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Assistenza Economica Straordinaria

Ultimo Aggiornamento: 13/12/2015 23:43
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
13/12/2015 23:43

L'accesso alle prestazioni di carattere economico è consentito in relazione al
"minimo vitale", che rappresenta la soglia minima di reddito ritenuta indispensabile al
soddisfacimento delle esigenze fondamentali di vita.
4) Il "minimo vitale" viene calcolato secondo la quota base mensile, corrispondente
alla pensione minima I.N.P.S. dei lavoratori dipendenti, arrotondata alle cento lire
superiori, e periodicamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT, con determinazione
dirigenziale, tenuto conto della composizione familiare, nella sua consistenza di fatto.
Ai fini del suddetto calcolo non sono considerate persone stabilmente conviventi i
familiari ospiti di un servizio residenziale e/o in stato di detenzione.
5) Ai fini della valutazione del "minimo vitale" dell'intero nucleo familiare vengono
sommate le quote percentuali dei singoli componenti:
- persona singola 100% della quota base mensile
- capo famiglia 75% " " " "
- secondo componente 40% " " " "
- ogni altro componente 15% " " " "
6) Alla determinazione del reddito familiare concorrono le entrate di qualsiasi natura
derivanti da prestazioni di lavoro, anche occasionale, nonché da prestazioni
previdenziali e/o assistenziali (fatta eccezione per le forme straordinarie di
assistenza), assegni familiari, assegni di mantenimento, rendite di qualsiasi natura
tranne l'indennità di accompagnamento, godute da tutti i componenti del nucleo
familiare convivente con il richiedente, a carico o meno, con riferimento all'anno
precedente alla richiesta.
7) Non può essere beneficiario di interventi di assistenza economica chi sia
proprietario di beni immobili, che abbiano una rendita annuale, reddito catastale non
superiore a £. 1.000.000 annue, fatta eccezione per la casa di abitazione, purché la
stessa non rientri nelle categorie A/1 - A/8 - A/9 - A/2 - A/3 (esclusi gli alloggi
popolari) - A/7.
8) La Ripartizione Attività Sociali definisce, tramite avviso pubblico, gli Uffici
decentrati competenti alla ricezione delle domande, l'eventuale termine di scadenza,
documenti da allegare all'istanza. A tale avviso viene data ampia diffusione secondo
le modalità che l'Amministrazione ritiene più opportune, per garantire la
pubblicizzazione del servizio e la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

-----------------------------------Istruttoria
1) Alla presentazione di ogni istanza, redatta su apposito modulo, viene rilasciata
ricevuta o dato riscontro per iscritto (nell'ipotesi di istanza inviata a mezzo posta)
dando notizia dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10/91 e
successive modifiche e integrazioni.
2) Le domande pervenute vengono esaminate in ordine cronologico, sulla base delle
dichiarazioni fornite dal richiedente e dalla documentazione prodotta, salvo che non
si ritenga necessario acquisire d'ufficio elementi di integrazione o di confronto.
3) Il responsabile dell'istruttoria, verificati i requisiti formali di legittimità, qualora
l'istanza non risulti completa, richiede la certificazione mancante con comunicazione
immediata al richiedente, il quale, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione della
richiesta, dovrà provvedere a tale integrazione. La richiesta di integrazione non
interrompe l'iter procedurale. La mancata integrazione dell'istanza, prima
dell'adozione del provvedimento finale, comporterà, comunque, l'esclusione dal
beneficio.
4) Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre
tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente
qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la
concessione in tutto o in parte del sussidio.
5) Con cadenza bimestrale l'Amministrazione svolge verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi della Legge 15/68 e successive modifiche
ed integrazioni. Gli accertamenti, condotti dagli organi istituzionalmente preposti,
avverranno, di regola, a seguito di campionamento effettuato con mezzi informatici
dal reparto addetto della Ripartizione Attività Sociali, almeno sul 30% degli aventi
diritto; non si escludono, comunque, ulteriori verifiche in caso di ragionevole dubbio
che le dichiarazioni non siano conformi al vero. Lo svolgimento degli accertamenti,
non può, in ogni caso, ritardare l'iter procedurale previsto nel presente regolamento.
6) Nel caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il Responsabile del
servizio di assistenza economica procede alla revoca immediata del beneficio e da
avvio al procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti,
fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria di eventuali profili di responsabilità
penale.
7) La durata del procedimento varierà a seconda degli interventi previsti negli articoli
successivi.
8) In caso di accertato disguido provocato casualmente dall'ufficio ricevente o
postale, il richiedente ha diritto a ripresentare la richiesta ed a ricevere , in caso di
esame positivo della pratica, quanto gli era dovuto fin dall'inizio.

----------------Descrizione e articolazione
1) L'assistenza economica ordinaria è una forma di intervento idonea a garantire il
livello minimo atto a soddisfare le esigenze fondamentali di vita. Può essere concessa
in forma continuativa o a carattere temporaneo.
2) Le due forme di assistenza economica ordinaria non sono compatibili.
3) L'assistenza economica ordinaria consiste nella concessione di un contributo
mensile pari alla differenza tra il "minimo vitale", determinato ai sensi dell'art. 2, e le
risorse di cui il nucleo familiare dispone. Tale contributo viene erogato
bimestralmente.
4) Nel caso di presenza nel nucleo familiare di soggetti beneficiari di servizi, che in
forma diversa comprendono l'erogazione giornaliera di pasti, il contributo viene
decurtato, per ciascuno di essi, di un importo pari al 10% della quota base.
5) Il contributo viene maggiorato di una quota parte qualora il richiedente esibisca la
registrazione del contratto di locazione per la casa di abitazione. La maggiorazione
non potrà, comunque, superare il 25% della quota base. Tale maggiorazione non
spetta se il soggetto è già beneficiario del "contributo alloggiativo".
6) Il contributo in tal modo determinato costituisce il "fabbisogno aggiuntivo di
assistenza" ossia l'importo effettivo che deve essere corrisposto.
7) Se l'importo da corrispondere è pari o inferiore al 15% della quota base il
contributo non verrà erogato.

-----------------Assistenza ordinaria in forma continuativa
1) L'assistenza economica ordinaria in forma continuativa può essere richiesta dai
cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- reddito complessivo del nucleo familiare al di sotto del minimo vitale;
- incapacità lavorativa di tutti i componenti il nucleo familiare.
2) L'incapacità lavorativa sarà certificata dalla USL, se questa è dovuta a permanenti
condizioni psico-fisiche del soggetto; sarà semplicemente determinata dall'età del
soggetto se trattasi di minori o anziani.
3) Ove lo stato di bisogno derivi dal ritardo con cui vengono corrisposti di fatto,
all'interessato, assegni previdenziali o assistenziali, il Comune ha facoltà di erogare
un contributo corrispondente al "minimo vitale". Il soggetto assistito è tenuto alla
restituzione di quanto percepito, dal momento in cui gli vengono corrisposte le quote
arretrate degli assegni. L'importo da restituire non potrà, comunque, essere superiore
all'ammontare delle quote arretrate. A tal fine il contributo comunale va condizionato
alla sottoscrizione di impegno al rimborso. In caso di mancata restituzione delle
somme anticipate, il Comune provvede al recupero di questa a termini di legge.
4) La presentazione delle domande dovrà avvenire entro il termine indicato
dall'avviso pubblico.
5) Entro 30 giorni dal termine di scadenza i Responsabili dell'istruttoria, esaminate le
istanze, trasmettono al servizio di assistenza economica l'elenco degli aventi diritto,
con la quantificazione per ognuno del "fabbisogno aggiuntivo di assistenza".
6) Il Responsabile del servizio di assistenza economica, in base alla disponibilità in bilancio, predispone gli atti necessari all'emanazione della determinazione dirigenziale.
7) Qualora il bilancio non consenta la corresponsione a tutti gli aventi diritto degli
importi dovuti, dovrà essere operata una riduzione percentuale generalizzata.
8) Entro 45 giorni dalla scadenza dell'avviso pubblico, viene affisso, all'Albo Pretorio
e presso gli uffici decentrati, l'elenco dei beneficiari, con il relativo importo da
corrispondere. Contestualmente vengono affissi i nominativi degli esclusi dal
beneficio, la motivazione del provvedimento, il termine e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

-----------Assistenza ordinaria a carattere temporaneo
1) L'assistenza economica ordinaria a carattere temporaneo può essere richiesta dai
cittadini che abbiano i seguenti requisiti:
- residenza da almeno un anno nel territorio cittadino;
- reddito complessivo del nucleo familiare, pari o inferiore al doppio del minimo
vitale;
- perdita improvvisa della fonte di guadagno;
- iscrizione nelle liste di collocamento.
2) La presentazione delle istanze per l'assistenza economica a carattere temporaneo
può avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno, entro 60 giorni dalla perdita
della fonte di guadagno.
L'istanza dovrà contenere il motivo per il quale il richiedente trovasi in situazione di
temporaneo bisogno economico.
3) Il Responsabile dell'istruttoria, esaminata l'istanza e calcolato il "fabbisogno
aggiuntivo di assistenza", entro 5 giorni dal ricevimento, trasmette le risultanze
dell'istruttoria al Servizio Sociale Professionale competente per territorio per la
valutazione tecnica.
4) L'Assistente Sociale a cui viene affidata la valutazione esamina la situazione socio
economica del richiedente e della sua famiglia e formula il piano di intervento che
deve prevedere l'attivazione di tutte le risorse disponibili per il superamento della
situazione di temporaneo bisogno economico. L'Assistente Sociale potrà proporre al
richiedente in possesso di capacità lavorativa di impegnarsi in una delle attività di
pubblica utilità, organizzata dall'Amministrazione Comunale. Tali eventuali incarichi
non costituiranno rapporto di lavoro subordinato, nè di carattere pubblico, nè privato,
nè a tempo determinato, nè indeterminato, ma esclusivamente un rapporto di
locazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 del C.C., in quanto trattasi di attività a
carattere meramente "occasionale" e rese esclusivamente a favore della città, per cui
le prestazioni non sono soggette ad IVA.
5) L'Assistenza economica temporanea non può essere prestata nei confronti di chi
non ha risposto a chiamate al lavoro da parte dell'Ufficio di collocamento o oppone
rifiuto immotivato alle proposte formulate dall'Assistente Sociale.
6) Entro 10 giorni l'Assistente Sociale trasmette al Responsabile del servizio di
assistenza economica il fascicolo contenente le risultanze dell'istruttoria e la sua
proposta di intervento economico.
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7) Il Responsabile del servizio di assistenza economica due volte ogni mese,
indicativamente il 1° e il 15° giorno del mese, valuta la disponibilità in bilancio e
provvede all'emanazione della determinazione dirigenziale.
8) Durante il corso dell'anno, qualora la risorsa finanziaria non fosse sufficiente a
soddisfare le richieste, prima dell'adozione del provvedimento, dovrà essere operata
una riduzione percentuale generalizzata degli importi da corrispondere.
9) Il contenuto del provvedimento viene comunicato per iscritto al richiedente entro 5
giorni dalla sua emanazione, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e successive
modifiche ed integrazioni.
10) Le prestazioni sono erogate per la durata definita nella proposta di intervento
dell'Assistente Sociale e, comunque, per non oltre 3 mesi.

1) L'assistenza economica straordinaria consiste nell'erogazione di un contributo "una
tantum", finalizzato al superamento di una situazione eccezionale. Tale intervento è
compatibile con l'assistenza economica ordinaria.
2) L'assistenza economica straordinaria può essere richiesta dai cittadini che abbiano i
seguenti requisiti:
- residenza nel territorio cittadino;
- reddito complessivo del nucleo familiare pari o inferiore al "minimo vitale";
-verificarsi di un evento eccezionale che comprometta esigenze essenziali di vita, tale
da incidere pesantemente sul bilancio familiare.
3) Il contributo straordinario può essere richiesto per:
-a) interventi sanitari fuori dal territorio regionale secondo attestazione della U.S.L. o
delle Cliniche Universitarie (in tal caso il reddito complessivo del nucleo
familiare può essere pari o inferiore al doppio del "minimo vitale");
-b) l'acquisto di farmaci o presidi sanitari, e l'effettuazione di accertamenti diagnostici
o visite s specialistiche secondo certificazioni della U.S.L., salvo per i casi i
esenzioni previste dalla normativa vigente;
-c) interventi inderogabili nella propria abitazione a causa di eventi catastrofici (es.
incendi).
4) Il contributo straordinario può essere, altresì, finalizzato alla realizzazione di un
piano di intervento, formulato dal Servizio Sociale Professionale del Comune o della
U.S.L., che ne motivi la necessità (es: progetti finalizzati al sostegno scolastico,
all'avviamento lavorativo, all'inserimento in comunità terapeutiche, all'integrazione
sociale di soggetti marginali, al sostegno di nuclei con minori o anziani a rischio di
istituzionalizzazione o per la nascita di un figlio in famiglie numerose).
5) La presentazione delle istanze per l'assistenza economica straordinaria può
avvenire in qualsiasi momento nell'arco dell'anno. L'istanza dovrà contenere il
motivo della richiesta e la quantificazione del bisogno, mediante preventivo della
spesa ad eccezione del punto 3c). In quest'ultimo caso l'istanza dovrà essere inoltrata
entro tre mesi dal verificarsi dell'evento e la liquidazione avverrà a presentazione di
fattura.
6) L'assistenza economica straordinaria non può essere richiesta per lo stesso motivo
a più di un Ente.
7) L'aver beneficiato durante il corso dell'anno di assistenza economica straordinaria
non esclude la possibilità di reiterare la domanda per altro grave e comprovato
motivo.
8) Il Responsabile dell'istruttoria, esaminata l'istanza e quantificato l'importo del
contributo, entro 5 giorni dal ricevimento, trasmette le risultanze dell'istruttoria e la
eventuale proposta di intervento del Servizio Sociale Professionale al Responsabile
del servizio di assistenza economica.
9) Il Responsabile del servizio di assistenza economica, tre volte al mese,
indicativamente il 1° il 10° e il 20° giorno di ogni mese, valutata la disponibilità in
bilancio, provvede all'emanazione della determinazione dirigenziale e comunica,
entro 5 giorni, per iscritto al richiedente il contenuto del provvedimento, ai sensi
dell'art. 3 della L.R. 10/91.
10) Durante il corso dell'anno, qualora la risorsa finanziaria non fosse sufficiente a
soddisfare le richieste, nell'adozione del provvedimento verrà data priorità ai
contributi per gli interventi sanitari fuori Comune e, in subordine, all'ordine
cronologico di presentazione delle domande.
11) La richiesta di assistenza economica straordinaria sarà esitata negativamente nel
caso in cui l'importo da corrispondere sia inferiore a un terzo della quota base, di cui
all'art. 2, comma 4.
12) L'entità del contributo non potrà superare l'importo corrispondente a 5 volte la
quota base, di cui all'art. 2, comma 4.
13) Limitatamente alla richiesta di contributo per interventi sanitari fuori Comune,
nei casi di estrema urgenza attestata dalla U.S.L. o dalle Cliniche Universitarie, le
domande sono inoltrate direttamente al servizio di assistenza economica. Il
Responsabile del servizio, entro 3 giorni, provvede all'emanazione della
determinazione dirigenziale e ne dà contestuale comunicazione per iscritto al
richiedente, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 10/91 e successive modifiche e integrazioni.
14) Il beneficiario della prestazione straordinaria deve, entro 60 giorni dalla
liquidazione del contributo, documentare la spesa sostenuta ed è tenuto alla
restituzione totale se la stessa non corrisponde a quanto richiesto o parziale se la
spesa effettuata è stata inferiore alla somma erogata.
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