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Esenzioni dal ticket sanitario

Ultimo Aggiornamento: 01/02/2012 17:17
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
01/02/2012 17:17

**** Cosa deve fare l’assistito se, pur ritenendo di aver diritto all’esenzione, non compare negli elenchi del medico prescrittore?

L’assistito il cui nome non sia presente negli elenchi degli esenti per reddito ma che ritenga di aver diritto all’esenzione (ad esempio, perchè sa che nell’anno precedente il suo reddito familiare è stato più basso di quello risultante all’Agenzia delle entrate, oppure perchè ha iniziato a percepire una pensione sociale o al minimo) può recarsi presso la Asl di residenza e chiedere un certificato provvisorio di esenzione per reddito. A fronte di tale richiesta la Asl rilascia un certificato provvisorio nominativo di esenzione, valido per l'anno solare in corso, che l’assistito presenta al medico prescrittore.
Il rilascio del predetto certificato è subordinato alla presentazione, da parte dell’assistito, di:
autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni;
autocertificazione della condizione di percettore di pensione integrata al minimo ovvero di pensione sociale o di assegno sociale ovvero di disoccupato con l'indicazione del Centro per l’ impiego presso il quale risulta registrato, e il contestuale impegno dell'assistito a comunicare tempestivamente la data di cessazione dello stato di disoccupazione, che comportera' la perdita dell'esenzione prevista;
dichiarazione della consapevolezza delle conseguenze di carattere penale per il rilascio di false dichiarazioni, nonche' della consapevolezza che l'Azienda sanitaria locale attivera' il successivo controllo della veridicita' della dichiarazione resa;
copia di un documento di identita' in corso di validita'
L'assistito puo' richiedere il certificato nominativo di esenzione per ognuno dei componenti il nucleo familiare di appartenenza avente diritto all'esenzione per reddito.

**** Cosa si intende per reddito complessivo del nucleo familiare?

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi prodotti dai componenti il nucleo. Per reddito “complessivo” si intende il reddito riportato nella dichiarazione dei redditi, al lordo degli oneri deducibili:
*reddito certificato mediante il modello CUD: Parte B, punto 1 del Cud
*reddito dichiarato nel modello 730: rigo 11, prospetto di liquidazione mod.730-3, redditi 2010
*reddito dichiarato nel modello Unico persone fisiche: rigo RN1
Il nucleo familiare è costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano.

**** Cosa si intende per disoccupato?

Ai fini del riconoscimento del diritto all’ esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto all'Ufficio dell’ impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro autonoma.

*** Chi sono i pensionati al minimo?

Si considerano pensionati al minimo quei soggetti titolari di una pensione minima. La pensione minima viene riconosciuta dall’ INPS al pensionato il cui trattamento pensionistico, sulla base del calcolo dei contributi versati, risulti inferiore ad un livello fissato dalla legge, considerato il "minimo vitale"

**** Come si esercita il diritto all’esenzione per reddito?

Nel corso del 2011 entrano gradualmente in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito.
Nelle Regioni in cui queste modalità sono applicate, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, il medico prescrittore, su richiesta dell’assistito, verifica il suo diritto all’esenzione per reddito (codici E01, E03, E04) attraverso i dati resi disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, lo comunica all’interessato e riporta il codice sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta.
In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione, contraddistinta con codice E02, deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia all’ interessato un apposito attestato.

**** Il basso reddito rileva ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione?

Il fatto di appartenere ad un nucleo familiare con un reddito inferiore al limite previsto dalla normativa vigente rileva solo se associato a determinate condizioni personali (età minore dei 6 anni o maggiore dei 65) o sociali (stato di disoccupazione, titolarità di una pensione la minimo o sociale).

**** Come viene riconosciuto il diritto all’esenzione per patologia?

Il diritto all’esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia.
Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Per le malattie croniche e invalidanti le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:
le aziende sanitarie locali;
le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere
Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le prestazioni specialistiche (per avere informazioni sulle esenzioni dal ticket sui medicinali, introdotto da norme regionali, gli assistiti dovranno rivolgersi alla Regione di appartenenza).
gli enti di ricerca di cui all'art. 40 della legge n. 833/1978;
gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all'art. 41, legge n. 833/1978;
gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell'esenzione:
le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento di invalidità;
la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.



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