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Permesso retribuito per gravi motivi personale a tempo indeterminato

Ultimo Aggiornamento: 09/03/2017 14:42
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
09/03/2017 14:42

Permesso per gravi motivi personale a tempo indeterminato

Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere concessi, permessi retribuiti di tre giorni lavorativi all’anno, non frazionabili in ore, in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado - genitori, coniuge, figli, nonni/e e nipoti (figli di figli) - anche non convivente, o del convivente a condizione che la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.
La grave infermità viene documentata dal medico specialista del SSN o con esso convenzionato, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, dalla struttura sanitaria nel caso di ricovero (compreso Day Hospital e Pronto Soccorso) o intervento chirurgico. Nei primi due casi, il certificato dovrà contenere l’indicazione che trattasi di grave infermità.
Possono essere, inoltre, concessi nell’anno, 18 ore di permesso complessive, per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari documentati mediante autocertificazione. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
Per gravi motivi personali o familiari si intende:
- effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.
- accompagnamento a visite specialistiche ed esami del coniuge, convivente o altro componente il nucleo familiare (es. figli minori, persone anziane o portatori di handicap certificato) nonché di parenti entro il II grado anche non conviventi, da documentare con certificazione rilasciata dalla struttura medica.
- assistenza ad un familiare (coniuge non legalmente separato, convivente purché la stabile convivenza con il lavoratore risulti da certificazione anagrafica, parente entro il II grado anche non convivente) in caso di ricovero ospedaliero o quando, in caso di malattia o infortunio, la necessità di assistenza sia specificatamente documentata in un certificato medico.
- partecipazione a funerali di parenti di III grado: un giorno per evento e solo per il giorno del funerale, da documentare mediante autocertificazione.
- vaccinazioni obbligatorie del bambino, da documentare con certificazione dell’ASL.
- inserimento figlio all’asilo nido o scuola materna, documentato mediante autocertificazione, custodia del figlio minore in caso di chiusura della scuola;
- adozione e affido: per l’espletamento delle pratiche di adozione e affido familiare o preadottivo antecedenti all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia. La concessione è subordinata alla produzione del decreto di adozione o di affido o del provvedimento di affido rilasciato dai servizi sociali.
L’autocertificazione dovrà contenere tutte le informazioni utili all’Amministrazione per poter procedere agli opportuni controlli.
Nel caso in cui, in seguito ai controlli effettuati, risultino dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione procederà alla revoca del beneficio, fermo restando la sussistenza di eventuali responsabilità penale e disciplinare a carico del dipendente.
La stessa non potrà essere utilizzata per giustificare l’infermità in atto di familiari per i quali si richieda il permesso retribuito per l’assistenza. In tal caso sarà necessario produrre apposita certificazione medica.
I permessi usufruiti possono interrompere le ferie eventualmente in godimento. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo parziale spettano i permessi suddetti in misura proporzionale in ragione della ridotta prestazione lavorativa.

Iter procedurale
Per fruire del permesso il dipendente dovrà:
1 - informare dell’assenza, ove possibile, con un congruo anticipo, il responsabile della propria struttura;
2 - trasmettere tempestivamente al Dirigente dell’Area Risorse Umane domanda motivata, contenente l’indicazione del comma ai sensi del quale richiede il permesso retribuito, i giorni o le ore nei quali esso sarà utilizzato, corredandola della documentazione necessaria.
Nel caso in cui la stessa venga trasmessa per posta, posta elettronica o fax, dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si precisa che:
2.1 – nella domanda deve essere indicato anche il grado di parentela con il familiare e, nel caso la grave infermità riguardi il convivente, occorre che venga prodotta una dichiarazione sostitutiva dello stato di famiglia anagrafica.
2.2 - nel caso in cui il dipendente fruisca di permessi per l'accompagnamento di un familiare a visita medica, è tenuto ad allegare alla domanda l'attestazione della Struttura in relazione alla presenza del familiare alla suddetta visita, con indicazione della data e dell'ora di effettuazione della stessa.

Trattamento economico
Intera retribuzione.
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