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Maternità. Astensione anticipata e gestione separata : co.co.pro.

Ultimo Aggiornamento: 23/03/2012 16:22
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
23/03/2012 16:22


Sono una lavoratrice con una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) e vorrei sapere se questo tipo di contratto copre la gravidanza a rischio.

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Sì, la “maternità a rischio” è prevista anche in caso di co.co.co.

In particolare lo disciplina l'art. 3 del Decreto Ministeriale 12 Luglio 2007, con cui il Ministero del Lavoro ha dichiarato che l'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:

- integralmente nei confronti delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata

- limitatamente al comma 2, lettera a), del predetto art. 17 del D. lgs. 151/2001, nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale di cui all'art. 2.

Infatti, tenuto conto delle differenti tipologie di attività lavorativa che danno titolo all’iscrizione alla gestione separata, il D.M. Lavoro 12 luglio 2007 ha previsto l’applicazione integrale della norma contenuta nell’art. 17 del D. lgs. 151/2001 in favore di collaboratrici a progetto (e assimilate) e associate in partecipazione ed ha limitato, invece, nei confronti delle esercenti attività libero professionale, la riconoscibilità dell’interdizione alla sola ipotesi di “gravi complicanze nella gestazione o pregresse forme morbose” di cui all’art. 17, comma 2, lett. a) del medesimo D. lgs. 151/2001.

Inoltre, la circolare INPS n. 137/2007 contribuisce ad esplicitare che le collaboratrici coordinate e continuative vengono assimilate alle collaboratrici a progetto, mentre non possono essere equiparate le lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali (cioè inferiori a trenta giorni di durata nell’anno solare e con un compenso inferiore a cinquemila euro con lo stesso committente).

Inoltre, le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa, sia per astensione obbligatoria che anticipata, hanno diritto alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Alle lavoratrici iscritte alla gestione separata è corrisposta un'indennità anche per i periodi di interdizione dal lavoro di cui all’ art. 17 D. lgs. 151/2001. Si tratta dei casi di:
a) gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (cd. gravidanza a rischio);
b) condizioni ambientali ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) lavoratrice che non possa essere spostata ad altre mansioni (artt. 7 e 12 D. lgs. 151/2001).

Per il pagamento dell’indennità, tuttavia, è necessario che:

- risulti un versamento di almeno 3 mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata dello 0,72% nei 12 mesi interi precedenti l’inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall’interessata;

- la lavoratrice e il committente attestino l’effettiva astensione dal lavoro mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per i periodi di astensione dal lavoro, per i quali è corrisposta l'indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione.

Ai fini della presentazione delle domande di congedo di maternità dovrà essere utilizzato il modello mod.MAT./GEST.SEP. appositamente aggiornato (prelevabile dal sito internet dell’INPS www.inps.it sezione “modulistica”).

Infine, ulteriori novità sono state introdotte dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5) che, al suo art. 15, modifica l’art. 17 del D. lgs. 151/2001. Nel caso infatti, di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, l’astensione dal lavoro è disposta dall'azienda sanitaria locale, secondo le risultanze dell'accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice.

Aggiornata il 19/03/2012 da FormezPA
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