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RIABILITAZIONE PENALE...

Ultimo Aggiornamento: 24/07/2009 16:45
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
24/07/2009 16:45

Ciao a tutti, ho bisogno urgente di capire come si chiama un articolo di legge che concede a un giovani che commesso reato di chiedere in tribunale che suo nome venga pulito e cosi risultando come mai fatto nessun reato, come si chiama questa procedura ?
Ecco la normativa:

La riabilitazione è la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, pertanto, l'estinzione degli stessi.
In campo penale, la riabilitazione è concessa quando siano decorsi cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
In altri termini anche per la legge penale è possibile riabilitarsi e quindi cancellare definitivamente dal casellario giudiziale i reati commessi in passato.
Il termine dei cinque anni diventa di dieci se si tratta di recidivi o di delinquenti abituali o professionali.
Tale istituto della riabilitazione, non può essere concesso quando il condannato, è stato sottoposto a misura di sicurezza o non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.
In altri termini oltre al decorso del tempo, per ottenere la riabilitazione, non bisogna aver più commesso reati e si deve dimostrare di aver risarcito la parte civile, ossia pagato alla stessa i danni derivanti dal reato addebitato al condannato.
La riabilitazione ha come risultato la reintegrazione del condannato nella capacità giuridica rimasta menomata, ed è possibile tutte le volte in cui il condannato abbai dimostrato di essersi ravveduto, serbando buona condotta e astenendosi dal compiere atti riprovevoli.
Anche il cittadino straniero residente all'estero, ha titolo ad ottenere, ricorrendone le condizioni di legge, la riabilitazione.
Dobbiamo però ricordare che, le condanne o le denuncie per fatti posteriori a quelli ai quali si riferisce l'istanza di riabilitazione, non sono di per sé ostative alla concessione della riabilitazione, ma occorre che il giudice di merito conduca una indagine sui fatti posti a base e dei relativi procedimenti e sull'esito del giudizio, indicando nel caso di reiezione dell'istanza, gli specifici elementi da cui è tratto il giudizio.
La domanda di riabilitazione deve essere presentata al Tribunale di Sorveglianza per il distretto del luogo ove veniva inflitta la condanna.
La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti a pena d'inammissibilità:
1) Certificato di residenza in carta semplice oppure dichiarazione sostitutiva se presentata dall'interessato;
2) Estratto della sentenza di condanna con indicazione della data di passaggio in giudicato;
3) Certificato di espiata pena in caso di carcerazione;
4) Certificato di avvenuto pagamento delle spese di giustizia o di avvenuto passaggio dell'articolo di campione alla tavola alfabetica;
5) Se nel commesso reato vi è stata parte lesa, prova dell'avvenuto risarcimento del danno alla parte lesa, o dichiarazione liberatoria della parte lesa(di non aver nulla a pretendere)
E' utile far pervenire al Tribunale di Sorveglianza notizie o certificazioni inerenti al motivo per il quale l'interessato intende richiedere la riabilitazione (ad esempio per motivi di lavoro).
Nel caso in cui la domanda non viene presentata dall'interessato, la firma del richiedente deve essere autenticata dall'avvocato.
Qualora a presentare la domanda sia una terza persona la firma del richiedente deve essere autenticata in circoscrizione
.


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