CONTRATTO COLLABORAZIONE CONTINUATIVA.....

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magiadimaglia
00giovedì 4 febbraio 2010 22:37
BUONA SERA sono Roberta. DA novembre del 2008 collaboro con una azienda di roma la quale mi ha proposto un contratto di collaborazione per poi passare alla messa in regola definitiva.
A tutt'oggi ho ancora (se ce l'ho)un contratto di collaborazione perchè la promessa non è stata mantenuta.
Premetto che vado ogni giorno in ufficio e ho deglio orari ben precisi. Ricevo fino a giugno 2009 delle ricevute da firmare...poi più nulla. cosa devo fare? devo pagare delle tasse?posso rivalermi sull'azienda per dimostrare che il mio è un rapporto di dipendenza a tutti gli effetti e avere i contributi? Attendo Vostre...Grazie mille
Ciao Roberta, ti allego la regolamentazione per intero......
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è una forma di lavoro “atipico” che prevede lo svolgimento di un’attività in modo continuativo senza dar luogo ad un rapporto di lavoro stabile nel tempo, anche se l’attività può essere prestata sia a tempo determinato che a tempo indeterminato

L'attività di collaborazione presuppone la stipula di un contratto in forma scritta.
In data 1 maggio 1998 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale per collaborazioni coordinate e continuative, il quale si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle parti stipulanti (da una parte, CNAI, UCICT, UNAPI, ANILF ANTI; dall’altra CISAL e SAPE) e la cui adozione è riservata alle aziende e cooperative associate alle organizzazioni dei datori di lavoro che hanno concluso l’accordo.
Secondo tale contratto collettivo, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da atto scritto contenente:  

la data di inizio e il luogo di svolgimento della collaborazione; la durata del rapporto di collaborazione, ove esso sia a tempo determinato; la durata del periodo di prova; (non superiore ai 60 giorni) il corrispettivo; la clausola di non esclusività;
Durante la malattia il lavoratore può farsi sostituire da persona di propria fiducia previa autorizzazione scritta dell’azienda, la quale, in mancanza, può procedere autonomamente alla sostituzione per il periodo di malattia. In ogni caso, l’azienda deve assicurare al lavoratore un periodo di conservazione della collaborazione di almeno 90 giorni. Durante i periodi di assenza per malattia o infortuni, il lavoratore ha diritto alle prestazioni garantite dalla Cassa Assistenza Previdenza
Il lavoratore atipico, pur se inserito nel contesto aziendale, non è tenuto a rispettare alcun tipo di orario di lavoro, salvo i casi in cui le caratteristiche dell’attività che svolge lo richiedano.
In tal caso, l’orario deve essere concordato fra le parti e risultare da atto scritto.
Per lavorare con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa non è necessario aprire la partita IVA.
Il lavoratore che stipula un contratto di collaborazione continuativa mantiene l’iscrizione al collocamento.

Il compenso per l’attività di collaborazione viene pattuito tra Ente o Azienda e lavoratore,

e viene stabilito a seconda della qualità, dalla quantità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata. Esso deve essere pagato mensilmente, salvo che derivi da nomine e mandati che prevedano per iscritto forme diverse di pagamento. Il lavoratore può altresì concordare con l’azienda l’erogazione di acconti mensili sulle prestazioni effettuate, salvo conguaglio a fine anno

A partire da gennaio 2001 i proventi percepiti dal collaboratore coordinato e continuativo vengono assimilati ai redditi del lavoro dipendente.

I committenti devono registrare i collaboratori sul libro matricola ed annotare i compensi sui libri paga.

 Le detrazioni verranno calcolate in base alla durata del contratto. Non verrà più applicata la ritenuta del 20 per cento, verrà operata una ritenuta calcolata in riferimento al reddito complessivo annuo , secondo le modalità previste per i lavoratori dipendenti.

Il committente che effettua le ritenute dovrà consegnare al collaboratore una certificazione (CUD che ti deve consegnare ogni anno) contenente il reddito complessivo nonché tutte le detrazioni applicate sulla base della durata del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda il rimborso delle spese, la finanziaria 2001 stabilisce la necessità di indicare una sede di lavoro fissa per i collaboratori (prima coincideva con  l'abitazione del collaboratore, condizione non valida per il dipendente) in modo tale da permettere l'applicazione del medesimo regime fiscale delle trasferte previsto  per i lavoratori dipendenti. 

Il lavoratore con contratto di collaborazione deve iscriversi alla gestione separata INPS - cassa previdenziale obbligatoria per le figure professionali atipiche - ai sensi della legge 335/95 (art.2, comma 26).

Per iscriversi alla gestione separata INPS, il lavoratore deve rivolgersi presso l’INPS di competenza (della propria residenza o di quella del committente), richiedere e compilare la domanda di iscrizione predisposta.

I sindacati hanno istituito strutture specifiche per rappresentare gli interessi dei lavoratori atipici e interinali: Cgil-Nidil, Alai-Cisl e Cpo-Uil.

Il versamento del contributo dà al lavoratore il diritto alle prestazioni sanitarie in caso di malattia, all’assegno per il nucleo familiare, alle prestazioni di maternità e al trattamento pensionistico: tale contributo infatti finanzia un fondo che garantisce una pensione (invalidità, vecchiaia e superstiti), calcolata in base ai contributi versati, con un minimo di 5 anni di versamenti.
Il committente di una collaborazione coordinata e continuativa deve effettuare, entro il 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, il versamento all’INPS contestualmente al versamento della ritenuta d’acconto.


Ti consiglio di recarti all'INPS x vedere la tua situazione attuale e complessiva....

Per altre informazioni resto a disposizione.

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