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ASDI per disoccupati oltre 55 anni

Ultimo Aggiornamento: 22/01/2016 21:22
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
22/01/2016 21:22

Arriva l’ASDI,

Sussidio di disoccupazione (introdotto dal Jobs Act) per i lavoratori con almeno 55 anni che hanno terminato di percepire la NASpI (assicurazione per l’impiego) entro il 31 dicembre 2015 ma che restano in condizioni di bisogno (ISEE sotto i 5mila euro): il decreto applicativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016. L’ASDI viene erogata per 6 mesi, a partire dal primo mese successivo a quello del termine di fruizione della NASpI, con importo pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, fino a un tetto di 448,07 euro, a cui si aggiungono incrementi per ciascun figlio a carico.

=> ASDI: a chi spetta l’assegno

Beneficiari
Il lavoratore deve avere un minimo di 55 anni di età (o in alternativa almeno un figlio minorenne), deve aver fruito della NASpI entro il 2015, essere ancora in stato di disoccupazione e avere un indicatore ISEE massimo di 5mila euro: la dichiarazione ISEE deve essere aggiornata a gennaio, altrimenti il trattamento è sospeso (vale anche una dichiarazione ISEE corrente). Il lavoratore non deve aver già usufruito dell’ASDI per un periodo pari a superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI, e comunque per un periodo pari a superiore a 24 mesi (due anni) nel quinquennio precedente.

=> Disoccupazione: ASDI oltre il 2015

Infine, il lavoratore deve aver sottoscritto con un centro per l’impiego un progetto di riqualificazione personalizzato. L’articolo 5 del decreto ministeriale precisa le caratteristiche del progetto: devono essere stati effettuati uno o più colloqui individuali, deve essere identificato un responsabile di progetto con il quale si segue un percorso di ricerca attiva di occupazione, è necessaria la definizione di un profilo di occupabilità, ci sono una serie di regole relative alla partecipazione a iniziative di carattere formativo.

Il trattamento ASDI
E’ erogato mensilmente, per un massimo di sei mesi a partire dal primo mese dal termine della NASpI. Se il lavoratore ha già usufruito di periodi di ASDI nei 12 mesi precedenti il termine della Nuova Assicurazione per l’Impiego, la durata dell’ASDI sarà pari alla differenza fra sei mesi e la durata del trattamento già percepito, oppure pari alla differenza fra 24 mesi e i mesi percepiti nel quinquennio precedente.

Per quanto riguarda l’importo, pari al 75% della NASpI, il tetto massimo è rappresentato dall’ammontare dell’assegno sociale che per il 2016 è pari a 448,07 euro. Questo importo è incrementato di una cifra pari a un quinto dell’assegno sociale per il primo figlio a carico, quindi 89,7 euro, 116,6 euro per i nuclei familiari con due figli, 140,8 euro per tre figli, 163,3 euro se ci sono quattro o più figli a carico.

Compatibilità
E’ possibile cumulare questo sussidio con un’attività di lavoro dipendente o autonomo: in caso di lavoro dipendente, lo stipendio deve essere inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale. In questo caso, il lavoratore deve effettuare comunicazione all’INPS, e la prestazione è ridotta in base all’importo che deriva dalla nuova attività lavorative. Attenzione: nel caso in cui invece il lavoro dipendente preveda una retribuzione superiore al minimo per l’imposizione fiscale, se il rapporto dura più di sei mesi, il trattamento decade, se invece la durata è inferiiore ai sei mesi, viene sospeso. Anche qui, bisogna comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o imprenditoriale.

Domanda ASDI
Va presentata all’INPS, in via telematica, nei primi 30 giorni dopo il termine di fruizione della NASpI. Bisogna attendere i moduli e le modalità di presentazione INPS, che dovrebbero arrivare entro 15 giorni dal decreto ministeriale (quindi, nelle prossime settimane). L’INPS riconosce il trattamento nei limiti di 200 milioni di euro per il 2015 e 198 milioni per il 2016, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Quando le risorse si esauriscono, viene data apposita comunicazione sul sito dell’istituto di previdenza

(a cura di www.pmi.it/)
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