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la QUATTORDICESIMA

Ultimo Aggiornamento: 24/05/2017 21:53
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
24/05/2017 21:53

Ogni anno, dal 1° luglio, sarà corrisposto dall’Inps, dall’ex Inpdap e dall’ex Enpals, la cosiddetta quattordicesima ovvero quella somma aggiuntiva annuale che la legge 127/2007 ha previsto a favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni e percettori di un determinato reddito.

Per ottenere tale beneficio, oltre ad essere titolari di pensione e aver compiuto nel corso dell’anno corrente i 64 anni, occorre avere redditi personali (non si considera il reddito del coniuge) non superiori a una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo. Pertanto per l’anno 2014 in considerazione del fatto che il trattamento minimo mensile è fissato in € 501,37 la soglia di reddito prevista da non superare per ottenere la 14° mensilità è pari a € 9.776,71.

Per verificare se si ha o meno diritto a tale somma occorre tener conto di tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi della casa di abitazione, dalla percezione degli assegni al nucleo familiare e delle indennità di accompagnamento o dai redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto e di quelli soggetti a tassazione separata.

Pertanto i redditi rilevanti al fine dell’esclusione del beneficio sono i redditi da pensione comprese quelle erogate da stati esteri; redditi di lavoro autonomo, interessi bancari, postali, dei Bot, dei CCT e dei titoli di Stato, assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, prestazioni assistenziali (escluse le indennità di accompagnamento per invalidi civili, per ciechi e sordomuti), redditi di terreni e fabbricati (esclusa la casa di abitazione).

Possono aver diritto alla somma aggiuntiva, in presenza delle condizioni richieste, anche i titolari di assegno di invalidità liquidato ai sensi dell’art. 1 della L. 222 del 1984 ed i titolari di pensione in totalizzazione purché almeno una quota di pensione sia a carico di una delle predette gestioni.
la 14° mensilità non spetta a tutte quelle pensioni di carattere assistenziale (ad esempio, invalidità civile o assegno sociale).

***La “quattordicesima” spetta ai titolari di pensione a carico:


dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;

delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335;

del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;

delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria
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