È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

DISOCCUPAZIONE PER DIMISSIONI (GIUSTA CAUSA)

Ultimo Aggiornamento: 24/08/2009 21:53
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
24/08/2009 21:53

Buona sera, mi sono dimesso dal mio lavoro perchè il mio datore di lavoro non mi pagava da diversi mesi, la disoccupazione non mi spetta?

Dimissioni del lavoratore per “giusta causa”: quando spetta
 
l’indennità di disoccupazione

Il lavoratore che si sia dimesso da un’azienda perché non gli venivano corrisposti gli stipendi, ha diritto all’indennità di disoccupazione poiché si tratta di dimissioni presentate per “giusta causa”.
L’avere percepito successivamente dal datore di lavoro le somme spettanti, non preclude il diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione, anche se il lavoratore abbia ottenuto tali somme senza avere attivato una formale azione di contenzioso.
Tale principio è affermato nel Messaggio Inps n. 16410, del 20 luglio 2009, che ha osservato come il ritardato pagamento delle retribuzioni non fa venir meno lo stato di disoccupazione.
INPS: 20/07/2009 - Messaggio n. 0016410
Oggetto: Indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non  agricola, con requisiti normali o ridotti: giusta causa di dimissioni, da parte del lavoratore, determinate dal mancato pagamento della retribuzione.

La  circ. n. 163 del 20 ottobre 2003, ad integrazione del testo della circ. n. 97 del 4 giugno 2003, ha stabilito che qualora il lavoratore avesse dichiarato di essersi dimesso per giusta causa, avrebbe dovuto corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  di  cui  agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente Della Repubblica  n. 445/2000)  da  cui risultasse almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.

Tuttavia da più parti sono sorte perplessità circa la riconoscibilità dell’indennità di disoccupazione a favore del lavoratore che, successivamente alle dimissioni per mancato pagamento della retribuzione, aveva comunque ricevuto quanto dovuto e non aveva manifestato alcuna volontà di difendersi in giudizio. In merito è stato richiesto il parere del Coordinamento Generale Legale osservando, nel contempo, che il tardivo pagamento delle retribuzioni dovute non escludeva lo stato di disoccupazione e che la manifestazione di volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di  lavoro non era condizione prevista né dall’art. 2119 del c.c., né dalle sentenze della Corte Suprema.

Per questi motivi, il Coordinamento Generale Legale, nel formulare il proprio  parere, ha ritenuto che nulla osti all’accoglimento delle domande di disoccupazione nel caso in cui il lavoratore, successivamente alle dimissioni, abbia ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzioni, pur non avendo manifestato la volontà di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro.

Ciò posto, le sedi procederanno a definire in conformità le domande ed i ricorsi pendenti, riconoscendo al lavoratore, nei casi prospettati, la giusta causa delle dimissioni.

Per ulteriori informazioni .... http://ilpatronatorisponde.blogspot.com
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:21. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com