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INFORTUNIO SUL LAVORO : INAIL e procedure

Ultimo Aggiornamento: 11/05/2011 08:15
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
11/05/2011 08:15

A cura dell'INCA CGIL
Innanzi tutto è importante e fondamentale la denuncia.
Per esempio: in caso di caduta specificare se il pavimento era sconnesso o bagnato, al fine di
evitare il non riconoscimento dell’infortunio per rischio generico (quel tipo di rischio che non è
collegato all’attività lavorativa, ma incombe sulla generalità dei cittadini).
In tutti i casi in cui sia necessario il lavoratore infortunato deve essere inviato al Pronto Soccorso
che rilascia il primo certificato medico.
Tale certificato deve essere inviato al datore di lavoro il quale, se la prognosi comporta astensione
dal lavoro superiore a tre giorni, deve presentare denuncia alla sede Inail competente, entro due
giorni da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico.
(Il datore di lavoro può presentare la denuncia di infortunio via internet, ma deve spedire in seguito
il primo certificato medico).
In caso di un infortunio lieve, a seguito del quale il lavoratore non si reca al Pronto Soccorso e non
abbandona il lavoro, oppure se la prognosi è inferiore a tre giorni (franchigia) il lavoratore deve
comunque informare il datore di lavoro anche se quest’ultimo non è tenuto a presentare la denuncia
all’Inail.
Se la prognosi si prolunga oltre il terzo giorno il datore di lavoro è tenuto a presentare la denuncia
all’Inail entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato.

LA VISITA PRESSO GLI AMBULATORI INAIL

· Se la prognosi del Pronto Soccorso è uguale o inferiore a tre giorni, ed entro in quella data il
lavoratore è in grado di riprendere l’attività, non ha bisogno del certificato Inail prima di
tornare al lavoro.
· I “portatori” di gesso o di tutore sono invitati a presentarsi a visita all’Inail dopo la
rimozione degli stessi.
· Se la prognosi del Pronto Soccorso è superiore a tre giorni il lavoratore è invitato a
presentarsi all’Inail per la visita medica due-tre giorni prima della scadenza della prognosi:
1. l’Inail rilascerà un cartellino con un successivo appuntamento a visita in caso di
continuazione della temporanea e un certificato da consegnare al datore di lavoro;
2. l’Inail provvederà alla chiusura della temporanea con un certificato di chiusura definitiva
da consegnare in azienda per poter riprendere il lavoro.

L’INFORTUNIO IN ITINERE

Le procedure da seguire sono le stesse indicate sopra per le altre tipologie di infortunio.
Ma può accadere che un infortunio in itinere venga denunciato in ritardo perché il lavoratore, non
essendo a conoscenza che l’evento subito può essere considerato come infortunio sul lavoro, non
informa il datore di lavoro di avere subito un incidente “in itinere”, ma invia semplicemente un
certificato di malattia.
In questo caso il datore di lavoro, appena informato del fatto, deve fare denuncia all’Inail e,
segnalando di essere venuto a conoscenza dell’infortunio in ritardo, può evitare le sanzioni
economiche.
Nel caso in cui il lavoratore si è messo in malattia e ha segnalato in ritardo l’infortunio deve
presentare all’Inail il verbale della P.S. se è stato redatto.
L’infortunio, se sussistono gli altri requisiti, può essere riconosciuto, ma il lavoratore perde il diritto
all’indennità di temporanea per i giorni precedenti la segnalazione (mantiene comunque l’indennità
di malattia se dovuta).

L’INFORTUNIO NON DENUNCIATO

Possono verificarsi due ipotesi:
· infortunio non denunciato – lavoro regolare:
il lavoratore deve presentare denuncia di infortunio all’Inail, allegando il certificato medico e prove
testimoniali; se la ditta è irreperibile un accertamento ispettivo da parte dell’Inail può determinare il
riconoscimento dell’infortunio.
· Infortunio non denunciato – lavoro nero:
immediatamente richiedere gli estremi dei testimoni al fatto e il loro numero di cellulare, e il più
presto possibile presentare denuncia all’Inail (all’attenzione del Capo-area) allegando la
documentazione medica, i dati dei testimoni, qualsiasi documento in grado di provare il rapporto di
lavoro, copia della denuncia presentata alla Direzione Provinciale del Lavoro circa la
regolarizzazione del rapporto di lavoro.
Solo dopo che è stata fatta la segnalazione dell’infortunio il lavoratore si può presentare in
ambulatorio Inail per aprire il fascicolo medico.

LA RICADUTA

Le procedure delle ricadute sono gestite in base ad una prassi consolidata, in quanto non c’è norma
giuridica che le regolamenti.
Possono verificarsi i seguenti casi:
· Dopo la ripresa lavoro l’infortunato sta male e torna al Pronto Soccorso.
Il certificato del P.S. deve essere inviato sia al datore di lavoro che all’Inail ed è importante
che sia specificato che si tratta di ricaduta di quell’infortunio.
· Dopo la ripresa lavoro l’infortunato segnala al datore di lavoro che non si sente in grado di
continuare a lavorare; il datore (e non il medico competente) deve fare richiesta di visita
medica all’Inail, in quanto è solo l’Inail che può decidere di accogliere la ricaduta.
· In caso di riapertura della temporanea in quanto il lavoratore infortunato, che ha già ripreso
l’attività, si deve sottoporre ad intervento chirurgico occorre presentare al datore di lavoro e
allo sportello dell’Inail la prescrizione dell’intervento chirurgico e il relativo foglio di
ricovero. Al termine dello stesso occorre produrre la cartella clinica.
L’Inail riconosce la riapertura della temporanea dalla data del ricovero.

LA DIAGNOSTICA E LA RIABILITAZIONE

Esami diagnostici e terapie riabilitative sono a carico dell’Inail solo se prescritte o
autorizzate dall’Inail medesimo

L’ESENZIONE DAL TICKET

Per tutta la durata della temporanea gli esami diagnostici sono esenti da ticket sia che
vengano prescritti dall’Inail che dal medico curante.
Successivamente, se sono riconosciuti postumi permanenti o rendita, sia ha diritto
all’esenzione parziale riferita alla patologia specifica, da richiedere alla ASL competente,
producendo la documentazione Inail che attesti i postumi riconosciuti.
L’Inail con recente nota del 14 marzo ha precisato che le novità introdotte dalla finanziaria
2007 in materia di partecipazione alla spesa sanitaria (10 euro su ogni ricetta per prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale e 25 euro per prestazioni di Pronto Soccorso non
seguite da ricovero) non si applicano agli infortunati sul lavoro che, come è noto,
.
L’ASSISTENZA PROTESICA

Nei confronti degli infortunati l’assistenza protesica nella sua accezione più ampia e la
fornitura di presìdi è erogata direttamente dall’Inail, a garanzia della tutela differenziata
rispetto a quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale.
Di recente l’Inail ha approvato un nuovo regolamento al fine di “migliorare a livello
qualitativo e quantitativo la propria offerta di servizi, adeguandola alle richieste provenienti
dalle persone disabili”.
Tra i soggetti destinatari sono compresi anche i titolari di rendita a termine revisionale
scaduto, gli invalidi liquidati in capitale ai sensi del T.U.1124/65, i grandi invalidi del
lavoro; l’erogazione della prestazione può aver luogo anche prima della stabilizzazione dei
postumi.
L’erogazione dell’assistenza protesica è subordinata all’attivazione della prescrizione e
dell’autorizzazione da parte dell’Inail.
La prescrizione medica è sempre necessaria anche per il rinnovo e la manutenzione delle
protesi e ausili.
Solo in casi di comprovata necessità ed urgenza l’assicurato può acquistare il dispositivo
tecnico a proprie spese, informando preventivamente l’Inail, e poi chiedere il rimborso.

IL COLLOCAMENTO AL LAVORO

Il lavoratore disoccupato, invalido del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
accertato dall’Inail può iscriversi al collocamento disabili ai sensi della legge 68/99.
L’attuale normativa consente l’iscrizione anche a orfani e coniugi superstiti di coloro che
siano deceduti per causa di lavoro.
L’Inail prevede interventi formativi non solo per i disabili disoccupati con invalidità
superiore al 33%, ma anche a favore dei lavoratori infortunati ancora in costanza di rapporto
di lavoro, indipendentemente dal grado di invalidità.
Ciò consente pertanto di anticipare l’intervento dell’Istituto per evitare che il lavoratore
infortunato perda la propria occupazione.

L’INDENNITÀ DI TEMPORANEA

· Il giorno dell’infortunio è considerato come giorno lavorato e deve essere
interamente retribuito.
· i successivi tre giorni (carenza) sono retribuiti dal datore di lavoro al 60% della
retribuzione giornaliera salvo migliori condizioni previste dai contratti di lavoro.
· dal quarto al novantesimo giorno spetta l’indennità dell’Inail pari al 60% della
retribuzione giornaliera
· dal 91° giorno in poi tale indennità è elevata al 75% della stessa retribuzione.
In genere i contratti di lavoro prevedono una integrazione salariale a carico del datore di
lavoro fino alla copertura del 100% della retribuzione, per periodi variabili in ragione
dell’anzianità lavorativa.
Non esistono limiti alla durata della temporanea erogata dall’Inail, che viene chiusa quando
le condizioni cliniche sono stabilizzate e il lavoratore è in grado di riprendere il lavoro.
Occorre però fare attenzioni alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di
lavoro (comporto) che possono essere stabilite dai vari contratti di lavoro.
L’assegno per il nucleo familiare durante la temporanea spetta anche per i giorni di carenza
e fino a un massimo di tre mesi.
Modalità di erogazione della temporanea: la maggioranza delle aziende provvedono ad
anticipare la temporanea al lavoratore per conto Inail (articolo 70 T.U. 1124/65).
Nel caso in cui le aziende non si avvalgono di questa facoltà l’Inail eroga direttamente la
temporanea al lavoratore con cadenza ………

L’INDENNIZZO DEI POSTUMI PERMANENTI

Il regime del Testo Unico 1124/65 valido per gli eventi avvenuti prima del 25 luglio 2000
prevede l’erogazione di una rendita diretta per i casi di inabilità permanente pari o superiore
all’11%.
Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la tutela del danno biologico per i casi
avvenuti successivamente al 25 luglio 2000 prevede l’erogazione di un indennizzo in
capitale per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15% e di una rendita diretta
per i casi di grado pari o superiore al 16%.

LE CURE TERMALI
.
Le suddette cure, prescritte dal medico di fiducia, sono concedibili dal sanitario dell’Inail se
ritenute utili al recupero della capacità lavorativa e per prevenire possibili evoluzioni di
particolari patologie.
Gli oneri relativi alle cure termali gravano sul Servizio Sanitario Nazionale mentre sono di
competenza Inail le spese di viaggio e le rette alberghiere.

LE QUOTE INTEGRATIVE PER I FAMILIARI

Sulle rendite vengono corrisposte le quote per il coniuge e i figli minorenni o maggiorenni
se studenti (fino a 21 anni per la scuola media superiore e fino a 26 anni per l’università) o
inabili.
Per avere diritto alle quote è sufficiente la parentela. Non esistono limiti di reddito né
obblighi di convivenza.
I familiari possono risiedere anche all’estero, in paesi non legati con l’Italia da convenzioni
di sicurezza sociale.
Quanto sopra è importante in particolare per i cittadini di paesi extracomunitari che non
hanno ancora ricongiunto il proprio nucleo familiare.

LA DOMANDA DI AGGRAVAMENTO

Il lavoratore infortunato ha facoltà di presentare domanda di aggravamento entro 10 anni
dalla data dell’evento o dalla decorrenza dell’eventuale rendita.
L’aggravamento del danno biologico può essere richiesto per una sola volta entro il termine
suddetto.
L’aggravamento della rendita può essere richiesto una volta all’anno per i primi quattro
anni, poi al settimo e al decimo dalla decorrenza della rendita.

INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NELLE AZIENDE

L’Inail finanzia progetti per l’abbattimento di barriere architettoniche in azienda è
finalizzato a facilitare nuovi inserimenti lavorativi.

IN CASO DI NUOVI INFORTUNI

Il lavoratore per il quale sono stati riconosciuti postumi permanenti in seguito ad un infortunio sul
lavoro, in caso di successivi infortuni potrà sommare i nuovi postumi con quelli già ottenuti e
quindi ottenere o rivalutare l’indennizzo per danno biologico se il danno complessivo è compreso
tra il 6% e il 15% oppure ottenere la rendita se la somma dei danni è pari o superiore al 16%

Che cosa può fare il Patronato

per la tutela del lavoratore infortunato
· assistere il lavoratore nella denuncia sostitutiva dell’infortunio se questo non è stato
denunciato dal datore di lavoro
· assistere il lavoratore nel contenzioso in caso in cui sia l’Inail a non riconoscere
l’evento come infortunio sul lavoro
· valutare la possibilità di ricorrere qualora l’Inail non riconosca la ricaduta o il
prolungamento della temporanea
· fornire gratuitamente al lavoratore la consulenza di un medico legale per la
valutazione dell’invalidità permanente residuata (punteggio)
· fornire al lavoratore tutta la consulenza relativa alle prestazioni accessorie (cure
termali, collocamento al lavoro, ecc.) e ai benefici eventualmente spettanti al
lavoratore infortunato
· valutazione ai fini pensionistici dei periodi di infortunio
· controllo del calcolo della rendita e del danno biologico
· inoltro della domanda di un eventuale aggravamento con l’assistenza gratuita del
consulente medico legale.
· in caso di necessità il patronato fornisce l’assistenza di un legale convenzionato a
norma dell’articolo .. della legge 152/…
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