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ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi

Ultimo Aggiornamento: 08/01/2017 19:24
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08/01/2017 19:24

ISEE minorenni con genitori non coniugati e non conviventi:
ISEE minorenni 2017 cos'è?
L'ISEE minorenni 2017 è uno strumento di valutazione richiesto alle famiglie nel cui nucleo familiare è presente un solo genitore ed un minore, per poter accedere a determinate prestazioni sociali agevolate come ad esempio la scuola materna, l'assegno terzo figlio, Assegni familiari ANF, l'assegno di maternità, bonus libri ecc. Prestazioni quindi, che non sono destinate a tutti i cittadini ma solo ad alcuni soggetti che si trovano in determinate situazioni economiche e familiari.
Dal 1° gennaio scorso con la riforma dell'indicatore della situazione economica equivalente, infatti, non vi è più un ISEE uguale per tutte le prestazioni e per tutti i cittadini, ma ci sono tanti tipi di calcolo e indicatori diversi per ogni tipo di prestazione e situazione:

L’ISEE Minorenni 2017 va richiesto quando i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare del minore, ovvero, quando ricorrono le seguenti condizioni:
Se il genitore che ha riconosciuto il minore non è convivente nel nucleo familiare e non è coniugato con l’altro genitore: in questo caso, ai fini di riconoscimento delle prestazioni, il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa di uno dei seguenti motivi:
il genitore è coniugato con una persona diversa dall’altro genitore;
il genitore ha avuto altri figli da una persona diversa dall’altro genitore;
se l'autorità giudiziaria ha stabilito il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli;
se a seguito di un provvedimento di allontanamento del genitore dalla residenza familiare, ha perso la potestà sul figlio o se questo è stato adottato;
se a seguito di un accertamento ufficiale in sede giurisdizionale o di pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, il genitore è stato considerato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nel caso in cui il genitore risulti sposato/abbia avuto figli da una persona diversa dal genitore del minore, l’ISEE minorenni terrà conto della situazione economica del suddetto genitore, prevedendo uno specifico calcolo ISEE minorenni. Tale calcolo, prende in considerazione sia il reddito e il patrimonio del genitore non convivente anche se ha formato una nuova famiglia sia la scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In questo caso, l'ISEE del nucleo familiare del figlio minorenne viene integrato con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della situazione economica del genitore non convivente;
Nel caso in cui a seguito di specifica sentenza o provvedimento, il genitore non convivente e non coniugato perde la potestà sul figlio o è riconosciuto estraneo, non va presentato l'ISEE minorenni, ma l'ISEE ordinario in quanto tale genitore non rientra nel nucleo del figlio minorenne e non incide sul calcolo ISEE.

Modello ISEE Genitori separati, divorziati o conviventi:


Quando i genitori sono separati, divorziati o sono conviventi quale modello ISEE va presentato?
Genitori coniugati tra loro: in questo caso va presentato l'ISEE ordinario in quanto entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare del minore e della stessa famiglia anagrafica, e per questo si applicano, le regole ordinarie del modello ISEE mini.
Genitori conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quando non si presenta ISEE minorenni?
L'ISEE minorenni 2017 non va presentato quando:
1) I genitori sono coniugati, separati, divorziati o conviventi;
2) Se il genitore non coniugato e non convivente perde la potestà, versa assegni di mantenimento ai figlio o viene considerato estraneo a seguito di un provvedimento giudiziario, l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario. Facciamo l'esempio di una ragazza madre il cui figlio è stato riconosciuto dal padre, che però non si occupa del minore e né versa gli assegni periodici di mantenimento, in questo caso è possibile presentare l'ISEE minorenni come nucleo familiare con un solo genitore + minore? No, in questa ipotesi, non è possibile fruire dell'agevolazione di calcolo, perché se non è presente un provvedimento ufficiale che allontana il padre dal nucleo o gli fa perdere la patria potestà sul minore, questi incide sul reddito familiare e quindi sull'ISEE anche se non è convivente e non coniugato.
3) L’ISEE minorenni non va presentato se l'altro genitore risulta coniugato o ha avuto altri figli da una diversa persona. in questo caso deve essere presentato l’ISEE ordinario, il cui calcolo terrà conto del genitore non convivente come componente aggiuntiva e non come componente del nucleo familiare.

Istruzioni compilazione modello ISEE minorenni:
Per ottenere il modello ISEE minorenni si deve compilare:
1) Modulo Mb.2 quadro D genitori non coniugati fra loro e con diversa residenza: il quadro D, va compilato solo se il genitore ha riconosciuto legalmente il figlio e se non è sposato e né convivente con l'altro genitore. Tale quadro serve quindi per richiedere per gli studenti universitari ad esempio le agevolazioni sulle tasse universitarie, e per i minorenni per beneficiari dell'esenzione della retta dell'asilo nido, della tariffa della mensa scolastica, ANF, Assegno di maternità, bonus bebè 2017 Inps. In presenza di più figli dello stesso genitore non convivente può essere compilato un solo quadro D mentre se diverso, si devono compilare più quadri D per ciascun genitore non convivente.
Quadro D sezione prima: vanno indicati i dati anagrafici del genitore non convivente: nome, cognome, e codice fiscale anche dei figlio che fa parte dello stesso nucleo familiare e beneficiario delle prestazioni per minorenni o universitarie.
Quadro D sezione II: dichiarare se il genitore non convivente rientra in una delle seguenti condizioni: versa assegni periodici di mantenimento al figlio a seguito sentenza, è stato allontanato o ha perso la patria potestà sul minore, o se è stata accertata la sua estraneità.
Quadro D sezione III: compilare se il genitore non convivente non rientra in una delle condizioni elencate nella sezione 2 e rientra invece in queste: genitore non convivente coniugato con altra persona diversa dall'altro genitore del minore, se ha avuto figli con altra persona. In questo caso il suddetto genitore, rientra come componente aggiuntiva nel calcolo ISEE ordinario e non come componente del nucleo. Ai fini di tale calcolo il dichiarante ha due possibilità: 1) Dichiara gli estremi di una DSU in corso di validità presentata dal genitore non convivente. 2) compila il modulo FC.4 modulo aggiuntivo relativo al foglio per il calcolo della componente aggiuntiva.
2) Modulo FC.4 foglio aggiuntivo quadro FC9 calcolo della componente aggiuntiva: in alcune situazioni specifiche al dichiarante viene richiesta la compilazione del foglio della componente aggiuntiva nel caso del genitore non conviventi nel caso di prestazioni per minorenni o studenti universitari non convivente o per escludere suddette componente nel caso di prestazioni socio-sanitarie residenziali.

Dove e a chi si richiede l'ISEE? Tempi di rilascio DSU:
La DSU, dichiarazione sostitutiva unica si presenta:
all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.
all'INPS attraverso il sito Internet www.inps.it, attraverso il sistema ISEE INPS se si dispone di PIN dispositivo seguendo il seguente percorso: “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino”.
Tempi per il rilascio DSU e calcolo ISEE: circa 10 giorni lavorativi. Per informazioni sulla documentazione richiesta per il rilascio DSU, vedi il nostro articolo di approfondimento ISEE 2017 documenti.
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