TRASFERTA ED INDENNITA'

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magiadimaglia
00mercoledì 28 gennaio 2009 19:52
Salve! Vorrei un'informazione al volo. Secondo quanto stabilito nella nuova versione aggiornata del contratto nazionale olio e margarina, in caso di trasferte ai lavoratori dipendenti (impiegati, non agenti)deve essere riconosciuta un'indennità oltre al pagamento di viaggio vitto ed alloggio?

Grazie e ciao


Spero di esserle utile sottoponendole gli articoli che la riguardano...............restando a disposizione,cordialmente.                                              .....  Art. 9 - Trasferimenti. (Contratto Commercio)

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 106 e 107, parte II, il trasferimento dei Quadri che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tale ipotesi ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di
provenienza.
Il Quadro che abbia compiuto il 55° anno d'età, può opporsi al trasferimento disposto dal datore di lavoro esclusivamente in caso di gravi e comprovati motivi.
Ove il datore di lavoro intenda confermare il trasferimento, il Quadro può fare ricorso al Collegio di conciliazione e arbitrato previsto al successivo art. 10, parte II.

Art. 106 - Trasferimenti. (Contratto Commercio)

I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
(a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
(1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
(2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
(3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
(4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dall'art. 104, parte II, ovvero
un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
(b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
(1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per sé e per le persone di famiglia;
(2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
(3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 mesi;
(4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per sé e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a 3/5. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio sostenute dal lavoratore per sé e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.


Art. 107 - Disposizioni per i trasferimenti. (Contratto Commercio)

A norma dell'art. 13, legge 20.5.70 n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro 6 mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Nota a verbale.
Le Parti convengono di costituire una Commissione di studio in materia di missioni e trasferte che dovrà elaborare proposte da sottoporre alle Parti stesse entro la scadenza del I biennio del presente CCNL, al fine di adeguare la normativa contrattuale vigente alle modificazioni settoriali e organizzative in corso


 
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