| | | OFFLINE | Post: 317 | Città: MONREALE | Età: 56 | Sesso: Femminile | |
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09/02/2009 14:00 | |
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| Buon giorno, Ho avuto un incidente andando al lavoro.L'infortunio è avvenuto mentre stavo andando a piedi,a prendere l'autobus.Prendendo una buca sono caduto riportando la frattura del malleolo .Sono andato ,dopo la caduta al pronto soccorso dell'ospedale e loro hanno accertato il danno fisico.Tutto questo avveniva alle ore 12.25 , il mio turno pomeridiano inizia alle 13,00.ho richiesto la causa di servizio e la Commissione medica non mi ha riconosciuto nulla.Loro hanno riconosciuto il danno fisico ma secondo loro non vi erano dei rilievi circostanziali ufficiali.Ossia io non avrei fatto verbalizzare al p.s. che ero caduto mentre andavo al lavoro.Sono ricorso in appello e nella mia memoria difrnsiva ho insistito che l'unico elemento ufficiale da prendere in considerazione era l'ora di entrata all'ospedale.Gradirei un vostro parere.grazie per l'interessamento
Gentile sig.Claudio, il suo è stato un "Infortunio in Itinere" ed è assolutamente un infortunio sul lavoro ad ogni effetto.....(tutto questo avveniva alle ore 12.25 , il mio turno pomeridiano inizia alle 13,00.ho richiesto la causa di servizio)..... Il riconoscimento di tale incidente è subordinato alla presenza di determinate condizioni. L'infortunio in itinere può essere riconosciuto dall'Inail e quindi indennizzato quando sono accertate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la percorrenza in orari confacenti con quelli lavorativi. Le modalità della domanda e i termini di revisione per l'infortunio in itinere sono i medesimi che in caso di infortunio.L'indennità di temporanea assoluta viene corrisposta in presenza di infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica.La prestazione decorre dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio .e fino al 90° giorno l'indennità erogata è pari al 60% della retribuzione effettivamente goduta dal lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento, compresi i festivi. Dal 91° giorno, e fino alla guarigione, la misura è elevata al 75% della retribuzione media giornaliera.Al lavoratore comunque spetta, per i giorni precedenti il 4°, la retribuzione a carico del datore di lavoro nella misura del 100% per il 1° giorno e del 60% per i successivi 3. L'Inail eroga la prestazione nel momento in cui riconosce l'evento come professionale, nel caso cioè in cui sono provati gli elementi fondamentali dell'infortunio (causa violenta e occasione di lavoro).e se la lesione subita dal lavoratore ha effettivamente determinato l'impossibilità totale a svolgere il lavoro. Viene erogata entro 20 giorni dalla data dell'infortunio, tramite acconti. L'indennità temporanea assoluta viene ridotta, nella misura di 1/3, al lavoratore ricoverato se celibe/nubile senza ascendenti a carico. La mancata o tardiva denuncia al datore di lavoro comporta invece la perdita dell'indennità medesima. Lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale hanno diritto ad ottenere gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale le cure mediche e chirurgiche compresi gli accertamenti clinici.
.........(Sono ricorso in appello e nella mia memoria difrnsiva ho insistito che l'unico elemento ufficiale da prendere in considerazione era l'ora di entrata all'ospedale.).....Insista così perchè è assolutamente nella ragione, può rivolgersi presso un patronato e farsi assistere dall'avvocato con loro convenzionato, nn demorda perchè ha diritto all'indennizzo...Distinti saluti L'infortunio in itinere è indennizzabile dall'Inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia.
Invero per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare.
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