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Indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” (alias disoccupazione requisiti ridotti)

Ultimo Aggiornamento: 24/01/2013 10:52
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18/12/2012 15:24

ASPI E MINI ASPI (ALIAS DS ORD. E REQ.RIDOTTI)
*************************************************************************************************Mini-ASPI: la prestazione sociale a favore dei lavoratori che hanno perso il lavoro

------------------------>Lavoratori interessati


Possono chiedere e ricevere la mini-ASPI i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di cooperative (non i lavoratori a progetto per i quali è prevista invece l’una tantum per i parasubordinati).

------------------------->Indennità sostituite


La mini-ASPI sostituisce l’indennità di disoccupazione a requisiti ridotti.

-------------------------->Decorrenza


Il trattamento mini-ASPI si applica a tutte le situazioni di disoccupazione createsi dal 1° gennaio 2013.

-------------------------->Requisiti per averne diritto


I lavoratori hanno diritto di ricevere la mini-ASPI se posseggono i seguenti requisiti:

* stato di disoccupazione, che è la dichiarazione del lavoratore, da rendere presso l’ufficio competente (che, se il servizio sarà attivato entro il 30/6/2013, potrà essere direttamente l’INPS a cui si presenta domanda per la mini-ASPI), di essere privo di lavoro ed immediatamente disponibile allo svolgimento di altra attività lavorativa
* involontarietà della disoccupazione, cioè non è possibile accedere alla mini-ASPI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore o di risoluzione consensuale del suo rapporto di lavoro, anche se ci sono delle eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante il periodo di maternità e risoluzione consensuale per trasferimento del dipendente ad altra sede di lavoro distante più di km 50 dalla sua residenza o nell’ambito della nuova procedura di conciliazione detta del “rito Fornero”)
* versamento di un minimo di contributi nell’ultimo anno, periodo calcolato andando indietro di un anno dal primo giorno di disoccupazione, durante il quale il lavoratore deve avere almeno 13 settimane di contributi (per una retribuzione erogata o dovuta non inferiore ai minimali settimanali)

------------------------->Importo da percepire


L’importo mensile della mini-ASPI è:

* il 75% della “Retribuzione media mensile”, se questa è pari o inferiore a 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat)
* la somma tra il 75% della “Retribuzione media mensile” fino al predetto importo di 1.180 ed il 25% della differenza, se la Retribuzione media mensile è maggiore di euro 1.180 per il 2013 (importo rivalutato annualmente sulla base dell’indice Istat)

Ove per il calcolo sopra indicato è:

Retribuzione media mensile =

[(Retribuzione da imponibile previdenziale degli ultimi 2 anni / numero totale delle settimane di contribuzione) x 4,33]

La mini-ASPI derivante dal suddetto calcolo è erogata al 100%.

Nel caso di pagamento della mini-ASPI per frazione di mese si riproporziona l’indennità giornaliera dividendola per 30.

Esiste un massimale al trattamento mensile che non può in nessun caso essere superato e la cui entità è comunicata annualmente mediante apposita circolare.

Se le operazioni descritte risultano troppo complicate, abbiamo creato per i nostri lettori uno specifico programma di calcolo in excel della mini-ASPI, in cui è sufficiente inserire la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 2 anni, le relative settimane di contribuzione ed il coefficiente di rivalutazione Istat per gli anni successivi al 2013.

--------------------->Durata


La durata della prestazione mini-ASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel lasso di tempo considerato.

------------------------->Modalità per richiederla


Il lavoratore deve fare domanda all’Inps in via telematica entro 2 mesi dalla data appresso indicata tramite CAF (in base alle diverse situazioni):

* 8° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro
* 8° giorno successivo la fine del periodo di maternità
* 8° giorno successivo la fine del periodo di mancato preavviso
* 38° giorno successivo la cessazione del rapporto di lavoro nell’eventualità di licenziamento per giusta causa
* giorno di definizione della vertenza sindacale o di notifica della sentenza giudiziaria

------------------------->Perdita del diritto


Il lavoratore perde il diritto a percepire la mini-ASPI quando:

* trova un nuovo lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni
* non è comunque più nella condizione di disoccupato
* raggiunge i requisiti per la pensione
* rifiuta di partecipare o non frequenta regolarmente le attività lavorative o di formazione/riqualificazione proposte dai servizi competenti
* rifiuta un’offerta di lavoro per la quale avrebbe percepito una retribuzione superiore almeno del 20% all’importo lordo della mini-ASPI
* esercita un’attività in proprio, d’impresa o di lavoro autonomo, senza averne data previa comunicazione all’Inps
* acquisisce il diritto al trattamento ordinario di invalidità (ma, in questo caso, egli può optare per la mini-ASPI)

------------------------>Sospensione e riduzione della prestazione (quando si trova un nuovo lavoro)


Se il lavoratore trova un nuovo lavoro temporaneo di durata non superiore a 5 giorni, il pagamento della mini-ASPI è sospeso d’ufficio.
La corresponsione della mini-ASPI riprenderà successivamente, per il periodo residuo ancora spettante.

Nel caso il lavoratore inizi a svolgere un’attività in proprio, d’impresa o professionale, va fornita comunicazione all’Inps entro un mese dal suo inizio, affinché l’Istituto previdenziale possa ridurre la mini-ASPI di un importo pari all’80% del reddito annuo previsto dall’attività.

------------------------>Contributi previdenziali figurativi, assegni per il nucleo familiare e tassazione


Durante il periodo di pagamento della mini-ASPI al lavoratore sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi utili alla pensione.

Nello stesso periodo il lavoratore ha diritto anche all’assegno per il nucleo familiare, qualora ne abbia i requisiti.

Il trattamento mini-ASPI è considerato ai fini fiscali come reddito di lavoro dipendente e pertanto è assoggettato all’Irpef ordinaria, con applicazione quindi della ritenuta fiscale ad ogni pagamento mensile.

Possibilità di percepirla in unica soluzione (quando si intraprende una nuova attività d’impresa)


E’ prevista la possibilità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, di riscuotere la mini-ASPI in unica soluzione (anziché mensilmente), a condizione che il lavoratore interessato utilizzi tale capitale per intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo o per associarsi in cooperativa.

Le modalità di questa importante agevolazione saranno definite in un successivo decreto ministeriale di attuazione.

************************************************************************************************************ ( per coloro che hanno maturato i requisite nel 2012 esiste la procedura transitoria "MINI ASPI 2012)*************************************************************




**********************Indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012”.

A seguito dell’abrogazione dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti per mezzo dell’articolo 2, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92 che ha introdotto la mini-ASpI tutti coloro che pur avendo maturato i requisiti per la vecchia indennità non avrebbero comunque accedervi per diverse motivazioni, saranno coperti del tutto eccezionalmente da questa indennità transitoria, che avrà ha come riferimento i requisiti assicurativi e contributivi dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni normative relative alla indennità di disoccupazione denominata mini-ASpI.
Per distinguerla dalla mini-ASpI, sarà individuata quindi come “mini-ASpI 2012″.
La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1 aprile 2013 sono festivi).
L’indennità sarà riconosciuta al cittadino che ne faccia richiesta qualora abbia maturato i vecchi requisiti richiesta per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, cioè anzianità assicurativa di due anni (quindi almeno un contributo utile versato prima del 1 gennaio 2011), almeno 78 giornate di lavoro e indipendentemente dallo stato di inoccupazione del lavoratore richiedente.
L’indennità invece sarà pari a quella della mini-ASpI, 75% della retribuzione di riferimento, calcolata in base alla nuova normativa, ma per evitare sovrapposizioni di liquidazioni di prestazioni di uguale natura ma differente disciplina, la liquidazione della prestazione avverrà in un’unica soluzione e non mensilmente.
Inoltre il messaggio precisa che nel caso di presentazioni di mini-ASpI nel corso del 2013 si terrà conto anche dei periodi di contribuzione utilizzati per il calcolo della “mini-ASpI 2012″.
E’ importante sapere che nel caso in cui venga presentata nel periodo previsto una domanda “mini-ASpI 2012” successiva ad una domanda mini-ASpI, la Sede dovrà provvedere a:
* interrompere la liquidazione e/o il pagamento della mini-ASpI;
* liquidare in via prioritaria la “mini-ASpI 2012”;
* riliquidare la mini-ASpI da cui saranno detratti i periodi contributivi utilizzati per la “mini-ASpI 2012” ;
* provvedere al recupero di eventuali somme pagate in eccedenza su una delle prestazioni.

***********************************Si ricorda infine che:

gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato sono esclusi dall’intera disciplina delle nuove indennità ASpI e mini-ASpI;

per i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione “mini-ASpI 2012” sono riconosciuti d’ufficio i contributi figurativi;

resta confermato il diritto all’assegno per il nucleo familiare;

l’inoltro delle domande in via telematica tramite tutti i canali previsti (patronati, portale web INPS – servizi on line per il cittadino, contact center multicanale) e le procedure per le Sedi per l’acquisizione, l’istruttoria e il calcolo saranno a disposizione dal 1 gennaio 2013.
[Modificato da magiadimaglia 24/01/2013 10:52]
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