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Il gratuito patrocinio.
Previsto dall’articolo 24 della Costituzione (“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”), il gratuito patrocinio consiste in un’assistenza legale gratuita – per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice – a chi non è in grado di sostenere le spese. Il pagamento di avvocati, consulenti e investigatori viene effettuato tramite il patrocinio a spese dello Stato, previsto per le cause civili e amministrative, quelle penali e del lavoro, i processi di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri e i ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.
Per poter accedere al beneficio è necessario che la propria capacità reddituale non superi i 10.628,16 euro (inteso come reddito imponibile annuo che risulta dall’ultima dichiarazione). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito deve comprendere i redditi di tutti i componenti della famiglia. Solo nei procedimenti penali, questo limite viene aumentato a 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. Si tiene conto del reddito singolo solamente quando gli interessi del richiedente siano in conflitto con quelli degli altri familiari.
Come richiederlo.
In ambito civile, la domanda di ammissione deve essere presentata presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del luogo dove ha sede il processo. In ambito penale, invece, la domanda va presentata presso l’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo: alla cancelleria del Gip se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva; alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione. In entrambi i casi, la domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato (con allegata la fotocopia di un documento di identità valido) oppure dal difensore, che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda.
Il limite per l’ammissione al gratuito patrocinio comprende non solo i redditi tassabili, ma anche le donazioni e gli aiuti economici dei parenti. Con la sentenza 2616/11, la Cassazione precisa che rilevano tutti i redditi percepiti dal soggetto, indipendentemente dal regime di tassazione a cui sono sottoposti.
Il reddito rilevante ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio non è costituito dal solo reddito imponibile, nell’ambito del quale non rientrerebbero le donazioni e gli aiuti economici dei parenti. Per la determinazione dei limiti di reddito ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, rilevano anche i redditi non assoggettati ad imposte sia perché non rientranti nella base imponibile, sia perché esenti, sia perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione, quindi anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa. Qualsiasi introito che un soggetto percepisca con caratteri di non occasionalità, confluisce nel formare il reddito personale, comprese quindi anche le erogazioni dei parenti a titolo di liberalità.