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GIUSTO INDENNIZZO PER INFORTUNIO SUL LAVORO.....

Ultimo Aggiornamento: 06/05/2009 00:26
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
06/05/2009 00:26

salve . ho 34 anni sono invalido civile del 48 x 100, ho avuto infortunio sul lavoro con invalidita' del 3 x 100,adesso non risco fisicamente a fare il lavoro che faccio, posso chiedere indennizzo causa di servizio...che possibilita' ho di vincerla ? grazie


Quando l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale determinano uno stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, è previsto l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la retribuzione per i primi quattro giorni e per l'INAIL di corrispondere un'indennità per il periodo successivo.
In particolare, ai sensi dell'art. 73, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, salvo condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi, il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della stessa per i 3 giorni successivi all'infortunio.
L'obbligo sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza, per i casi di malattia professionale nell'industria e di infortunio e malattia professionale in agricoltura


Rischio coperto
Infortuni: incidenti, che abbiano prodotto una lesione, intervenuti nel corso e per l’adempimento del contratto di lavoro. Sono coperti anche gli incidenti in itinere, ovvero che si sono prodotti nel normale tragitto fra la propria abitazione ed il luogo lavoro
Malattie professionali: sistema misto. Esiste una lista di 58 malattie professionali per l’industria e 27 per l’agricoltura. Possibilità di rimborso per malattie non presenti nella lista
Condizioni
Infortuni
Tempo di presa a carico: 4 giorni dopo l’incidente
Tempo di dichiarazione: 3 anni (tempo di prescrizione)
Malattie professionali
Tempo di presa a carico: secondo le previsioni della lista, minimo 6 mesi
Tempo di dichiarazione: 3 anni (tempo di prescrizione)
Prestazioni
Incapacità temporanea
Cure mediche: libera scelta del medico e della struttura. Dove esistono le strutture è l’INAIL che assicura le prime cure, altrimenti si ricorre al SSN
Durata: illimitata per i cittadini italiani residenti; uguale alla durata del permesso di soggiorno per gli stranieri
Prestazioni in denaro: Per i primi 4 giorni è il datore di lavoro a pagare l’indennizzo (il 100% per il giorno dell’incidente e il 60% per i successivi 3 giorni). A partire dal 4° giorno, l’INAIL indennizza il 60% del salario giornaliero per 90 giorni ed il 75% a partire dal 91° giorno. Le prestazioni hanno durata illimitata, fino al momento della guarigione completa
Incapacità permanente
Tasso minimo di incapacità per il diritto all’indennizzo
11% per infortunio intervenuto prima del 27.07.2000
6% per infortunio intervenuto dopo il 27.07.2000
6%-15% indennizzazione in capitale per “danno biologico”, nessun indennizzo per i danni patrimoniali
16%-100% indennizzazione per “danno biologico” come rendita e indennizzo per i danni patrimoniali
Nessun tasso minimo richiesto in caso di silicosi
Fissazione del tasso di incapacità: è fissato dai medici dell’INAIL secondo tre tabelle: “danno biologico”, indebolimento, danno patrimoniale superiore al 16%
Revisione del tasso di incapacità: possibile ad intervallo annuale per i primi 4 anni, in seguito ad intervallo triennale. Nussuna revisione dopo 10 anni

L’attuale norma in materia infortunistica ha introdotto l'indennizzo del danno biologico, stabilendo che il lavoratore, diversamente da quanto accadeva in precedenza, deve essere indennizzato, non solo per i danni subiti sul lavoro e per il lavoro, ma anche per i danni che subisce in quanto persona. Pertanto, vengono tenute in considerazione anche le ripercussioni nei contesti in cui esprime la sua personalità quali quelli affettivi, culturali, sportivi, sessuali, ecc.
L'ammontare dell'indennizzo in capitale del danno biologico, varia a seconda del grado di menomazione accertata, del sesso e dell'età anagrafica.

Revisione dell'indennizzo in capitale

La domanda di revisione o aggravamento può essere presentata dal lavoratore nei tempi e nei modi indicati dalla norma,
La domanda può essere presentata sia nel caso in cui gli assicurati abbiano avuto riconosciuti postumi inferiori al 6% o con postumi ricompresi tra il 6% ed il 15%.
In caso di riconoscimento a gradi superiori, è ammessa l'erogazione dell'indennizzo in capitale, di un maggior indennizzo in capitale o di indennizzo in rendita. In quest'ultima ipotesi, dall'importo dell'indennizzo in rendita, sarà detratto l'importo dell'indennizzo in capitale precedentemente riscosso.
E' importante, a tale proposito scegliere, il tempo giusto per presentare la domanda di aggravamento, in quanto, l'Inail se riconosce una variazione peggiorativa del danno, procede al cosiddetto adeguamento in capitale. Una volta ottenuto, è preclusa la possibilità di ulteriori adeguamenti.
                                  ilpatronatorisponde.blogspot.com    
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