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Legge 104/1992 : ma a chi spettano i permessi lavorativi ....

Ultimo Aggiornamento: 26/03/2010 18:09
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
26/03/2010 18:09

 
Buongiorno, Le espongo il mio caso:  sono la madre di una ragazza di 23 anni cerebrolesa. Fino al 2008 ho beneficiato dei permessi mensili regolati dalla legge 104 senza alcun problema. Adesso l’Inps mi contesta la fruizione dei permessi per l’anno 2009 in quanto essendo mia figlia maggiorenne ho perso la patria postestà e quindi il diritto di richiederli. Questo perchè non ho  interdetto mia figlia e non ho nominato nè un tutore nè un amministratore di sostegno. Per lo stesso motivo, mi è stato anche negato il diritto di fruire del congedo straordinario (due anni nell’arco di tutta la vita lavorativa). E’ possibile che mia figlia abbia perso il diritto di essere assistita?
No signora, non ha assolutamente perso il diritto,
ritengo che il problema sia nel reimpostare la richiesta nel senso che fino ad ora ne usufruiva come genitore di minore, adesso è un'assistenza ad una persona affetta da handicap come persona prevista dalla legge che sotto le evidenzio....
le consiglio quindi di rivolgersi ad un buon Patronato perchè ho l'impressione che sia stata liquidata con spiegazioni spicciole ed invece avrebbe bisogno di essere assistita per bene. L'assistenza ed i permessi le spettano a prescindere in quanto parente....
Le allego di seguito tutta la normativa per intero.

Gli aventi diritto ai permessi lavorativi non sono gli stessi che possono anche richiedere i due anni di congedo retribuito (di cui parliamo nelle pagine successive). Per quella seconda agevolazione la normativa è infatti (per ora) molto più restrittiva.
Hanno diritto ai permessi lavorativi retribuiti, con diverse modalità, criteri e condizioni, la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre, entro i primi tre anni di vita del bambino; la madre lavoratrice, o – in alternativa – il lavoratore padre, dopo il compimento del terzo anno di vita del bambino disabile e poi a seguire nella maggiore età; i parenti o gli affini che assistono la persona disabile
non ricoverata in istituto.
Hanno infine diritto ai permessi lavorativi i lavoratori disabili in possesso del certificato di handicap grave.
I permessi spettano anche nel caso in cui i genitori siano adottivi o affidatari, in quest’ultimo caso solo nell’ipotesi di disabili minorenni. L’affidamento infatti può riguardare soltanto soggetti minorenni (articolo 2, Legge 149/2001).
Primi tre anni di vita
Entro i primi tre anni di vita del figlio con handicap in situazione di gravità, accertato dalla Commissione dell’Azienda USL prevista dalla Legge 104/1992, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il padre lavoratore, ha diritto a prolungare il periodo di astensione facoltativa già prevista dalla legge di tutela della maternità.
Il prolungamento dell’assenza facoltativa è coperto da contribuzione figurativa utile ai fini dell’anzianità di servizio. Inoltre, sotto il profilo retributivo, gode di un’indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione.
Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Da questi benefici sono ancora escluse le lavoratrici autonome e quelle che svolgono la propria attività a domicilio o svolgono lavori domestici (Circolari INPS
24 marzo 1995, n. 80, punto 4, e 15 marzo 2001, n. 64, punto 2; Circolare INPDAP 27 novembre 2000, n. 49).
In caso di prestazione di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere può essere concessa una sola ora di permesso.
Dopo i tre anni
Dopo il compimento del terzo anno di vita del figlio con handicap grave, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto non più alle due ore di permesso, ma ai tre giorni di permesso mensile, che possono essere fruiti in via continuativa ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
È importante sottolineare che la
Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 20) ha precisato definitivamente che i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto. Ad esempio, quindi, i permessi spettano al lavoratore padre anche nel caso la moglie sia casalinga o disoccupata, o alla lavoratrice madre se il padre è lavoratore autonomo.
Non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio.
Maggiore età
Dopo il compimento della maggiore età, la lavoratrice madre, o – in alternativa – il lavoratore padre, ha diritto ai tre giorni mensili a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l’assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Sia INPS che INPDAP – pur con diverse modulazioni – hanno ripreso nelle loro circolari queste indicazioni.
Anche in questo caso i permessi lavorativi spettano al genitore anche nel caso in cui l’altro non ne abbia diritto.
Parenti, affini e coniuge
articolo 33 della Legge 104/1992 prevede che i permessi di tre giorni possano essere concessi anche a familiari diversi dai genitori del disabile grave accertato tale con specifica certificazione di handicap (articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992) dall’apposita Commissione operante in ogni Azienda USL.
È bene precisare che i permessi spettano ai parenti e agli affini entro il terzo grado di parentela e affinità. La condizione è comunque che l’assistenza sia prestata in via continuativa ed esclusiva, anche in assenza di convivenza, come precisato dalla
Legge 8 marzo 2000, n. 53 (articolo 19).
Merita di ricordare che l’affinità – ai sensi dell’articolo 78 del Codice Civile – è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. In sostanza, con il matrimonio, i parenti di un coniuge diventano affini dell’altro coniuge, ma gli affini dell’uno non divengono anche affini dell’altro.
È quasi superfluo precisare, anche se INPS e INPDAP lo hanno dovuto chiarire, che i permessi spettano anche al coniuge della persona con handicap pur non essendo né parente né affine.
I permessi non spettano nel caso il richiedente sia impegnato in lavoro domestico o presso il proprio domicilio e non spettano se il disabile è
ricoverato a tempo pieno.
Amministratori di sostegno e tutori
Il tutore o l’amministratore di sostegno che assista con sistematicità ed adeguatezza la persona con handicap grave può – ad oggi – ottenere i permessi lavorativi solo se è anche il coniuge o un parente o un affine fino al terzo grado della persona con handicap grave. Lo ha chiarito, con la
Risoluzione 41 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro.
A parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro quei benefici lavorativi non possono essere concessi nemmeno nel caso in cui l’amministratore di sostegno o il tutore assicurino l’assistenza con continuità ed esclusività o con sistematicità ed adeguatezza.
Ricorda il Ministero che la platea dei beneficiari è rigidamente disciplinata dal Legislatore e che le uniche variazioni sono state previste dalla Corte costituzionale (peraltro per i beneficiari dei congedi retribuiti biennali).
Lavoratori con handicap
I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi: un permesso pari a due ore giornaliere, oppure tre giorni di permesso mensile.
Dopo una serie di pareri e sentenze di segno opposto, la
Legge 8 marzo 2000, n. 53 ha definitivamente chiarito (articolo 19) che i due tipi di permesso non sono fra loro cumulabili, ma sono alternativi: o si usufruisce dei tre giorni di permesso oppure delle due ore giornaliere.
Per gli assicurati INPS una Circolare (
n. 133/2000, punto 1) ammette che la variazione da fruizione a ore a fruizione in giornate e viceversa possa essere eccezionalmente consentita, anche nell’ambito di ciascun mese, nel caso in cui sopraggiungano esigenze improvvise, non prevedibili all’atto della richiesta di permessi, esigenze che, peraltro, devono essere opportunamente documentate dal lavoratore

P.S.: le ulteriori modifiche alla Legge attuate il 3 Marzo 2010 sono dettagliate a questo link:
http://ilpatronatorisponde.blogspot.com/2010/03/modifiche-alla-legge-1041992.html
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