00 18/07/2012 17:05
Cosa è il pignoramento mobiliare

Pignoramento mobiliare significa il pignoramento di cose mobili in proprietà del debitore.
Attenzione: quando si presenta a casa l’ufficiale giudiziario il debitore ha l’ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell‘ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.

Se ciò non avviene, l’ufficiale giudiziario inizia il pignoramento mobiliare. Munito del titolo esecutivo e del precetto compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro (ad es. per pignorare l’automobile). Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l’esecuzione del pignoramento, l’ufficiale giudiziario può richiedere anche l’assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi (ad es. l‘auto del debitore è parcheggiata nel garage di un parente) l‘ufficiale giudiziario è munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.

L’ufficiale giudiziario stima e valuta – anche con l’aiuto di esperti – i beni pignorabili. Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell‘atto di pignoramento.


L’art. 514 da lei citato, al comma I punto 2)descrive come assolutamente impignorabili: l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; .

L’articolo prosegue precisando che sono tuttavia esclusi [fra gli oggetti assolutamente impignorabili n.d.r.] i mobili, meno i letti [che restano impignorabili n.d.r.], di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato

Sono pignorabili le cucine componibili, i salotti, i divani, le tv, gli impianti hifi, i pc e le stampanti non connesse ad attività professionale e molto altro.

Se vi siano cose di proprietà di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione all’ufficiale giudiziario. Inoltre è opportuno presentare fatture o altri documenti per provare che non appartengono al debitore.
L’ufficiale giudiziario può pignorare anche i beni di proprietà di terzi che si trovano nella casa del debitore
Se vengono pignorate cose appartenenti a terzi, il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcigli i danni. Il proprietario della cosa deve chiedere il creditore procedente di sospendere l’esecuzione forzata; se il creditore procedente non sospende l’esecuzione, l’unico rimedio per il vero proprietario è l’azione giudiziale.

(Autore Paolo Rastelli)