LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO

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magiadimaglia
00giovedì 7 luglio 2011 23:49
COME SCRIVERE LA DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO?

Gratuito patrocinio
ISTRUZIONI PER L’USO

1). Chi può proporre la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Tutti, cittadini italiani e non, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato quando si
trovano nelle seguenti condizioni:
• Nel processo penale:
i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato che ricoprano la veste di indagato,
imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente obbligato per l’ammenda.
• Nel processo civile:
1. i cittadini italiani;
2. gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
3. gli apolidi;
4. gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
Chi presenta la domanda deve pertanto essere nelle seguenti posizioni.
* Reddito
L'ammissione è riservata a chi è considerato non abbiente al momento della presentazione della domanda, e qualora tale condizione permanga per tutta la durata del processo.
Se l’interessato vive solo, la somma dei suoi redditi non deve superare 10.628,16 euro (il limite di reddito viene aggiornato ogni due anni ).
Si considerano tutti i redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) percepiti nell’ultimo anno, come lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc. Si tiene conto, inoltre, dei redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità
d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi.
Al contrario, si considera solo il reddito dell’interessato, se egli è in causa contro i familiari.
Nel giudizio penale: il limite di reddito è aumentato di 1.032,91 euro per ogni familiare convivente.
Indipendentemente dai limiti di reddito, il recente decreto legge del 20 febbraio 2009 n. 11 (cd. Decreto
Antistupro), ha previsto l'ammissione al gratuito patrocinio per la costituzione di parte civile delle
vittime dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (artt.
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale). La vittima di tali fattispecie di reato avrà quindi
accesso al patrocinio a spese dello stato senza dover autocertificare il rispetto dei requisiti reddituali
previsti dalla normativa generale (non avrà quindi bisogno di aver un reddito inferiore a euro
10.628,16)

Chi può sottoscriverla?

Esclusivamente l’interessato ovvero chi vuole beneficiare del patrocinio a spese dello stato. La sottoscrizione da parte dell’avente diritto è a pena di inammissibilità e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda.

La domanda di ammissione deve essere quindi solo scritta. Non è perciò ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.


2). Chi può presentare la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Dopo che l’interessato ha sottoscritto la domanda, il medesimo, o il suo difensore, può presentare la domanda o inviarla anche con raccomandata postale. Per la validità della domanda non si può farla inviare o depositare a soggetti diversi dall’avvocato incaricato della difesa con gratuito patrocinio, salvo che l’invio o il deposito non avvengano da parte dello stesso interessato.

3). Quando si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Prima dell’inizio del giudizio (processo) o durante il giudizio stesso, ma gli effetti decorrono solo dalla domanda: le attività di difesa giudiziale svolte prima della presentazione della domanda di ammissione resteranno perciò a carico dell’assistito e non potranno essere addebitate al patrocinio a spese dello stato.

4). A chi si presenta la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

Nei giudizi penali: la domanda va depositata alla cancelleria del giudice, oppure va presentata al giudice in udienza; la domanda va presentata invece al direttore del carcere, se l’interessato è detenuto o all’ufficiale di polizia giudiziaria, quando l’interessato è in detenzione domiciliare o in luogo di cura.

Negli altri giudizi (civile, amministrativo etc.): al consiglio dell’ordine degli avvocati cui è iscritto il legale cui si intende affidare la difesa.

5). Come si scrive la domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

La domanda deve contenere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l’indicazione del processo cui si riferisce; le generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e il codice fiscale del richiedente e dei familiari conviventi. Si deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che si è nelle condizioni di reddito richieste dalla legge e specificare il reddito totale. Occorre anche impegnarsi a comunicare le variazioni di reddito successive alla presentazione della domanda.

La mancanza di uno solo di questi elementi rende la domanda inammissibile. I cittadini di stati non appartenenti all’Unione europea, inoltre, devono indicare quali redditi possiedono all’estero.

La domanda deve essere firmata dall’interessato e la firma deve essere autenticata dall’avvocato o dal funzionario dell’ufficio che la riceve. Nei giudizi extrapenali: si devono anche descrivere i fatti e i motivi della causa che servono a valutarne la fondatezza, nonché le prove che si vogliono chiedere.

6). Quali documenti devono allegarsi alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio?

I cittadini italiani non devono allegare alcuna documentazione in quanto possono autocertificare l’esistenza dei requisiti di legge (vi sarà una successiva verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate).

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono allegare una certificazione del consolato del Paese d’origine che confermi la veridicità del reddito dichiarato, salvo il ricorso all’autocertificazione qualora si provi l’impossibilità di documentarlo.

I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea sottoposti a provvedimenti restrittivi della libertà personale possono produrre la certificazione consolare entro il termine di 20 giorni, anche tramite il difensore o un familiare. Successivamente alla presentazione della domanda, il giudice o il consiglio dell’ordine possono chiedere di provare la verità delle dichiarazioni con documenti scritti o, nel caso di impossibilità, con ulteriore autocertificazione.

7). In quanto tempo viene decisa l’ammissione al gratuito patrocinio?

Nei processi penali: l’ammissione è decisa immediatamente, se l’istanza è presentata in udienza, o entro dieci giorni dal momento della presentazione, negli altri casi. Il ritardo nella decisione comporta la nullità assoluta degli atti successivi.

Negli altri giudizi: l’ammissione è decisa entro dieci giorni dalla presentazione dell’istanza.

8). Cosa si deve pagare?
Nulla. Tutte le spese vengono pagate dallo Stato, saranno prenotate a debito, e non si deve pagare l’avvocato o il consulente tecnico. L’avvocato e i consulenti che chiedono l’anticipazione dei compensi
incorrono in grave sanzione disciplinare

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(a cura del sito www.avvocatogratis.com/ )

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