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Il congedo matrimoniale: la richiesta, la durata e l’assegno a carico dell’Inps

Ultimo Aggiornamento: 13/08/2013 16:04
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13/08/2013 16:04

Tutti i lavoratori hanno diritto nella loro vita lavorativa ad un congedo retribuito in occasione del loro matrimonio celebrato con effetti civili. Il congedo matrimoniale è una sospensione giustificata del rapporto di lavoro, da richiedere al datore di lavoro con congruo anticipo, che spetta di diritto sia agli operai che agli impiegati ed è fissato dai CCNL nella misura di 15 giorni di calendario (generalmente usati poi dagli sposi per il viaggio di nozze).

A chi spetta.
Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro dura da almeno una settimana. Spetta ovviamente ad entrambi i futuri coniugi lavoratori che ne fanno richiesta, se entrambi lavoratori dipendenti. Tale congedo non è computato in conto ferie né considerato quale periodo di preavviso di licenziamento.

Il ruolo dei CCNL. Le leggi che regolano (o hanno regolato) i permessi retribuiti per matrimonio sono la R. D.L. n. 1334 del 1937, per gli impiegati, ed il contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941, per gli operai. Ma sono soprattutto i contratti collettivi ad aver regolamentato per tutti i lavoratori la disciplina soprattutto relativa alla durata del congedo.

Durata del congedo matrimoniale.
Prima di tutto è bene chiarire che si tratta di un periodo di congedo non frazionabile quindi va fruito, per i giorni stabiliti nel CCNL di cui si ha diritto, in maniera consecutiva. La R. D. L. n. 1334 del 1937 prevede che per gli impiegati il congedo abbia una durata non superiore a 15 giorni. Mentre ai sensi del contratto collettivo interconfederale del 31 maggio 1941 per gli operai dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, la durata del congedo non può essere inferiore a 8 giorni consecutivi.

Quindi c’è una disparità di legge tra operai e impiegati (8 giorni contro 15 giorni), così come nell’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps, prestazione previdenziale che spetta solo agli operai. I CCNL di categoria tendono però ad uniformare il periodo di congedo elevando quindi anche quello per gli operai a 15 giorni consecutivi di calendario. La disciplina è quindi di fatto uguale per tutti i lavoratori.

La decorrenza:
Quando inizia il periodo di congedo matrimoniale. Normalmente l’inizio del periodo di congedo coincide con la data del matrimonio, ovvero con fruizione entro 30 giorni dalla celebrazione, qualora non sia possibile per esigenze aziendali. Alcune sentenze in merito hanno confermato l’esistenza di questa flessibilità in merito.

Le esigenze aziendali che spostano la fruizione del congedo. Nella prassi il congedo matrimoniale, come detto, viene usato dagli sposi per il viaggio di nozze che, come le nozze stesse, va programmato con largo anticipo. E’ bene che i lavoratori trovino un accordo con il datore di lavoro sulla fruizione dei 15 giorni di congedo retribuito.

C’è una flessibilità, pur vincolata nel tempo, concessa al datore di lavoro: Qualora per necessità inerenti alla produzione non sia possibile in tutto o in parte il godimento del congedo all’epoca del matrimonio, lo stesso dovrà essere concesso o completato non oltre il termine di 30 giorni successivi al matrimonio. Quindi è bene coordinarsi in anticipo col proprio datore di lavoro.

In assenza di indicazioni puntuali ricavabili dal contratto collettivo nazionale di settore applicato dall’azienda (alcuni CCNL come quello del Turismo, del Commercio, ecc. fissano la decorrenza nel terzo giorno antecedente la data di celebrazione del matrimonio), si può ragionevolmente affermare che il giorno di inizio del congedo può essere fissato anche in una data diversa da quella della cerimonia e che le parti, quindi il lavoratore con il datore di lavoro, possono concordare una data e un periodo diverso di inizio del congedo per matrimoniale, sia anticipata che posticipata rispetto alla data del matrimonio.

Ovviamente tale spostamento, come già detto, deve essere contenuto (nei 30 giorni dalla data del matrimonio), essendo il congedo strettamente e funzionalmente collegato all’evento del matrimonio, che ne giustifica la fruizione. Tale criterio interpretativo trova conferma nell’orientamento espresso da alcune sentenze della giurisprudenza di merito.

Quando fare richiesta di congedo matrimoniale.
La richiesta di congedo per matrimonio (ne hanno diritto ricordiamo sia lo sposo che la sposa), nella quale indicare la data di celebrazione nonché il periodo in cui si intende fruire dei 15 giorni di congedo retribuito, deve essere avanzata dal lavoratore con un preavviso di almeno 6 giorni dal suo inizio, salvo casi eccezionali. Alcuni CCNL elevano ad oltre 6 giorni l’anticipo richiesto fino a 10 giorni o anche 15 giorni. Ovviamente è bene effettuare tale richiesta con un anticipo più largo, si consiglia di effettuarla almeno un mese prima.

Il ritorno a lavoro e la presentazione del certificato di matrimonio. L’iter di concessione del congedo matrimoniale non si conclude con la fruizione dei 15 giorni consecutivi di congedo. Al rientro in azienda il lavoratore è tenuto, entro 60 giorni, a fornire al datore di lavoro una copia del certificato di matrimonio.

Trattamento economico durante il congedo matrimoniale.
Durante il congedo matrimoniale il lavoratore ha diritto alla percezione della retribuzione per i 15 giorni, essendo il congedo un’assenza giustificata. Per gli impiegati il trattamento è diverso dagli operai: durante il congedo matrimoniale l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio e ha diritto alla normale retribuzione. L’onere è di conseguenza a carico del datore di lavoro.

Per gli operai delle aziende industriali, artigiane e cooperative viene corrisposto invece un assegno a carico della Cassa unica per gli assegni familiari dell’Inps, a condizione che il congedo venga effettivamente fruito. Tale assegno prende il nome di assegno per congedo matrimoniale e, in caso di diritto, bisognerà fare una richiesta. Vediamo ora la disciplina relativa all’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps.

L’assegno per il congedo matrimoniale erogato dall’Inps
L’evento del matrimonio (la cerimonia, il viaggio di nozze, ecc…) comporta per gli sposi una sospensione del rapporto di lavoro in corso col proprio datore di lavoro. Tale congedo straordinario retribuito per 15 giorni consecutivi, in alcuni casi (gli operai su tutti), viene indennizzato dall’Inps attraverso l’erogazione dell’assegno per congedo matrimoniale.

Più precisamente, questa prestazione previdenziale viene concessa in occasione di un congedo straordinario della durata di 8 giorni in occasione del matrimonio e da fruire entro i 30 giorni successivi alla data dell’evento. L’assegno per congedo matrimoniale spetta ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altro vi abbiano diritto. Quindi gli operai hanno 15 giorni di calendario di congedo matrimoniale, di cui 8 giorni retribuiti dall’Inps con l’assegno per congedo matrimoniale.

A chi spetta l’assegno per congedo matrimoniale.
Spetta ai lavoratori di entrambi i sessi, più precisamente agli operai, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, ai marittimi di bassa forza (sottufficiali e comuni), ai dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative. Quindi non spetta agli impiegati.

L’assegno per congedo matrimoniale spetta anche ai lavoratori disoccupati che siano in grado di dimostrare che nei novanta giorni precedenti il matrimonio hanno prestato, per almeno 15 giorni, la propria opera alle dipendenze delle aziende industriali, cooperative e artigiane.

Beneficiari dell’assegno erogato dall’Inps anche i lavoratori, che ferma restando l’esistenza del rapporto di lavoro, per un qualunque giustificato motivo non sino comunque in servizio (si tratta dei casi di sospensione del rapporto di lavoro come la malattia, sospensione dal lavoro, il richiamo alle armi ecc.).

Gli esclusi:
gli impiegati e gli altri lavoratori a cui non spetta l’assegno dell’Inps. Ci sono casi in cui l’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps non spetta al lavoratore sposo o alla lavoratrice sposa. Sono i seguenti:

Il caso del solo matrimonio religioso;
Ai dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
aziende agricole;
commercio, credito e assicurazioni;
enti locali e enti statali;
aziende che non versano il relativo contributo alla CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).
Il caso del matrimonio all’estero e degli extracomunitari. Chi contrae matrimonio all’estero deve possedere, oltre alla qualifica ed i requisiti necessari, anche la residenza in Italia prima del matrimonio ed aver acquisito anche in Italia lo stato di coniugato. Nel caso di cittadini di un paese dove è ammessa la poligamia, l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps spetta per un solo matrimonio, salvo i casi di divorzio o decesso del coniuge.

Requisiti per l’assegno per l’assegno per congedo matrimoniale.
Si ha diritto alla percezione dell’assegno da parte dell’Inps parte in presenza dei seguenti requisiti in possesso del lavoratore richiedente:

Contrarre matrimonio civile o concordatario;
Far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
Fruire effettivamente del congedo (ossia dell’assenza dal lavoro) entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio.
L’assegno è erogato per il matrimonio civile. E’ bene sottolineare che il diritto all’assegno da parte dell’Inps parte solo quando si contrae matrimonio civile o concordatario, il solo matrimonio religioso non dà diritto all’assegno. Inoltre, in caso di successivo matrimonio oltre al primo, si può aver diritto a successivi assegni solo se si è vedovi o divorziati.

Quanto spetta:
il calcolo e l’importo dell’assegno per congedo matrimoniale
Calcolo dell’assegno per congedo matrimoniale. L’assegno per congedo matrimoniale erogato dall’Inps consiste nella seguente misura:

7 giorni di retribuzione ai lavoratori con qualifica di operaio o apprendista;
7 giornate di guadagno medio giornaliero ai lavoratori a domicilio;
8 giornate di salario medio giornaliero ai lavoratori marittimi.
Quindi per i lavoratori retribuiti a periodi superiori alla settimana l’assegno si calcola moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero corrisposto nell’ultimo periodo di paga. Per i lavoratori retribuiti a settimana invece, si calcola moltiplicando per sette il guadagno medio giornaliero corrisposto negli ultimi due periodi di paga (ultime 2 settimane) che precedono l’inizio del congedo. Per i lavoratori a domicilio l’importo dell’assegno si calcola moltiplicando per sei il guadagno medio giornaliero realizzato nell’ultimo periodo di commessa precedente l’inizio del congedo.

Se si sono verificati eventi di sospensione del rapporto di lavoro come la malattia, l’infortunio, sospensione o riduzione dell’attività, andrà considerata la normale retribuzione spettante nel caso di presenza a lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Calcolo importo assegno per operai e apprendisti. In questo caso si fa riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore nel periodo di paga che precede l’evento, esclusi i ratei di tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, le ferie non godute e gli straordinari. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo per 26, 13 o 12 a seconda che la retribuzione sia mensile, quindicinale, oppure quattordicinale o settimanale. Per il calcolo dell’assegno vanno sempre prese a riferimento le due settimane precedenti il congedo. Dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore (il 5,54%).

Calcolo importo lavoratori a domicilio. Le 7 giornate di guadagno vanno calcolate dividendo la retribuzione del periodo dell’ultima commessa precedente l’evento, per il numero delle giornate da considerare assoggettabili a contribuzione. Anche in questo caso dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore, attualmente pari al 5,54%.

Calcolo assegno per i marittimi. In questo caso verranno erogate 8 giornate di salario medio giornaliero, ossia il salario di riferimento per il calcolo dei contributi per assegni familiari. Anche in questo caso dalla retribuzione giornaliera verrà detratta la percentuale a carico del lavoratore del 5,54%.

Calcolo assegno nel part-time verticale. Nel caso contratto di lavoro part-time di tipo verticale, che ricordiamo è quel tipo di part-time che prevede non un orario ridotto giornaliero per tutta la settimana ma il lavoro svolto dal lavoratore, a tempo pieno, ma per alcuni giorni della settimana (es. il lunedì, il mercoledì e il venerdì). In questo caso l’assegno spetta solo spetta solo per i giorni che coincidono con quelli previsti dal contratto per lo svolgimento dell’attività lavorativa, sempre detratta la percentuale a carico del lavoratore.

Modalità di erogazione dell’assegno. La sua erogazione è per il tramite del datore di lavoro che lo anticipa per conto dell’Inps in busta paga ed è tenuto ad integrarlo a suo carico per gli ulteriori giorni riconosciuti dal contratto collettivo (CCNL) di settore, che non sono indennizzati dall’Inps.

Cumulabilità e incumulabilità dell’assegno per congedo matrimoniale. E’ importante sapere ora se l’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con alcune indennità, prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione e assegni familiari.

Secondo quanto disposto dall’Inps, l’assegno per congedo matrimoniale è cumulabile con l’indennità Inailper infortunio sul lavoro fino a concorrenza dell’importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione. Pertanto sarà corrisposta la differenza tra la retribuzione spettante e l’importo corrisposto dall’INAIL a titolo di inabilità temporanea.

L’assegno per congedo matrimoniale Inps è invece incumulabile con le prestazioni di malattia, maternità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria in quanto le indennità suddette sostituiscono la retribuzione non percepita. Pertanto verrà corrisposto l’assegno per il congedo matrimoniale in quanto più favorevole. Lo dice la circolare Inps n. 248 del 1992.

Quando e come fare la domanda per l’assegno per congedo matrimoniale
La domanda per avere l’assegno per congedo matrimoniale dell’Inps va presentata in diversi modi, secondo lo status del lavoratore. Ossia se è occupato presso il datore di lavoro oppure è disoccupato (o richiamato alle armi) oppure se si tratta di lavoratore extracomunitario. Vediamo i vari casi, secondo quanto richiesto dall’ente previdenziale.

I lavoratori occupati devono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dal matrimonio, allegando il certificato di matrimonio o stato di famiglia con i dati del matrimonio rilasciato dall’Autorità comunale. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori disoccupati o richiamati alla armi devono presentare domanda direttamente alla sede Inps competente entro un anno dalla data del matrimonio, allegando il certificato di matrimonio e la copia dell’ultima busta paga. Se non è possibile produrre la certificazione nei termini citati, si può presentare un certificato rilasciato dall’Autorità religiosa ovvero una dichiarazione sostitutiva autenticata, purché successivamente si provveda a consegnare la documentazione prescritta.

I lavoratori extracomunitari, nel caso di matrimonio celebrato all’estero, devono allegare alla domanda un certificato del Comune di residenza attestante che lo stesso è coniugato con la persona indicata sul certificato di matrimonio rilasciato dall’Autorità estera.


(a cura di Antonio Barbato
Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza, di buste paga e vertenze di lavoro.)

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