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Prestito tra familiari: contro l’accertamento dell’Agenzia Entrate, la scrittura da firmare -

Ultimo Aggiornamento: 07/03/2015 22:24
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
07/03/2015 22:24

Il problema con il Fisco può sorgere facilmente, poiché quest’ultimo possiede strumenti di controllo dei nostri acquisti (Redditometro) che incrociano quanto guadagniamo con quanto spendiamo: se viene rilevato uno scostamento superiore al 20% scatta l’allarme rosso. Allora l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate potrebbe chiederti la provenienza di tali somme e, se non sarai in grado di fornire la dimostrazione che ti sono state regalate, sarà automatico il sospetto che esse provengano da redditi “in nero”, ossia non dichiarati al Fisco. La conseguenza sarà un accertamento fiscale, un ricalcolo delle imposte dovute a titolo di Irpef, con le conseguenti sanzioni. Insomma, buona parte del regalo che hai ricevuto se lo prenderà l’erario. Non solo. La donazione può essere interpretata anche come un prestito da parte di un soggetto (concedente) in favore di un altro (beneficiario). Risultato: il fisco potrebbe presumere che il concedente maturi interessi attivi, e quindi redditi da dichiarare ai fini Irpef, nella propria dichiarazione. Tutti tali problemi possono essere evitati prendendo alcuni accorgimenti che qui di seguito di illustreremo
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1 | SE LO SCOPO DELLE PARTI È UNA DONAZIONE


SCRITTURA PRIVATA DI DONAZIONE DI SOMMA TRA FAMILIARI

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra

il signor ……… nato a ……… (…) il ……… e residente in ……… in via ……… n. …, codice fiscale ………, (donante);

ed il signor ……… nato a ……… (…) il ……… e residente in ……… in Via ……… n. …, codice fiscale ………, (donatario),

premesso che tra il donante ed il donatario intercorre il seguente rapporto di parentela: ………

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. OGGETTO

1.1. Il donante dà al donatario, che accetta con animo grato, la somma di euro ……… (in lettere ………) che versa a mezzo assegno bancario n. ……… tratto sulla Banca ……… Filiale ……… o tramite bonifico bancario con versamento dal conto n. ……… (Banca ………) di titolarità di ……… in favore del conto n. ……… (Banca ………) di titolarità di ………. Detto bonifico avviene (o avverrà) in data ……… (o all’atto della redazione della presente scrittura).

Art. 2. GRATUITÀ
2.1. Il donante dichiara che tale somma viene versata a mero scopo di liberalità e senza quindi obblighi di restituzione. Il donatario accetta la liberalità.

Art. 3. SCOPO
3.1. La somma oggetto del presente contratto di mutuo è consegnata al mutuatario affinché questi possa disporne nel seguente modo (indicare eventuali beni da acquistare o necessità di spese imminenti, di far fronte a debiti, ecc.).

Luogo e data
Donante Donatario


2 | SE LO SCOPO DELLE PARTI È UN PRESTITO (MUTUO)

SCRITTURA PRIVATA DI PRESTITO INFRUTTIFERO TRA FAMILIARI ex art. 1813 codice civile

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, tra

il signor ……… nato a ……… (…) il ……… e residente in ……… in via ……… n. …, codice fiscale ………, (mutuante);

ed il signor ……… nato a ……… (…) il ……… e residente in ……… in Via ……… n. …, codice fiscale ………, (mutuatario),

premesso che tra il mutuante ed il mutuatario intercorre il seguente rapporto di parentela ………

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. OGGETTO
1.1. Il donante dà mutuo al mutuatario, che accetta la somma di euro ……… (in lettere ………) che versa a mezzo assegno bancario n. ……… tratto sulla Banca ……… Filiale ……… o tramite bonifico bancario con versamento dal conto n. ……… (Banca ………) di titolarità di ……… in favore del conto n. ……… (Banca ………) di titolarità di ………. Detto bonifico avviene (o avverrà) in data ……… (o all’atto della redazione della presente scrittura).

Art. 2. DURATA
2.1. Il mutuatario ritira la somma mutuata e si obbliga a restituirla entro la data del ……… al mutuante.

Art. 3. SCOPO
3.1. La somma oggetto del presente contratto di mutuo è consegnata al mutuatario affinché questi possa disporne nel seguente modo (indicare eventuali beni da acquistare o necessità di spese imminenti, di far fronte a debiti, ecc.).
Art. 4. RESTITUZIONE ANTICIPATA
4.1. È ammessa, da parte del mutuatario, la restituzione anticipata della somma mutuata.

Art. 5. INTERESSI
5.1. Il mutuante e il mutuatario, in considerazione del rapporto di parentela indicato in premessa, convengono che il presente prestito non è fruttifero di interessi neppure nella misura dell’interesse legale.

Art. 6. LUOGO DELL’ADEMPIMENTO
6.1. Il mutuatario eseguirà i pagamenti per la restituzione del capitale al domicilio del mutuante presso la sua residenza (come indicato sopra). Potrà farlo anche in rate anticipate rispetto alla scadenza.
Luogo e data
Mutuante Mutuatario

FONTE: ( www.laleggepertutti.it)
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