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(Assegno di disoccupazione - ASDI)
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via
sperimentale per l’anno 2015, l’Assegno di disoccupazione (ASDI),
avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI) di cui all’articolo 1 che abbiano
fruito di questa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre
2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione
economica di bisogno.
2. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono
prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei
familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima
al pensionamento.
3. L’ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei
mesi ed è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI
percepita, e, comunque, in misura non superiore all’ammontare
dell’assegno sociale,
4. Al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi
derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente
cumulati con l’ASDI nei limiti e secondo i criteri stabiliti con
il decreto di cui al comma 6.
5. La corresponsione dell’ASDI è condizionata all’adesione ad un
progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per
l’impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca
attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di 17
orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di
lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte
è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.