Assicurazione Sociale per l’Impiego : ASpi

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magiadimaglia
00domenica 16 dicembre 2012 21:46
1) Ambito di applicazione.

L’ambito di applicazione dell’ASpI è definito dall’art. 2, co. 2 della legge n. 92/2012, secondo cui sono inclusi nella nuova assicurazione tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata ex art. 1, co. 3, legge n. 142/2001 e successive modificazioni, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

1.1) Assicurati

Sono obbligatoriamente assicurati all’ASpI i lavoratori dipendenti appartenenti alle seguenti categorie:
dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato;
apprendisti;
soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001 (soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58, ecc.);
dipendenti a tempo determinato delle amministrazioni pubbliche ex art. 1, co.2, del D.lgs. n. 165/2001.

Sono altresì soggetti alla nuova assicurazione:

soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge in commento, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASpI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai predetti soci;

le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato, stante l’abrogazione ex art. 2, co. 69, lett. c., a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell’art.40 del RDL n. 1827/35, che escludeva tali categorie di lavoratori subordinati dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria.


1.2) Esclusioni.

Come innanzi detto, l’art. 2, co. 2 della legge di riforma, dispone l’esclusione dall’ASpI dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni.

Tale esclusione si fonda sulla sola circostanza che i dipendenti in argomento siano lavoratori a rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non essendo più richiesto, come nella previgente assicurazione DS, l’ulteriore requisito della c.d. stabilità d’impiego di cui al combinato disposto dell’art. 32, co. 1, lett. b), della legge n. 264/1949 e dell’art. 36, del D.P.R. n. 818/1957.

Sono, altresì, esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego i giornalisti professionisti e pubblicisti - iscritti all’Albo professionale - nonché i praticanti giornalisti - iscritti nell'apposito Registro - titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dal contratto nazionale di lavoro giornalistico, o che comunque comporti prestazioni riservate alla professione giornalistica ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in quanto agli stessi la tutela contro la disoccupazione involontaria è garantita da apposita assicurazione obbligatoria, sostitutiva dell’AGO, gestita dall’INPGI ai sensi della legge 9 novembre 1955, n. 1122.

L’assicurazione ASpI, inoltre, non riguarderà i religiosi, frati e monache che prestano attività lavorativa in favore degli Ordini e delle Congregazioni di appartenenza, nonché di terzi; i sacerdoti secolari che esplicano la loro attività di culto alle dipendenze di privati ed enti non concordatari (L. n. 392/1956), nonché i lavoratori subordinati a carattere stagionale di cui al D.Lgs. 25.7.1998 n. 286.

**************************************ASSICURAZIONE SOCIALE PER L’IMPIEGO (ASPI) vediamo adesso nel dettaglio come funziona:

– L’ASPI, destinata a sostituire l’indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti e di disoccupazione speciale edile, potrà essere applicata a tutti i lavoratori privati con contratto a tempo indeterminato e determinato, ai dipendenti della pubblica amministrazione a termine e finalmente anche ad artisti e apprendisti.

REQUISITI - I requisiti sono analoghi a quelli che oggi consentono l’accesso all’indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, cioè 2 anni di anzianità assicurativa e almeno 52 settimane di lavoro nell’ultimo biennio.

DURATA - Questo tipo di assicurazione ha una durata di 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età e di 18 per quelli con almeno 55 anni di età. Inoltre i periodi di lavoro inferiori a 6 mesi sospendono il trattamento, con ripresa alla fine del periodo di lavoro mentre quelli superiori a 6 mesi, in presenza dei requisiti contributivi, fanno ripartire il trattamento.

IMPORTO – Prevede un'indennità con un tetto a 1.119 euro, la quale si abbatte del 15% dopo i primi 6 mesi e di un ulteriore 15% dopo altri 6.

MINI-ASPI (trattamenti brevi) – Dal 2013 con la mini-ASPI viene del tutto modificato l’impianto dell’attuale indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. L’indennità non viene pagata l’anno successivo ma durante il periodo di disoccupazione e viene calcolata in maniera del tutto analoga a quella prevista per l’ASPI.

REQUISITI - Il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane mobili di contribuzione negli ultimi 12 mesi.

DURATA - La durata massima è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo. Inoltre è prevista la sospensione dell’erogazione del beneficio per periodi di lavoro inferiori a 5 giorni.

CONTRIBUZIONE – Si mantiene l’aliquota di copertura dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria pari a 1, 31% per i lavoratori a tempo indeterminato mentre sarà dell’1, 4% per gli altri. L’aliquota aggiuntiva non si applicherà ai lavoratori assunti in sostituzione di altri, ai lavoratori stagionali e agli apprendisti. Nel caso in cui il contratto divenga a tempo indeterminato, si avrà una restituzione pari all’aliquota aggiuntiva versata, con un massimo di 6 mensilità. Si ricorda che qualora fosse previsto, la restituzione avverrà al superamento del periodo di prova. A partire dal 2016, i datori e i lavoratori non tutelati dalla cassa integrazione dovranno finanziare lo strumento che consentirà loro, in caso di necessità, di usufruire di un sostegno al reddito.

CHI NON HA DIRITTO ALL'ASPI? - Non ha diritto al sussidio chi sconta una o più pene per reati di mafia, terrorismo, strage e eversione, mentre lo stesso diritto sarà perso anche da chi rifiuterà un'offerta di lavoro con uno stipendio superiore del 20% all'indennità.



Leggasi per maggiori dettagli la corcolare INPS :
www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20140%20del%2014-12-2012.htm&iIDDalPortale=&iI...
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