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Pensioni: la quattordicesima

Ultimo Aggiornamento: 03/07/2015 15:24
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
03/07/2015 15:24

A favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14ª mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps.

Chi sono i beneficiari della quattordicesima?
I pensionati con almeno 64 anni d’età in possesso per l’anno in corso di redditi personali non superiori a 9.767,16 euro all’anno, ossia una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo. Si tratta, quindi, delle persone nate prima del 1952.

Come verrà determinato il requisito del reddito per il calcolo della quattordicesima?
Ai fini dell’attribuzione della quattordicesima, si tiene conto del solo reddito lordo del pensionato, senza cumulo con l’eventuale coniuge. Non vengono presi in considerazione i redditi derivanti dalla casa di abitazione, gli assegni al nucleo familiare, le indennità di accompagnamento, i redditi derivanti dal percepimento del trattamento di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Non si considerano neanche i redditi derivanti da pensioni di guerra, indennità per i ciechi parziali e indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, l’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, i sussidi economici che i Comuni e gli altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristiche di continuità, nonché l’importo di 154,94 euro previsto in via permanente dal 2001 per i pensionati con trattamento minimo.

A quanto ammonta la quattordicesima per il pensionato?
Il beneficio varia in base ai contributi versati per la pensione. L’importo, in particolare, è pari a:
– 336 euro per chi ha un’anzianità contributiva fino a 15 anni se ex dipendenti e fino a 18 anni se ex autonomi;
– 420 euro per chi ha un’anzianità contributiva da 15 a 25 anni se ex dipendenti e da 18 a 28 anni se ex autonomi;
– 504 euro per gli ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e gli ex autonomi con più di 28.

Se si tratta di una pensione ai superstiti il numero dei contributi accreditati in favore del coniuge va ridotto del 40%.

Nell’ipotesi in cui il reddito personale del pensionato superi la soglia di 9.769,61 euro, ma risulti inferiore al reddito finale comprensivo degli aumenti, la quattordicesima verrà erogata in misura ridotta per restare nella soglia massima consentita.

Allo stesso modo, l’indennità verrà ridotta qualora il pensionato compia i 64 anni nel corso del 2015: in tal caso essa sarà rapportata ai soli mesi successivi alla data del compleanno.

Qual è il trattamento fiscale?
La somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria; il relativo diritto viene verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva. La somma aggiuntiva non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione, per un importo pari a 156 euro, dell’incremento delle maggiorazioni sociali.
(a cura di: www.laleggepertutti.it)
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