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La Legge 407/1990, incentivi e requisiti Una agevolazione nel mondo del lavoro

Ultimo Aggiornamento: 25/11/2013 15:02
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25/11/2013 15:02

-------------------> La Legge 407/1990, incentivi e requisiti----- Una agevolazione nel mondo del lavoro



---------------------------> Assunzioni agevolate



Assumere dei lavoratori in un’azienda richiede sempre uno sforzo notevole, soprattutto se ciò avviene in un periodo di forte crisi economica e finanziaria come quello che stiamo vivendo attualmente.

Un forte incentivo per le assunzioni, è tuttavia rappresentato dalla legge n. 407 del 29 dicembre 1990 che, tra le altre cose, detta importanti disposizioni in materia di lavoro, in particolare riguardo le assunzioni di personale dipendente.

Come molti sapranno, ogni datore di lavoro che abbia dei dipendenti in forza alla propria azienda, piccola o grande che sia, è costretto a versare in loro favore con cadenza mensile dei contributi, i quali, una volta maturati nella misura stabilita dalla legge (in Italia circa 42 anni di contributi) permetteranno loro di concludere la carriera lavorativa, uscire dal mondo del lavoro ed entrare in quello pensionistico. Sulla base dei contributi versati, il lavoratore percepirà dunque la propria pensione.

La legge 407, al fine di incentivare le assunzioni di personale, prevede che il datore di lavoro che impieghi un soggetto nella propria azienda, sia sostenuto dallo Stato nel versamento dei contributi per un periodo di tempo limitato.

--------------------------> I Requisiti (prima della riforma Fornero)

Per poter usufruire di tale aiuto, chi viene assunto deve possedere determinati requisiti; a sua volta chi assume deve adempiere a specifici doveri.

All’art. 8, la legge 407 stabilisce che il dipendente può essere assunto usufruendo della stessa legge qualora (si tenga conto che lo stesso articolo ha subito delle modifiche a seguito della legge 92 del 2012 come riportato accanto):

risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi;
risulti in Cassa Integrazione da almeno ventiquattro mesi;
risulti sospeso da lavoro da almeno ventiquattro mesi.
Il datore di lavoro, può assumere usufruendo dei benefici della legge 407 qualora:

assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto di lavoro firmato dal lavoratore assunto con i benefici della legge 407 può essere sia part time (con un orario lavorativo fino a 20 ore settimanali) sia full time (per legge fino a 40 ore settimanali);
non abbia effettuato negli ultimi sei mesi licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda. L'accesso agli sgravi contributivi previsti dalla 407 è invece ammesso nel caso in cui, nei precedenti sei mesi all’assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della 407, il datore di lavoro abbia licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.
Lo stesso vale nel caso in cui il datore di lavoro abbia ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o si sia concluso il termine relativo ad un contratto a tempo determinato.

Questo importante principio è fondamentale al fine di evitare un abuso della legge 407. Alcuni imprenditori infatti, potrebbero essere tentati di sostituire il proprio personale col solo obiettivo di “sfruttare” gli sgravi contributivi previsti dalle legge. E' dunque illegale licenziare dipendenti e assumerne di nuovi per beneficiare della legge 407.

----------------------------> Lo sgravio in numeri

Nel caso in cui sussista ciascuno dei suddetti requisiti, l’azienda usufruirà degli sgravi contributivi nella misura del:

**** 50% per un periodo di 36 mesi (per ogni tipo di azienda);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende artigiane);
**** 100% per un periodo di 36 mesi (per aziende di qualunque tipo purchè operanti nel Mezzogiorno).
Come accedere al beneficio

Il D.L.vo n. 297 del 2002 ha soppresso il cosiddetto “libretto del lavoro” e le vecchie “liste di collocamento” alle quali ogni giovane in passato si iscriveva entrando a far parte dei “disoccupati”, in attesa di una chiamata di lavoro da parte dell'Ufficio di Collocamento, non esistono più.

Tale procedura, seppur ormai superata, rappresentava un modo semplice e funzionale per comprovare lo status di disoccupato, soprattutto ai fini dell’applicazione della legge 407.

Oggi, con l’abrogazione delle liste di collocamento, chi è disoccupato da almeno 24 mesi e intende beneficiare della legge 407, deve recarsi al Centro per l’Impiego (ex Ufficio di Collocamento) e compilare una dichiarazione di responsabilità (ex D.P.R. n. 445/2000).

Si tratta di un modulo con cui il soggetto che sta per essere assunto beneficiando della legge 407, dichiara unicamente sotto la propria responsabilità e a pena di sanzioni previste dalla legge, di essere disoccupato da almeno 24 mesi o di essere inoccupato (cioè di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa).

Insieme alla dichiarazione, il Centro per l’Impiego rilascia una certificazione con cui si garantisce l’assenza di comunicazioni di assunzione e quindi la sussistenza dello status di disoccupato.

Il D.L.vo n. 297 del 2002 ha anche stabilito che sono le Regioni gli enti preposti a stabilire i criteri per l’accertamento dello stato di disoccupazione e determinare la perdita o la sospensione dello stesso.

Novità della L. n. 407/90 alla luce della L. 92/2012

Novità consistenti in materia “lavoro”. Con la Legge n. 92 del 28 Giugno 2012, entrata in vigore il 18 Luglio dello stesso anno, sono state apportate importanti modifiche alla Legge dedicata ai lavoratori per eccellenza, la n. 407 del 1990, che notoriamente prevede agevolazioni contributive per i datori di lavoro che assumono, in forza alla propria azienda, lavoratori disoccupati, in Cassa Integrazione o iscritti nella liste di mobilità da almeno 24 mesi.

Oggetto delle modifiche, in particolare, è l’art. 8 comma 9 della suddetta Legge che riguarda la possibilità data al datore di lavoro di usufruire dei benefici relativi ai contributi previdenziali.

Il datore di lavoro che assume in forza alla propria azienda con contratto a tempo indeterminato, anche part time, un lavoratore che risulti disoccupato da più di 24 mesi, potrà godere dello sgravio nel versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi (aumentato al 100% per le aziende operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane).

Fino all’entrata in vigore della L. 92/2012, tuttavia, l’accesso agli sgravi contributivi previsti dalla Legge 407 era ammesso a tutti i datori di lavoro che non avessero effettuato, nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione, licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda. Non era prevista, infatti, la possibilità di usufruire della Legge 407, nel caso in cui, sempre nei precedenti sei mesi all’assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della 407, il datore di lavoro avesse licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova.

Allo scopo di evitare un abuso della Legge 407, l’ammissione agli sgravi contributivi non era ammessa neanche nel caso in cui il datore di lavoro avesse ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o nel caso in cui si fosse risolto un contratto a tempo determinato. Con le modifiche apportate dalla Legge 92/2012, invece, che si pone come obiettivo quello di aiutare in maniera consistente imprenditori e datori di lavoro, l’unico caso in cui il datore di lavoro non può godere delle agevolazioni contributive è quello in cui i dipendenti siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale.

Si tratta di un cambiamento significativo che ha lo scopo di sostenere ed incentivare gli imprenditori all’assunzione di personale in qualsiasi condizione si trovi la propria azienda. Così stando le cose, si potrebbe pensare che le modifiche alla Legge 407 si ripercuotano in maniera negativa sui lavoratori e che la Legge, emanata per tutelarli, sia diventata uno strumento di penalizzazione.

In tal senso, è importante precisare che, se un datore di lavoro licenzia 2 unità in forza alla propria azienda e, nei sei mesi successivi a tali licenziamenti, assume altri due lavoratori, non potrà beneficiare delle agevolazioni contributive previste dall’art. 8 della Legge 407, poiché saremmo di fronte ad un caso di “sostituzione” delle unità lavorative: il profilo che la Legge ha praticamente voluto evitare. Ricorre la “sostituzione” dei lavoratori licenziati nel momento in cui il datore di lavoro assume un altro lavoratore assegnandogli la stessa mansione svolta dal lavoratore licenziato. Ma se il datore di lavoro licenzia 2 unità lavorative e ne assume 10, potrà usufruire degli sgravi contributivi nella misura di 8 unità.

Lo scopo delle modifiche apportate all'art. 8 della Legge 407, infatti, è quello dell’incremento delle unità lavorative. Solo così, infatti, è prefigurabile una crescita dell’occupazione ed una sostanziale riduzione del tasso di disoccupazione, attuale piaga dell’economia italiana.

Lo stato di disoccupazione con la Legge 92 del 2012

L’entrata in vigore della L. 92 del 28 Giugno 2012, ha modificato altresì, i criteri utili al riconoscimento, al mantenimento ed alla perdita dello stato di disoccupazione (e di conseguenza tutti i benefici previsti per tale categoria).

Lo stato di disoccupazione, prima della L. 92/2012, veniva perso se:

il soggetto cominciasse a svolgere un’attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale superiore alla soglia del reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale (fissato in €. 8.000,00 per i redditi da lavoro dipendente ed €. 4.800,00 per i redditi derivanti dall’esercizio di professioni);
il soggetto, chiamato a presentarsi presso il Centro per l’Impiego, non si fosse presentato, senza un giustificato motivo, al colloquio di orientamento ed ai successivi colloqui periodici;
il soggetto avesse rifiutato ad oltranza e senza un motivo valido, una congrua offerta di lavoro dal Centro per l’Impiego;
In particolare, per “congrua” offerta di lavoro si intendeva l’offerta di un contratto a tempo pieno ed indeterminato o a tempo determinato, ma anche un contratto di lavoro temporaneo con durata superiore ad almeno 8 mesi. Se l’offerta veniva fatta a giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti, la “congrua” offerta di lavoro doveva consistere in un contratto di lavoro temporaneo con durata superiore a 4 mesi. Lo stesso principio valeva per i giovani con età superiore a 29 anni compiuti ed in possesso di un diploma universitario di laurea.
il soggetto si fosse dimesso per più di due volte consecutive durante il periodo di prova di lavoro offerto dal CPI.
La Legge n. 92 del 2012, invece, ha introdotto numerose disposizioni volte (a suo dire) al raggiungimento dell’obiettivo di crescita economica del Paese e all’abbattimento del tasso di disoccupazione. A tale fine, ha stabilito che lo stato di disoccupazione viene perso dal soggetto che:

Cominci a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, a prescindere dal reddito guadagnato;
Il reddito percepito, dunque, non è più il criterio per mezzo del quale si stabilisce se un soggetto possa usufruire del sostentamento utile al suo stato di disoccupazione, né affinché questo stato venga conservato e mantenuto;

Rifiuti, senza un giustificato motivo, una qualsiasi offerta di lavoro formulata dal Centro per l’Impiego, a prescindere dalla durata del contratto proposto.
La durata del contratto, dunque, non è più il criterio per mezzo del quale viene giustificato il rifiuto del disoccupato ad un’offerta di lavoro.

Conclusioni

Le disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 2012 hanno reso ancora più problematica la vita dei disoccupati. Accettare un contratto di lavoro, a prescindere dalla sua durata e dal reddito da esso derivante, non risulta di certo uno strumento di sostegno per i disoccupati e per le loro famiglie. Perdere l’indennità di disoccupazione, ma soprattutto il requisito di “disoccupato” significa per il soggetto in questione vivere la conseguente difficoltà di essere assunto da un’azienda che, neanche a dirlo, preferisce beneficiare degli sgravi contributivi previsti dalla L. 407/90.

Per essere più precisi: l’accettazione di un “qualsiasi lavoro”, anche temporaneo, di brevissima durata e con un guadagno irrisorio, comporta la conseguente perdita dello stato di disoccupazione, e certamente né risolverà i problemi del disoccupato, né contribuirà a diminuire l’allarmante tasso di disoccupazione del Paese. Il rifiuto di un “qualsiasi lavoro”, chiaramente, comporta la perdita dello stato di disoccupazione, della relativa indennità (probabilmente unica fonte di sussistenza del soggetto in questione) e della possibilità, anche futura, di aggiudicarsi un contratto di lavoro “sicuro” che possa realmente risolvere una volta per tutte le condizioni finanziarie del disoccupato e dei suoi familiari.

A conti fatti, per l’ennesima volta è stata approvata una Legge che si prefigge di conseguire obiettivi nettamente diversi da quelli che in realtà andrà a raggiungere e che sembra non avere chiaro il tragico quadro del Paese e delle sue micro realtà.
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