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Modello Isee 2017: diversificazioni in base all'uso

Ultimo Aggiornamento: 08/01/2017 19:21
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01/01/2016 20:14

Modello Isee 2017: com’è strutturato

Come già osservato per il 2016, anche nel 2017 saranno previsti differenti moduli di dichiarazione, a seconda delle particolari situazioni inerenti nucleo familiare, dichiarante, ed a seconda delle prestazioni richieste:

– Dsu Mini/Isee ordinario: questo modello, riferito ad un nucleo familiare standard, consente di calcolare l’indicatore per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;

– Isee sociosanitario: si tratta del modello di dichiarazione da presentare per richiedere prestazioni di natura sociale e sanitaria, come il ricovero in determinate strutture per i soggetti non autosufficienti, nonché per domandare prestazioni di assistenza domiciliare, bonus per acquisti ed altri servizi a favore dei disabili.Per ricevere tali prestazioni, è dunque necessario che nella famiglia sia presente un disabile la cui condizione di svantaggio sia certificata; per le prestazioni di natura previdenziale, è possibile considerare un nucleo familiare ristretto, presentando il modello Isee sociosanitario residenziale;

– Isee minorenni: Il modello Isee minorenni va richiesto quando nel nucleo familiare è presente un solo genitore ed un figlio minore di 18 anni. I due genitori, dunque, non devono essere né coniugati, né conviventi tra loro: l’Isee minorenni deve essere presentato in queste situazioni, per verificare se e in che modo la situazione economica del genitore esterno al nucleo incida sul reddito della famiglia;
L’ISEE Minorenni 2017 va richiesto quando i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare del minore, ovvero, quando ricorrono le seguenti condizioni:
Se il genitore che ha riconosciuto il minore non è convivente nel nucleo familiare e non è coniugato con l’altro genitore: in questo caso, ai fini di riconoscimento delle prestazioni, il genitore si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa di uno dei seguenti motivi:
il genitore è coniugato con una persona diversa dall’altro genitore;
il genitore ha avuto altri figli da una persona diversa dall’altro genitore;
se l'autorità giudiziaria ha stabilito il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli;
se a seguito di un provvedimento di allontanamento del genitore dalla residenza familiare, ha perso la potestà sul figlio o se questo è stato adottato;
se a seguito di un accertamento ufficiale in sede giurisdizionale o di pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, il genitore è stato considerato estraneo in termini di rapporti affettivi ed economici.
Nel caso in cui il genitore risulti sposato/abbia avuto figli da una persona diversa dal genitore del minore, l’ISEE minorenni terrà conto della situazione economica del suddetto genitore, prevedendo uno specifico calcolo ISEE minorenni. Tale calcolo, prende in considerazione sia il reddito e il patrimonio del genitore non convivente anche se ha formato una nuova famiglia sia la scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In questo caso, l'ISEE del nucleo familiare del figlio minorenne viene integrato con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della situazione economica del genitore non convivente;
Nel caso in cui a seguito di specifica sentenza o provvedimento, il genitore non convivente e non coniugato perde la potestà sul figlio o è riconosciuto estraneo, non va presentato l'ISEE minorenni, ma l'ISEE ordinario in quanto tale genitore non rientra nel nucleo del figlio minorenne e non incide sul calcolo ISEE.
L'ISEE minorenni 2017 non va presentato quando:
1) I genitori sono coniugati, separati, divorziati o conviventi;
2) Se il genitore non coniugato e non convivente perde la potestà, versa assegni di mantenimento ai figlio o viene considerato estraneo a seguito di un provvedimento giudiziario, l’ISEE minorenni coincide con l’ISEE ordinario. Facciamo l'esempio di una ragazza madre il cui figlio è stato riconosciuto dal padre, che però non si occupa del minore e né versa gli assegni periodici di mantenimento, in questo caso è possibile presentare l'ISEE minorenni come nucleo familiare con un solo genitore + minore? No, in questa ipotesi, non è possibile fruire dell'agevolazione di calcolo, perché se non è presente un provvedimento ufficiale che allontana il padre dal nucleo o gli fa perdere la patria potestà sul minore, questi incide sul reddito familiare e quindi sull'ISEE anche se non è convivente e non coniugato.
3) L’ISEE minorenni non va presentato se l'altro genitore risulta coniugato o ha avuto altri figli da una diversa persona. in questo caso deve essere presentato l’ISEE ordinario, il cui calcolo terrà conto del genitore non convivente come componente aggiuntiva e non come componente del nucleo familiare.

Modello ISEE Genitori separati, divorziati o conviventi:
Quando i genitori sono separati, divorziati o sono conviventi quale modello ISEE va presentato?
Genitori coniugati tra loro: in questo caso va presentato l'ISEE ordinario in quanto entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare del minore e della stessa famiglia anagrafica, e per questo si applicano, le regole ordinarie del modello ISEE mini.
Genitori conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro, si applica l’ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

– Isee corrente: tale modello è basato sui redditi degli ultimi dodici mesi, perché si rifletta la reale situazione del nucleo, in base ad eventi avversi quali la perdita del lavoro (sono considerati i redditi degli ultimi due mesi in caso di dipendente a tempo indeterminato che abbia subito la perdita, la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa);

– Isee università: si tratta del modello utile per la richiesta di prestazioni di diritto allo studio di un componente del nucleo familiare, per il quale sono previste diverse modalità di calcolo dell’indicatore; lo studente farà parte del nucleo dei genitori, anche se non convive con loro, a meno che non si dimostri la sua effettiva autonomia;

– Isee integrativo: sono poi disponibili moduli aggiuntivi, con cui integrare il modello Isee da presentare (ad esempio, per modificare i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps).


Modello Isee 2017: che cosa cambia

Di seguito, vediamo l’elenco di tutte le novità contenute nel modello Isee 2017:

– aggiornamento anno d’imposta: si tratta dell’aggiornamento delle indicazioni corrispondenti agli anni ed inserimento dei riferimenti (righi, colonne, codici) alle dichiarazioni e certificazioni fiscali relative all’anno d’imposta 2016;

– minorenni senza redditi e patrimonio: modifica della denominazione della casella riferita a soggetti minorenni, presente nel Quadro A dei moduli MB.1 e MB.1rid, con la precisazione che tale casella deve essere barrata nel caso in cui il minorenne nell’anno di riferimento non abbia ricevuto trattamenti, redditi, o posseduto patrimoni;

– studente universitario con unico genitore separato: si tratta dell’introduzione, per lo studente universitario, della casistica dell’unico genitore separato; allo scopo è stata modificata l’indicazione della prima casella del Quadro C del modulo MB.2 per ricomprendere anche il caso in cui “nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente”;

– autonomia dello studente universitario: si tratta della precisazione, nelle istruzioni relative all’Isee per studenti universitari, che “l’adeguata capacità di reddito” deve essere riferita, in linea di principio, al singolo studente universitario. Se tuttavia lo studente è sposato, il requisito reddituale deve essere valutato tenendo conto anche dei redditi del coniuge di quest’ultimo;

– carte prepagate con iban e trasferimenti di denaro tra familiari: nelle istruzioni sono stati inseriti alcuni chiarimenti sul patrimonio mobiliare, cioè sulle indicazioni relative a conti correnti, libretti, titoli, carte di credito, etc. A titolo esemplificativo, viene specificato il criterio di conversione del patrimonio all’estero, viene precisato che tra gli incrementi del patrimonio mobiliare rientrano i “trasferimenti” tra componenti dello stesso nucleo familiare, vengono indicate le carte prepagate con IBAN tra i rapporti finanziari da inserire nel Quadro FC2 sez. I;

– rimborsi spese: è stata introdotta una deroga al principio per cui non devono essere riportati nella dichiarazione i contributi a titolo di rimborso spese, se le spese sono rendicontate. In particolare, devono essere indicati i contributi per spese per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale poiché, seppur queste spese risultino rendicontate, sono detratte dall’INPS in via automatica (Quadro FC8 sezione III);

– esonero dalla dichiarazione dei redditi: è stata inserita, nel Quadro FC8 del modulo FC.3, una casella da spuntare, nel caso in cui un componente del nucleo sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione fiscale, o fruisca della sospensione degli adempimenti tributari, a causa di eventi eccezionali. Questo consente una migliore individuazione dei casi nei quali i dati reddituali sono autodichiarati da chi effettua la Dsu.

La nuova modulistica e le relative istruzioni per la compilazione saranno disponibili nel sito dell’Inps, presso il portale “ISEE 2016”, a partire dal 1° gennaio 2017; sarà comunque possibile la presentazione attraverso Caf e Patronati.
[Modificato da magiadimaglia 08/01/2017 19:21]
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