Riforma Fornero: norme a favore delle donne madri

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magiadimaglia
00lunedì 20 agosto 2012 16:16
*********************************************************************Riforma Fornero: norme a favore delle donne madri****************************
(legge n. 92/2012 c.d. Riforma Fornero)

*********** 1. Efficacia delle dimissioni del lavoratore.

Nel tempo, malauguratamente, si è radicata nel mercato del lavoro la pratica delle cc.dd. “Dimissioni in bianco”, basate sulla firma, da parte del neo-assunto, di un documento che consente al datore di lavoro la futura eventuale interruzione del rapporto, anche in circostanze come la gravidanza della dipendente.
Per contrastare tale costume, solitamente a nocumento delle lavoratrici donne, l’art. 4 della legge n. 92/2012ha introdotto inediti obblighi procedurali per la convalida amministrativa delle dimissioni presentate dai dipendenti.
Infatti, il comma 16 dell’articolo in parola stabilisce che dal 18 luglio 2012 le dimissioni volontarie, nonché le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro, a pena di inefficacia delle medesime, devono ottenere la convalida durante i primi tre anni (non più uno) di vita del bambino, o di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Tale convalida può essere effettuata:
- presso la Direzione territoriale del lavoro ed il Centro per l’impiego competenti per territorio;
- presso le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali;
- attraverso la sottoscrizione di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione (effettuata dal datore di lavoro) di cessazione del rapporto di lavoro;
- mediante ulteriori modalità semplificate per accertare la veridicità della data e la autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore, individuate con apposito decreto del Ministro del lavoro.
Nel caso ciò non avvenisse, la Direzione territoriale del lavoro, il Centro per l’impiego, o le sedi individuate dai C.C.N.L., convocano il dipendente (attraverso apposita comunicazione trasmessa dal datore di lavoro al dipendente), il quale dovrà presentarsi entro 7 giorni dall’invito a comparire per confermare la propria volontà di dimettersi, o per revocare le dimissioni. Se il dipendente non aderisce all’invito a comparire, le dimissioni divengono a tutti gli effetti efficaci.
Si evidenzia, d’altra parte, che il comma 22 dell’articolo in commento stabilisce che nel caso il datore di lavoro non provvedesse a tale trasmissione entro 30 giorni dalla data della risoluzione consensuale o delle dimissioni, quest’ultime risultano inefficaci.
Inoltre, a ulteriore deterrenza delle “Dimissioni in bianco”, l’eventuale abuso di tale pratica è previsto siaaccertato dalle Direzioni territoriali del lavoro e punito con l’irrogazione di sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 ad un massimo di 30.000 euro.

****************2. Voucher per asilo nido e baby sitter.

Sempre in aiuto alle donne (rectius alle madri che vogliono ritornare al lavoro), la riforma Fornero ha previsto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la consegna alle madri di buoni lavoro, i c.d. voucher, in luogo del congedo volontario di 11 mesi, “per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.” Essi saranno richiesti al datore di lavoro e verranno assegnati in base al reddito ai fini I.S.E.E..
Il sistema dei voucher è previsto per i lavori occasionali, e permette di pagare la retribuzione ed i contributi ai fini I.N.P.S. ed I.N.A.I.L..
Di conseguenza, posto che il congedo obbligatorio, che precede quello volontario (di durata fino ad un massimo di 11 mesi), dura 5 mesi (1 o 2 dei quali prima del parto), tali buoni, quindi, potranno essere consegnati dal datore di lavoro fino a che il bambino non abbia raggiunto i 14 o i 15 mesi di età, a seconda che il congedo obbligatorio sia iniziato rispettivamente 2 mesi od 1 mese prima del parto.
Resta da tener presente che, al fine di una corretta applicazione pratica dello strumento, l’utilizzo di detti buoni è previsto essere esclusivamente afferente i lavori di natura occasionale ed accessoria “(..) non riconducibili né a un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (..) né a regolamentazioni contrattuali afferenti a tale ambito lavorativo.” Inoltre, è opportuno evidenziare altresì che col termine “occasionale”, l’art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 specifica che si deve intendere quei lavori che, per ciascun committente, non comportano l’erogazione di compensi lordi superiori a 6.600 euro lordi per anno solare(5.000 euro netti).


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