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Pensioni, i Precoci che entrano nella Quota 41

Ultimo Aggiornamento: 25/05/2017 22:01
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
25/05/2017 22:01

La Quota 41
Beneficio solo per chi ha lavorato almeno 12 mesi effettivi prima del 19° anno di età e risulti disoccupato, invalido o impiegato in attività particolarmente gravose.
Per agevolare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci, cioè coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, l'articolo 1, co. 199 della legge 232/2016 consente, a partire dal 1° maggio 2017, a coloro che si trovano in condizione di difficoltà di accedere alla pensione anticipata con uno sconto rispetto alle norme in vigore, introdotte nel 2012 dalla Legge Fornero.

Il predetto intervento normativo introduce un ulteriore canale di uscita a 41 anni di contributi, a prescindere dall'età anagrafica, nei confronti di quei soggetti che hanno lavorato prima dei 19 anni, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi e che risultino in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

gli interessati dovranno riconoscersi, inoltre, in almeno uno dei cinque seguenti profili di tutela:

a) siano lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;

b) siano lavoratori dipendenti o autonomi che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano lavoratori dipendenti o autonomi con una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

d) siano lavoratori dipendenti all’interno delle professioni indicate nella tavola sottostante che svolgono da almeno sei anni in via continuativa al momento del pensionamento attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. Si rammenta che a seguito dell'interpretazione autentica prevista dall'articolo 54 del Dl 50/2017 (manovra bis) le attività si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento con 41 anni di contributi le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione (qui ulteriori informazioni).

e) siano lavoratori dipendenti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (siano cioè lavoratori addetti a mansioni usuranti o lavoratori notturni, per dettagli si veda: lavori usuranti)......interesserà sia i lavoratori dipendenti del settore privato nonchè i dipendenti del pubblico impiego ed anche gli iscritti presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori Diretti)

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