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L'Infortunio sul lavoro : INAIL

Ultimo Aggiornamento: 14/11/2011 23:31
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
12/11/2011 17:32

Buon giorno, mi potreste dare qualche delucidazione relativamente alla malattia professionale? Grazie mille per la risposta.

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Si considera --> "Malattia Professionale" qualsiasi infermità di cui sia comunque provato il rapporto causale diretto ed efficiente con il lavoro, il quale sussiste ogni qualvolta l'evento morboso si riconnetta al rischio specifico o anche solo generico aggravato dell'attività lavorativa protetta.

Le prestazioni consistono in cure mediche e in trattamenti economici diretti, per la maggior parte dei casi si tratta di indennità giornaliere per inabilità temporanea ma si può trattare anche di assegni permanenti o rendite, che sono molto simili ad una pensione.

L'infortunio, sia esso professionale che extraprofessionale, comporta per il lavoratore il diritto alla conservazione del posto per il periodo (c.d. periodo di comporto) previsto dalle leggi o dai contratti collettivi.

Il periodo di assenza dal lavoro deve essere computato nell'anzianità di servizio del lavoratore.
La denuncia di infortunio e gli altri adempimenti.

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro, o a chi lo rappresenta, di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità.

A sua volta il datore di lavoro, nel termine di 48 ore, deve dare comunicazione degli infortuni che il medico ha diagnosticato guaribili in più di tre giorni:

- all'INAIL stesso;
- alla locale autorità di pubblica sicurezza o alla Questura (se nella località dove il lavoratore si è infortunato manca un Ufficio di PS., la comunicazione deve essere fatta al Sindaco)

La denuncia dell'infortunio è fatta a mezzo di appositi stampati predisposti dall'INAIL .

Se l'inabilità per infortunio prognosticato guaribile in tre giorni si prolunga al quarto giorno o oltre, il termine per la denuncia decorre dal quarto giorno.

Se si tratta di infortunio che ha causato la morte o per il quale sia prevedibile il rischio di morte, la denuncia all'INAIL deve essere fatta telegraficamente entro 24 ore dall'infortunio; a tale denuncia telegrafica deve seguire la denuncia normale.

--> "Registro degli infortuni"

Il registro degli infortuni è obbligatorio per legge. Deve essere tenuto anche dalle aziende che non hanno dipendenti assicurati presso l'INAIL.

La vidimazione, un tempo effettuata dall'Ispettorato del Lavoro (non dall'INAIL), ora è effettuata dalla Unità Sanitaria Locale.

Deve essere conservato per 10 anni come i libri paga e matricola.

Deve essere compilato con inchiostro indelebile e senza lasciare spazi in bianco. Le correzioni devono essere leggibili.

Sul registro degli infortuni devono essere indicati tutti gli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni oltre quello in cui è avvenuto l'incidente.

Devono essere segnati gli infortuni occorsi a tutto il personale anche se l'infortunato non è assicurato obbligatoriamente contro gli infortuni sui lavoro (caso assai raro, oggi)

Per ogni infortunio devono essere indicati:

- i dati identificativi dell'infortunato;
- la data ed ora dell'infortunio;
- la descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'incidente che ha provocato l'infortunio;
- la natura delle lesioni;
- le conseguenze dell'infortunio (invalidità temporanea, invalidità permanente, morte);
- il numero di giorni di assenza dovuti all'infortunio;
- la data di ripresa del lavoro. Trattamento economico - Indennità di infortunio.

La legge (D.P.R. n. 1124/1965, Testo Unico ancora in vigore) pone a carico del datore di lavoro la corresponsione al lavoratore dell'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della medesima per i 3 giorni di calendario successivi (art. 73); lo stesso decreto fa obbligo all'INAIL di versare al lavoratore un'indennità giornaliera fino alla guarigione clinica (art. 68).

I contratti collettivi pongono generalmente a carico del datore di lavoro un integrazione di tale indennità fino a raggiungere il 100% della retribuzione o percentuali minori in relazione alla durata dell'assenza per infortunio.

--> "Indennità di infortunio a carico dell'INAIL"

Il lavoratore infortunato ha diritto alla corresponsione di una indennità pari al:

• 60% per il periodo (continuativo, compresi sabati e domeniche) compreso tra il 5 (quinto) ed il 90esimo giorno di infortunio;

• 75% per il periodo (sempre continuativo) compreso tra il 91esimo giorno e quello di guarigione.

Le percentuali di cui sopra si applicano alla retribuzione media giornaliera degli ultimi 15 giorni (di calendario) immediatamente precedenti quello dell'infortunio (art. 117, D.P.R. n. 1124/1965).

La retribuzione media giornaliera è determinata come segue:

A) Lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro prestate

La retribuzione media giornaliera è uguale alla somma dei seguenti importi:

a) retribuzione oraria ordinaria percepita nella quindicina immediatamente precedente l'infortunio, moltiplicata per l'orario normale settimanale e divisa per 6;

b) compenso per lavoro straordinario percepito nella quindicina immediatamente precedente l'infortunio, diviso per il numero delle ore risultanti dall'orario di lavoro. Il risultato si moltiplica per l'orario normale settimanale e si divide per 6;

c) compenso per ferie e riposi annui, determinato incrementando la voce a) della percentuale che si ricava dal seguente rapporto:

(giorni di ferie + giorni di riposo contrattuali) / 300 X 100

d) compenso per festività determinato incrementando la voce a) della percentuale che si ricava dal rapporto tra i dieci giorni annui di festività nazionali ed infrasettimanali ed il divisore fisso 300 (10 / 300 x 100 = 3,33%);

e) compenso per mensilità aggiuntive, determinato incrementando la voce a) dell'8,33% per ciascuna mensilità.

B) Lavoratori retribuiti in misura fissa

Per i lavoratori retribuiti in misura fissa - invece - la retribuzione media giornaliera è uguale alla somma dei seguenti importi:

a) retribuzione ordinaria mensile divisa per 25;

b) compenso per lavoro straordinario percepito nel mese precedente diviso per 25 (oppure nella quindicina precedente diviso per 12,5);

c) compenso per ferie, riposi annui e mensilità aggiuntive, secondo gli stessi criteri indicati sub A).

C) Ricovero ospedaliero

L'art. 72 deI D.P.R. n. 1124/1965 dispone che l'Istituto assicuratore, in presenza di determinate condizioni, ha facoltà di ridurre l'indennità di 1/3 nel caso di ricovero in una casa di cura.

Integrazione a carico del datore di lavoro

L'entità dell'integrazione è stabilita dai contratti collettivi. Nel procedere alla liquidazione occorre provvedere alla "lordizzazione" dell'importo secondo quanto indicato a proposito dell'integrazione dell'indennità INPS per malattia. Analisi di un caso reale.

La prima cosa da analizzare, come per la malattia, è il cosiddetto 'primo certificato' medico di infortunio.

Questo certificato può essere emesso dal Pronto Soccorso di un Ospedale oppure dall'INAIL stesso (reparto di prima assistenza).

Qui sotto vediamo un 'primo certificato medico' relativo ad un infortunio occorso ad un operaio edile il 17 settembre 2003.

La conseguenza dell'infortunio è una inabilità temporanea dal lavoro (il caso più frequente naturalmente) e la prognosi è di giorni 7.

Essendo superiore a giorni 3, occorre immediatamente compilare la denuncia d'infortunio e fare 2 raccomandate con avviso di ricevimento: la prima alla sede INAIL dove ha sede l'azienda e la seconda alla Questura oppure al Commissariato di Polizia più vicino.

Alla copia che va all'INAIL deve essere sempre allegato il 'primo certificato medico' dell'unità sanitaria che ha erogato le prime cure (figura 1).

Da notare a metà del documento, in corrispondenza della prognosi, la dicitura "Inabilità temporanea assoluta al lavoro", la durata di giorni 7 (superiore a 3) e l'indicazione presunta della data di ripresa lavoro, il 24/9/2003.

Uno dei compiti più ardui, quando si deve compilare la denuncia d'infortunio, è proprio la seconda parte, quella relativa alla descrizione dei fatti e delle circostanze che l'hanno provocato e la natura e sede della lesione al corpo dell'infortunato.

Questo perchè i dati desumibili dal primo certificato sono quasi sempre poco leggibili, scarni e incompleti. Occorre quindi intervistare chi era presente all'infortunio o chi ha ricevuto in azienda la telefonata nella quale veniva spiegato l'accaduto.

Ma passiamo ora alla denuncia di infortunio vera e propria. La prima parte è raffigurata in figura 2: ovviamente i dati anagrafici sia del lavoratore infortunato sia dell'azienda sono stati oscurati.

Di particolare c'è soltanto la richiesta di indicare il codice ISTAT del Comune nel quale è avvenuto l'infortunio (che si puà trovare ad esempio su Wikipedia.it) ed anche del Comune ove ha sede l'azienda.

1. Sesso: M = MASCHIO; F= FEMMINA

2. Stato civile: 1 = CELIBE NUBILE ; 2 CONIUGATO; 3 = VEDOVO/A, ecc. (Le istruzioni sono sul retro del modulo)

3. Qui va indicato un codice che identifica il tipo di assicurato (A = Dipendente, B = Autonomo senza dipendenti, C= Autonomo con dipendenti, D = Coadiuvante familiare, E = Socio, F = Parasubordinato (es: Collaboratore a progetto), G = Lavoratore interinale)

4. Tipo rapporto di lavoro: 1 = indeterminato a tempo pieno, 2 intedeterminato a tempo parziale, ecc.

5. Indicare il codice qualifica: qui '05' sta per Operaio comune

La data sotto al punto 5 e a sinistra della denominazione del CCNL sta per la data del CCNL.

Particolarmente importante è la parte inferiore della prima pagina del modulo (si tratta di 2 pagine). In questa sezione vanno indicati i dati retributivi relativi agli ultimi 15 giorni di calendario precedenti la data di infortunio.

Può sembrare una stranezza, ma occorre proprio andarsi a prendere il foglio presenze (o il cartellino marcatempo) e confrontarli con l'ultima busta paga, anche se il periodo cade 'a cavaliere' di 2 mesi solari!

Il dato nr.6 è relativo al tipo di paga: oraria, giornaliera, mensile, ecc. qui è oraria. Inoltre occorre indicare nella casellina 'Ore sett' l'orario settimanale del dipendente (40 ore).

Il dato nr. 7 si riferisce alla paga oraria lorda (€ 7.51) valida nella quindicina. Se la paga dell'infortunato fosse mensilizzata, qui occorrerebbe indicare la retribuzione fissa lorda mensile tabellare.

Il dato numero 8 qui si riferisce all'importo in euro corrispondente a maggiorazioni per lav. festivo, mensa, trasporto, lav.notturno, ecc. occorsi nella quindicina precedente l'infortunio.

Il dato nr.9 si riferisce al numero di giorni di ferie annuali (qui: 20).

Il dato nr.10 è riservato all'indicazione della percentuale di accantonamento alla Cassa Edile (qui è il 18%, in altre parti d'Italia è il 10%, ecc.)

Il dato nr.11 può sembrare assolutamente incongruente e difatti lo è! L'INAIL vuole la somma di tutti i valori inseriti in questa sezione, anche se disomogenei tra loro! (Ore, Euro, Giorni di ferie, percentuali, ecc.)

In realta serve solo evidentemente per un controllo meccanografico sui dati inseriti. I valori di cui tiene conto l'INAIL per determinare l'importo dell'assegno spettante all'infortunato sono quelli indicati singolarmente e non il loro totale. Nella seconda pagina del modulo denuncia d'infortunio (figura 3) occorre indicare nell'ordine:

1. A chi deve essere inviata la somma per l'indennità di inabilità temporanea: al domicilio del lavoratore, al lavoratore presso l'impresa, al datore di lavoro. (Tenere presente che quando arriverà l'assegno occorrerà farlo passare in busta paga con una causale solo irpef per assoggettarla a ritenute fiscali).

2. La data e l'ora esatta dell'infortunio.

3. Quante ore erano passate dall'inizio del lavoro il giorno dell'infortunio.

4. Se l'infortunato ha abbondato subito il lavoro oppure no

5. Indicazione del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

6. Data in cui l'infortunato ha ricevuto il primo certificato medico

7. Descrizione dei fatti che hanno provocato l'infortunio (in che modo ?)

8. Dove è avvenuto l'infortunio?

9. Che tipo di lavorazione stava svolgendo l'infortunato?

10. Era il suo lavoro consueto? Risposta: SI oppure NO

11. Al momento dell'infortunio quale azione stava svolgendo il lavoratore?

12. Che cosa è successo di imprevisto che ha causato l'infortunio?

13. In conseguenza di ciò, cosa è avvenuto?

14. Il datore di lavoro era presente all'infortunio? (SI o NO)

15. Se NO ritiene che la descrizione dei fatti corrisponda a verità? (SI o NO)

16. Cognome, Nome, Indirizzo, Telefono di eventuali testimoni.

17. Tipo di lesione provocata dall'infortunio

18. Sede anatomica della lesione-

19. Data della denuncia

20. Timbro e Firma del Datore di lavoro.

--> "Caratteristiche dell'Infortunio sul lavoro indennizzabile"

L'articolo 2 del T.U. 1124/1965 fornisce una definizione piuttosto precisa dell'infortunio sul lavoro indennizzabile: "L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni".

In base a tale definizione tre sono gli elementi che caratterizzano l'infortunio sul lavoro indennizzabile: la causa violenta, l'occasione di lavoro e la lesione.

Per la verità la causa violenta e la lesione sono caratteristiche di qualsiasi infortunio, anche non lavorativo; il vero elemento che caratterizza l'infortunio sul lavoro indennizzabile, quindi, è l'occasione di lavoro.

a) La causa violenta è rappresentata da un fatto esterno che, agendo repentinamente sul corpo umano, provoca un'alterazione fisica o psichica dello stesso. La natura di tale fatto esterno può essere la più varia: meccanica, termica, tossica, virale, psichica, elettrica, energetica o da sforzo, ma in ogni caso l'azione deve risultare istantanea o quanto meno concentrata nel tempo.

b) Per quanto concerne la lesione non tutti gli infortuni vengono indennizzati ma solo quelli con conseguenze di una certa gravità; l'esclusione dall'indennizzo degli infortuni che provocano inabilità assoluta non superiore a 3 giorni tuttavia deve essere intesa come esclusioni dalle prestazioni di carattere economico da parte dell'INAIL; permane invece il diritto dell'infortunato alle prestazioni sanitarie;

c) L'occasione di lavoro, che, come si è visto, è la vera caratteristica distintiva dell'infortunio sul lavoro indennizzabile, merita un approfondimento.

Essa è rappresentata essenzialmente dal nesso di causalità che lega, con rapporto di causa ed effetto, l'attività lavorativa protetta e l'evento lesivo.

Tale rapporto non deve tuttavia essere necessariamente diretto, ma può anche essere indiretto: non per nulla la definizione legislativa usa l'espressione "occasione di lavoro".

Così, per esempio, potrà essere indennizzato come infortunio sul lavoro anche un evento che si sia verificato al di fuori dell'ambiente o dell'orario di lavoro, purchè sussista quel nesso di causalità al quale si è fatto riferimento: per esempio, l'infortunio "in itinere" determinato da rischio generico aggravato.

All'opposto potrebbe non essere ammesso all'indennizzo un infortunio pur avvenuto in orario e sul posto di lavoro ove quel nesso causale manchi (per esempio infortunio a seguito di rissa determinata da motivi privati non connessi con l'attività lavorativa).

Per altre informazioni cliccare il LINK --> : INAIL INFORTUNIO
[Modificato da magiadimaglia 14/11/2011 23:31]
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