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Infortunio in Itinere

Ultimo Aggiornamento: 09/02/2009 14:00
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
09/02/2009 14:00

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Buon giorno, Ho avuto un incidente andando al lavoro.L'infortunio è avvenuto mentre
stavo andando a piedi,a prendere l'autobus.Prendendo una buca sono
caduto
riportando la frattura del malleolo .Sono andato ,dopo la
caduta al pronto soccorso dell'ospedale  e loro hanno accertato il
danno fisico.Tutto questo avveniva alle ore 12.25 , il mio turno
pomeridiano inizia alle 13,00.ho richiesto la causa di servizio e la
Commissione medica non mi ha riconosciuto nulla.Loro hanno riconosciuto il
danno fisico ma secondo loro non vi erano dei rilievi circostanziali
ufficiali.Ossia io non avrei fatto verbalizzare al p.s. che ero caduto
mentre andavo al lavoro.Sono ricorso in appello e nella mia memoria
difrnsiva ho insistito che l'unico elemento ufficiale da prendere in
considerazione era l'ora di entrata all'ospedale.Gradirei un vostro
parere.grazie per l'interessamento


Gentile sig.Claudio, il suo è stato un "Infortunio in Itinere" ed è
assolutamente un infortunio sul lavoro ad ogni effetto.....(tutto
questo avveniva alle ore 12.25 , il mio turno
pomeridiano inizia alle 13,00.ho richiesto la causa di
servizio)..... Il riconoscimento di tale incidente è subordinato
alla presenza di determinate condizioni.
L'infortunio in itinere può essere riconosciuto dall'Inail e quindi
indennizzato quando sono accertate le finalità lavorative, la
normalità del tragitto e la percorrenza in orari confacenti con
quelli lavorativi.
Le modalità della domanda e i termini di revisione per l'infortunio
in itinere sono i medesimi che in caso di infortunio.L'indennità di
temporanea assoluta viene corrisposta in presenza di infortunio o di
malattia professionale da cui è derivato un danno tale da impedire
temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa specifica.La
prestazione decorre dal 4° giorno successivo a quello in cui è
avvenuto l'infortunio .e fino al 90° giorno l'indennità erogata è
pari al 60% della retribuzione effettivamente goduta dal lavoratore
nei 15 giorni precedenti l'evento, compresi i festivi. Dal 91°
giorno, e fino alla guarigione, la misura è elevata al 75% della
retribuzione media giornaliera.Al lavoratore comunque spetta, per i
giorni precedenti il 4°, la retribuzione a carico del datore di
lavoro nella misura del 100% per il 1° giorno e del 60% per i
successivi 3. L'Inail eroga la prestazione nel momento in cui
riconosce l'evento come professionale, nel caso cioè in cui sono
provati gli elementi fondamentali dell'infortunio (causa violenta e
occasione di lavoro).e se la lesione subita dal lavoratore ha
effettivamente determinato l'impossibilità totale a svolgere il
lavoro.
Viene erogata entro 20 giorni dalla data dell'infortunio, tramite
acconti.
L'indennità temporanea assoluta viene ridotta, nella misura di 1/3,
al lavoratore ricoverato se celibe/nubile senza ascendenti a carico.
La mancata o tardiva denuncia al datore di lavoro comporta invece la
perdita dell'indennità medesima.
Lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale hanno
diritto ad ottenere gratuitamente dal Servizio sanitario nazionale le
cure mediche e chirurgiche compresi gli accertamenti clinici.

.........(Sono ricorso in appello e nella mia memoria
difrnsiva ho insistito che l'unico elemento ufficiale da prendere in
considerazione era l'ora di entrata all'ospedale.).....Insista così
perchè è assolutamente nella ragione, può rivolgersi presso un
patronato e farsi assistere dall'avvocato con loro convenzionato, nn
demorda perchè ha diritto all'indennizzo...Distinti saluti
L'infortunio in itinere è indennizzabile dall'Inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia, diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della famiglia.

Invero per luogo di abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare.


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