LIMITE D'ETA' PER IL CONTRATTO INTERMITTENTE?

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magiadimaglia
00domenica 25 aprile 2010 20:23
Buona sera, una domanda: vorrei regolarizzare la mia collaborazione con mia madre sia a livello fiscale che assicurativo all'interno della nostra azienda. Il dubbio riguarda il fatto se la mia età (36 anni) sia incompatibile con il contratto di lavoro intermittente.Grazie

              Buona sera, le allego l'intero regolamento e lo schema per redigere il contratto.....

Il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) è un contratto di lavoro mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per svolgere determinate prestazioni di carattere discontinuo o intermittente (individuate dalla contrattazione collettiva nazionale o territoriale) o per svolgere prestazioni in determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno (individuati dal Dlgs 276/2003).
Questo contratto costituisce una novità per l'ordinamento italiano ed è previsto in due forme: con o senza obbligo di corrispondere una indennità di disponibilità, a seconda che il lavoratore scelga di essere o meno vincolato alla chiamata. L'obiettivo del contratto intermittente è la regolarizzazione della prassi del cosiddetto lavoro a fattura, usato finora per le richieste di attività lavorativa non occasionale ma con carattere intermittente. Rappresenta anche un'ulteriore possibilità di inserimento o reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro.

Applicazione
Può essere stipulato da qualunque impresa, ad eccezione di quelle che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge sulla sicurezza nei posti di lavoro (Dlgs 626/1994):
a) con qualunque lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, indicate dalla tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 (in attesa delle regolamentazioni dei contratti collettivi)
b) indipendentemente dal tipo di attività:

  • con lavoratori con meno di 25 anni o con più di 45 anni, anche pensionati
  • per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie) Non può essere stipulato dalla pubblica amministrazione

Caratteristiche
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Deve avere la forma scritta e deve contenere l'indicazione di una serie di elementi (che devono conformarsi a quanto sarà contenuto nei contratti collettivi) quali: durata, ipotesi che ne consentono la stipulazione, luogo, modalità della disponibilità, relativo preavviso, trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione, eventuali misure di sicurezza specifiche.
Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi:

  • sostituzione di lavoratori in sciopero
  • se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in corso una sospensione o riduzione d'orario con cassa integrazione (questo divieto è derogabile da un accordo sindacale) per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Retribuzione e indennità
Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur riproporzionato in base all'attività realmente svolta. Per i periodi di inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità mensile, divisibile per quote orarie. È stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata. Il rifiuto di rispondere alla chiamata senza giustificato motivo può comportare la risoluzione del rapporto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, e il risarcimento del danno la cui misura è predeterminata nei contratti collettivi o, in mancanza, nel contratto di lavoro. I contributi relativi all'indennità di disponibilità devono essere versati per il loro effettivo ammontare in deroga alla normativa in materia di minimale contributivo.Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell'anno l'indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.

Attuazione
Il decreto ministeriale 10 Marzo 2004 ha quantificato l'indennità di disponibilità da corrispondere al lavoratore in attesa di chiamata. Il successivo decreto 23 ottobre 2004, in attesa delle determinazioni della contrattazione collettiva, ammette la stipulazione di contratti di lavoro intermittente per le tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
Il lavoro intermittente è immediatamente utilizzabile anche per il lavoro nel week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie), come chiarito già dalla nota ministeriale del 12 luglio 2004 e confermato dal Dlgs 251/2004 (correttivo del Dlgs. 276/2003).
La circolare ministeriale del 2 febbraio 2005, n. 4 ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione di questo contratto.
Con la Legge 14 maggio 2005, n. 80 è stata confermata la possibilità, inizialmente sperimentale, di stipulare il contratto con i lavoratori di età inferiore ai 25 anni o superiore ai 45 anni, indipendemente dal tipo di attività svolta. Non sono più richiesti requisiti particolari quali lo stato di disoccupazione e l'iscrizione nelle liste di mobilità.

Lavoro intermittente e attività socio assistenziali per anziani 
(il contratto di lavoro intermittente non è applicabile, in forza del D.M. 23 ottobre 2004 e della tabella di cui al Regio decreto 2657/1923, ai lavoratori da occupare nell'ambito delle strutture residenziali-assistenziali per anziani) -
Risposta all'interpello presentato dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Forlì Cesena

Lavoro intermittente - indennità di disponibilità nel settore edile
(la contribuzione deve essere calcolata sull'effettivo ammontare dell'indennità di disponibilità, anche se inferiore al minimale contributivo) -
Risposta all'interpello presentato dall'Ordine professionale dei consulenti del lavoro della Provincia di Reggio Calabria

Lavoro intermittente – applicazione delle agevolazioni contributive previste dall'art. 8, comma 9, L. n. 407/1990 – diritto alla indennità di disoccupazione
(non sussiste una disciplina agevolativa di tipo contributivo per tale istituto, per il quale è previsto un apposito regime contributivo; la corresponsione della indennità di disoccupazione per i periodi non lavorati non appare compatibile ove il lavoratore usufruisca dell'indennità di disponibilità) - 




Schema di contratto di lavoro a chiamata

Oggi,       /          /   200__   viene stipulato il presente contratto di lavoro intermittente tra:

 
 

Datore di lavoro:___________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita Iva _____________________________ (eventualmente) nella persona del 

legale rappresentante______________________________    , di seguito indicato «datore di lavoro»; 

e il 

Lavoratore:__________________________________________nato il _______________________ 

a  e residente in____________________________________ 

via _________n    

codice fiscale _____________________________________, di seguito indicato «lavoratore»; 

  • ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste al titolo V dei decreto legislativo n. 276/03;
  • tenendo conto delle indicazioni fornite dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro;
 

Durata 

  • Contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal________________
  • Contratto a tempo determinato con decorrenza dal _____________ e scadenza al ___________

Forma del contratto

 

il  contratto è stipulato per lo svolgimento di prestazioni di lavoro: (barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre)

       __________________________________________________________  (descrivere ipotesi che ne giustifica la stipulazione)    secondo l'esigenza  individuata dal contratto collettivo nazionale/territoriale del settore _____________________stipulato da  _________________ 

      rese da soggetto in stato di disoccupazione con meno di 25 anni d'età;

      rese da soggetto con più di 45 anni di età, espulso dal ciclo produttivo;

      da rendersi il fine settimana,

      da rendersi nei periodi delle ferie estive;

      da rendersi nel periodo delle vacanze natalizie;

      da rendersi nel periodo delle vacanze pasquali;

         (altra ipotesi prevista dal contratto collettivo nazionale o territoriale).

Garanzia di disponibilità

 

Per tutta la durata del presente contratto il lavoratore:

 garantisce al datore di lavoro la disponibilità in attesa di utilizzazione.

 non garantisce al datore di lavoro la disponibilità in attesa di utilizzazione. 

Forme e modalità di chiamata

 

Il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nel rispetto del preavviso, con le seguenti modalità:

 in forma scritta      verbale      telefonica

La rilevazione della prestazione avverrà secondo le procedure in atto nell'azienda per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Trattamento economico e normativo per i tempi di lavoro

 

In relazione alla prestazione di lavoro eseguita il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo fissato dalla contrattazione collettiva per la categoria e il livello di inquadramento dovuto in base all'attività effettivamente prestata, riproporzionato in ragione delta durata della prestazione eseguita.

Il  pagamento della retribuzione al lavoratore, per l'attività di lavoro prestata, avverrà con i tempi e secondo le modalità ordinariamente previste per la generalità dei lavoratori dipendenti. 

Trattamento economico e normativo per i tempi di non lavoro. 

Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo. 

Disponibilità. 

Il lavoratore garantisce la disponibilità all’indirizzo _______________________________________ 

si obbliga a rispondere alla chiamata del datore di lavoro con preavviso di ____ giorno/i lavorativo/i.

Indennità di disponibilità

 

Il lavoratore, per i periodi duranti i quali garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, ha diritto all'indennità mensile di disponibilità fissata in euro (non inferiore al 20% della retribuzione fissata dal ccnl con un minimo di 350,00 euro).

L'indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie, è erogata secondo le norme e in luogo o in concorso alla retribuzione dovuta per la prestazione eseguita.

Impedimenti alla chiamata

 

In caso di malattia e di ogni altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Durante tale periodo di indisponibilità il lavoratore non matura il diritto all'indennità. Ove il lavoratore non provveda a tale informazione perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni o come pattuito nel contratto.

Rifiuto alla chiamata

 

Il rifiuto ingiustificato del lavoratore di rispondere alla chiamata comporta: 

  • la risoluzione immediata del contratto intermittente;
  • la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto;
  • il risarcimento del danno al datore di lavoro, da parte dei lavoratore, nella
  • misura del  o come  fissata dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, ovvero dal contratto intermittente.
 

Rinvio 

Per quanto non specificatamente disciplinato si applicano le disposizioni degli articoli dal 33 al 40 del decreto legislativo n. 276/03 nonché le ulteriori e vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo in materia. 
 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti 

               Il datore di lavoro                                                              II lavoratore 

...............................................................                                .........................................
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