Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

Ultimo Aggiornamento: 28/03/2015 22:51
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
23/02/2015 16:13

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituita presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti una indennità
mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione
di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. La NASpI sostituisce
le prestazioni di ASpI e mini-ASpI
Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni
...............................(Requisiti)
La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di
contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che
precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa
................................(Calcolo e misura)
1. La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore
nel 2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla
base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente, la NASpI è pari al 75 per cento della retribuzione
mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al
predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto
importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La
NASpI non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile
massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal
primo giorno del quarto mese di fruizione.
(a partire dal quarto mese di erogazione, l’importo della NASpI si riduce ogni mese del 3%.)
.............................(Durata)
1. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane
pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi
quattro anni.
Prevede una prestazione erogata per la metà delle settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la disoccupazione, con un massimo di 18 mesi (aumentato a 24, in via transitoria, per il biennio 2015-2016).
Ai fini del calcolo della durata non sono computati
i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione
delle prestazioni di disoccupazione.
"dal calcolo della durata vanno detratte le settimane di sussidio eventualmente già corrisposte nel corso del quadriennio"

.........................(Domanda e decorrenza della prestazione)
1. La domanda di NASpI è presentata all’INPS in via telematica,
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia
presentata successivamente a tale data, dal primo giorno
successivo alla data di presentazione della domanda.
....................................(Condizionalità)
1. L’erogazione della NASpI è condizionata alla regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai
percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi
competenti
..........................(Incentivo all’autoimprenditorialità)
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI
può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,
dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non
gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di
un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione
di attività lavorative da parte del socio.
2. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non
dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il
Nucleo Familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in
un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di
decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta
giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di
capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato
prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la
liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per
intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto
di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della
quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
....................(Compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato)
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale
sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale
decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del
rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la
prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di
lavoro.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale
sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il
diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all’articolo
10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio dell'attività il reddito annuo previsto e che il
datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con
contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano diversi dal
datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore
prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto
ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata
è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
(Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale)
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite
utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione,
deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività,
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è
ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento
dell’indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione
di cui al periodo precedente è ricalcolata d'ufficio al momento
della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore
esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi è tenuto a presentare all’INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall'attività
lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo
dell’anno successivo. Nel caso di mancata presentazione
dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la
NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa
autonoma o di impresa individuale.
[Modificato da magiadimaglia 28/03/2015 22:51]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 17:14. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com