per cinque mensilità un assegno di 324,79 euro per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento.
Per quanto riguarda i requisiti reddituali, in particolare, tale assegno verrà corrisposto ai nuclei familiari composti da tre persone e aventi un reddito ISEE inferiore o uguale a 33.857 euro.
Tale assegno, tuttavia, non viene corrisposto automaticamente, i soggetti aventi diritto, infatti, per ottenerlo dovranno compilare apposito modulo di domanda e presentarlo al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Tale modulo può essere reperito direttamente presso il Comune a cui dovrà essere consegnato, il quale potrà chiedere al richiedente di allegare a tale domanda anche la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti.
L’assegno viene poi materialmente erogato dall’Inps, sempre che il Comune ne abbia disposto il pagamento dopo aver verificato la presenza dei requisiti previsti per la concessione di tale prestazione assistenziale.
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