PERMESSI RETRIBUITI

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magiadimaglia
00martedì 16 giugno 2009 22:58

Buongiorno,

Io sono un lavoratore part-time a tempo indeterminato e lavoro come ottico . Ho richiesto alcuni giorni per partecipare a dei concorsi pubblici, ma mi è stato risposto che devo prendere le mie ferie. Ma non esistono permessi particolari per partecipare ai concorsi?

Grazie,


Buona sera,
a domanda del dipendente e sulla base di apposita documentazione (o autocertificazione nei casi consentiti dalla legge), la concessione di permessi retribuiti per i seguenti casi:

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  • Partecipazione a concorsi ed esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: otto giorni all'anno. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, per un massimo di 8 giorni all'anno (solare).
    Il dipendente che intende fruire di tale tipo di permessi è tenuto a presentare la relativa richiesta, debitamente vistata dal Responsabile, al Direttore Amministrativo.
    Successivamente alla fruizione degli stessi, il dipendente può produrre la certificazione rilasciata dalla Commissione esaminatrice (debitamente firmata e timbrata) oppure avvalersi dell'autocertificazione
  • Lutto per decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di affini di primo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente: tre giorni lavorativi per evento da fruirsi in maniera continuativa entro 7 giorni dalla data del decesso.
  • Documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la famiglia anagrafica del dipendente: tre giorni all'anno da fruirsi entro 7 giorni dall'insorgenza della grave patologia (art. 1, c. 2, Dm n° 278/2000). La relativa documentazione deve, oltre ad attestare lo stato di infermità, contenere esplicitamente l'indicazione della gravità della stessa.
    E' possibile concordare con l'Amministrazione, su proposta del dipendente e in alternativa all'utilizzo dei tre giorni annui, una riduzione dell'orario di lavoro. La riduzione è pari al numero di ore di lavoro previste nei giorni di permesso che il dipendente interessato intende sostituire.
    La proposta deve essere vistata dal Responsabile della struttura di afferenza (o comunque dal superiore gerarchico) e inoltrata all'Ufficio Personale tecnico-amministrativo. L'accordo è formalizzato con apposita nota al dipendente nella quale sono individuati i giorni di permesso in luogo dei quali lo stesso usufruirà della corrispondente riduzione oraria, e le diverse modalità di espletamento dell'attività lavorativa concordate; in esso sono altresì indicati i criteri per le eventuali verifiche periodiche che l'Amministrazione può richiedere, ai sensi dell'art. 3, c. 4, del DPCM n. 278/00, circa la permanenza della grave infermità.
    La riduzione dell'orario di lavoro deve avere inizio entro sette giorni dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermità o della necessità di provvedere agli interventi terapeutici e può avvenire anche per periodi superiori a tre giorni.
  • Per nascita figli o gravi motivi personali o familiari: complessivi tre giorni all'anno.
    Per "grave motivo" s'intende un qualsiasi evento che incida nella sfera personale o familiare del dipendente con una gravità tale da rendere necessaria l'astensione dal servizio. Tuttavia, considerata l'impossibilità di individuare le singole ipotesi che possano dare luogo alla concessione del permesso in argomento ed al fine di garantire parità di trattamento tra tutti i dipendenti, è demandato all'Ufficio Personale tecnico-amministrativo il compito di valutare, secondo equità, la "gravità" del motivo addotto a giustifica del permesso in questione.
    I tre giorni annuali del permesso in questione possono essere frazionati, su apposita richiesta da inoltrare all'Ufficio Personale tecnico-amministrativo, fino ad un massimo di 18 ore annue. Resta ferma, tuttavia, la possibilità di fruire dell'intera giornata lavorativa che sarà, in tal caso, scalata dal predetto monte ore mensile nella corrispondente misura oraria.
    Non è possibile passare dalla fruizione in forma oraria alla fruizione in forma giornaliera, o viceversa, nel corso dello stesso anno solare.
    La fruizione parziale dei permessi non dà diritto al godimento del residuo nell'anno successivo.
    Per la fruizione in forma oraria, occorre digitare, all'atto dell'ingresso o dell'uscita dal luogo di lavoro, presso i terminali di rilevazione della presenza, la causale Pres 06 e presentare apposita istanza utilizzando il modulo UPTA-PR. Per fruirne, invece, in forma giornaliera occorre utilizzare lo stesso modulo; sarà cura del Responsabile della struttura di appartenenza disporre l'inserimento, nell'apposita procedura, della causale Pres 06.
  • Per matrimonio: quindici giorni consecutivi nei quali va compresa la data di celebrazione delle nozze.
    I suddetti permessi possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.
    NOTA: la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n° 445/2000 è valida solo se completa di tutti gli elementi utili per un eventuale controllo di veridicità. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inoltre, deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, previo accertamento dell'identità, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Non è ammessa certificazione sostitutiva in ordine allo stato di salute, sia proprio che altrui.
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