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Portale Unico Registrazione Persone in cerca di occupazione

Ultimo Aggiornamento: 09/01/2017 15:35
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09/01/2017 15:35

*******Portale Unico Registrazione Persone in cerca di occupazione

Jobs Act ha introdotto nuove disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive come ad esempio il "Portale Unico Registrazione Persone in cerca di occupazione"
E'una piattaforma attraverso la quale, i disoccupati devono inviare la richiesta online per il riconoscimento del nuovo assegno di ricollocamento per disoccupati, e le indennità di disoccupazione NASPI, Dis Coll e nuova ASDI.
Sulla base del nuovo schema per le politiche attive contenuto nel Jobs Act, il Governo ha previsto l'istituzione di una nuova rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro coordinata attraverso l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
L'ANPAL avrà poi il compito di istituire:
1) un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro;
2) un Sistema informativo delle politiche del lavoro;
3) Un fascicolo elettronico del lavoratore.
Al fine di facilitare il ricollocamento dei disoccupati, disoccupati parziali o di soggetti a rischio disoccupazione, è stato previsto che le Regioni e le Province autonome costituiscano degli uffici territoriali, chiamati Centri per l'impiego che, avranno il compito di aiutare e sostenere la formazione ed il reinserimento, dei suddetti soggetti, nel mondo del lavoro.
Gli appartenenti a queste 3 categorie, verranno poi suddivisi in classi di profilazione, cioè a seconda del proprio curriculum, esperienze pregresse e doti professionali e umane gli verrà assegnato uno specifico profilo, per valutarne il livello di occupabilità.
Fatto ciò, saranno convocati dai Centri per l’impiego per la stipula di un Patto di servizio personalizzato che imporrà al richiedente la partecipazione ad iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare congrue offerte di lavoro ed includerà, per chi è disoccupato da almeno 6 mesi, un assegno di ricollocazione, la cui misura sarà proporzionale al livello di occupabilità, spendibile presso i Centri per l'impiego o enti di formazione autorizzati.
Importante: Il Portale Unico Registrazione non è ancora attivo.

Come funziona l'iscrizione al Portale Unico 2017?

I soggetti disoccupati, disoccupati parziali o a rischio disoccupazione devono iscriversi, con specifica domanda per via telematica, al Portale unico registrazione, che ricordiamo non è ancora attivo.
Dopodiché entro 60 giorni dall'iscrizione al Portale Unico o entro 30 giorni dalla data di decorrenza di uno dei trattamenti di disoccupazione, i soggetti vengono convocati dal Centro per l'impiego per stipulare il nuovo patto di servizio personalizzato.
La cui mancata comparizione senza giustificato motivo, è motivo di perdita dell'indennità di disoccupazione e preclusione dell'assegno di ricollocazione, ed impossibilità ad effettuare una nuova registrazione non prima di 2 mesi. Al momento però, non è ancora chiaro se tali modalità, siano applicabili anche ai disoccupati parziali.
Scaduti i suddetti termini, (60 giorni o 30), il soggetto che non viene convocato dal Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio, ha diritto a richiedere all'ANPAL, le credenziali per accedere direttamente alla procedura telematica di profilazione, che ricordiamo sarà l'unica procedura valida per il riconoscimento dell'assegno di ricollocamento, ASDI, NASPI e dis coll.

Chi sono i disoccupati, disoccupati parziali e a rischio disoccupazione?
Secondo lo schema di decreto sulle Politiche Sociali, l'assegno di ricollocamento è riservato ai disoccupati da almeno 6 mesi e sia ai disoccupati parziali che ai soggetti a rischio disoccupazione. Ma chi sono e chi vi rientra?
Chi sono i soggetti a rischio di disoccupazione? Le persone che rientrano in questa categoria sono:
Lavoratori in cassa integrazione straordinaria, a seguito di una cessazione, anche parziale, di attività dell’azienda, ovvero, sospesi per una procedura concorsuale del datore di lavoro;
Lavoratori in CIGD, cassa integrazione in deroga;
Lavoratori con contratti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto legge 148/1993.
Chi sono i disoccupati?
Sono coloro che a seguito cessazione del rapporto di lavoro, a causa di un:
Licenziamento collettivo ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 223/1991;
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui alla legge 604/1966;
Risoluzione, per decorso del termine di un contratto a tempo determinato anche parziale, di lavoro intermittente, apprendistato, di inserimento, o di somministrazione di lavoro ovvero ad un contratto di lavoro a progetto;
Interruzione anticipata dei termini per cause che non rientrano nelle dimissioni volontarie del lavoratore o nella risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
Dimissioni per giusta causa del lavoratore.
hanno acquisito lo status di disoccupato dopo aver sottoscritto presso il Centro per l'impiego, la DID, dichiarazione di disponibilità immediata al lavoro. Nella nuova disciplina, prevista dallo schema di decreto Politiche Attive, la DID va resa per via telematica attraverso il portale unico registrazione o attraverso la domanda all'INPS di uno dei trattamenti di disoccupazione, ASPI, NASPI e Dis Coll. In quest'ultimo caso, sarà cura dell'INPS trasmettere all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unico delle politiche del lavoro, tutti i dati del lavoratore.
Chi è il disoccupato parziale? Rientrano nella nozione di disoccupato parziale, i:
Lavoratori dipendenti o autonomi con reddito annuale di importo pari o inferiore a quello esente dall'IRPEF. Vi rientrano pertanto, coloro che sono esonerati dall'obbligo di dichiarazione dei redditi.

Disoccupato parziale e lavoratore a rischio disoccupazione
Innanzitutto, il decreto prevede, oltre al già esistente stato di disoccupazione, altri due status:
– la disoccupazione parziale, che spetta a chi, nonostante abbia già un contratto di lavoro, percepisce meno di 8.145 Euro all’anno, oppure a chi è impiegato con orario part-time inferiore al 70%, o a chi percepisce integrazioni salariali per riduzioni orarie superiori al 50%;
– lo status di lavoratore a rischio disoccupazione, per chi, ricevuta la comunicazione di licenziamento, si registri al portale nazionale delle politiche del lavoro, ancora in costanza di rapporto (ad esempio, durante il periodo di preavviso).
Se lo stato di disoccupazione spetta a chi si ritrova senza lavoro, lo status di disoccupazione parziale è relativo a chi nonostante abbia un contratto di lavoro, guadagna meno di 8.154€ all'anno o a chi è assunto con orario part-time inferiore al 70% o ancora a chi percepisce integrazioni del salario in seguito ad una riduzione dell'orario superiore al 50%. Infine lo stato di lavoratore a rischio disoccupazione spetta a chi viene licenziato e si registra sul portale delle politiche del lavoro durante il rapporto di lavoro: rientra in questa casistica il periodo di preavviso.
I soggetti rientranti in uno degli status di disoccupazione devono registrarsi sul sito dell'Anpal, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e in seguito saranno contattati dal Centro per l'Impiego del proprio Comune per l'approvazione del patto di servizio personalizzato. I CPI devono contattare il disoccupato entro 60 giorni dalla registrazione sul sito dell'Anpal.

Qualora il richiedente la disoccupazione non sottoscriva il patto, non riceverà alcun tipo di assegno. Infatti il patto di servizio personalizzato prevede sia un programma per il reinserimento nel mondo del lavoro, ovvero viene creato un profilo personale del richiedente e vengono indicate iniziative formative e di orientamento personalizzate, sia un controllo sull'impegno dimostrato dal soggetto nelle ricerca attiva di un nuovo lavoro: a tal proposito viene assegnato un responsabile che verificherà periodicamente se il disoccupato sta cercando attivamente un nuovo impiego.

Se il richiedente viene convocato presso il CPI e non si presenta senza giustificarne il motivo, in seguito al primo invito l'assegno di disoccupazione Asdi, Naspi o Dis-Coll viene ridotto di un quarto, se il soggetto non si presenta neanche al secondo invito l'indennità viene sospesa per un mese, infine alla terza assenza ingiustificata si perde il diritto all'indennità di disoccupazione.

Anche le iniziative di orientamento sono obbligatorie e qualora il disoccupato non si presenti alla prima convocazione perderà un quarto dell'importo dell'assegno se riceve l'indennità di disoccupazione Naspi o Dis-Coll, mentre chi percepisce l'Asdi perde un mese intero alla prima assenza ingiustificata e perderà il diritto al secondo rifiuto ingiustificato.

Per quanto riguarda i corsi di formazione o di riqualificazione o altre iniziative riguardanti le politiche attive per l'occupazione, Naspi e Dis-Coll vengono immediatamente sospese alla prima assenza ingiustificata; chi riceve l'Asdi perde interamente il diritto all'assegno di disoccupazione già a partire dal primo rifiuto ingiustificato.

Similmente alle situazioni sopra esposte, la mancata accettazione di un'offerta di lavoro adeguata causa la perdita sia dell'assegno che dello stato di disoccupazione.

(fonti:http://www.lavoroeconcorsi.com/----http://www.guidafisco.it/
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