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Decadenza, sospensione e riduzione dell’Aspi

Ultimo Aggiornamento: 28/12/2012 20:18
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28/12/2012 20:18

Casi di decadenza dell’Aspi e Mini-Aspi.
L’indennità di disoccupazione Aspi, ed anche la Mini Aspi con requisiti ridotti, consentono al lavoratore di percepire un assegno mensile a sostengo del reddito nel periodo di disoccupazione. Aldilà della durata della prestazione, che può essere di 8 mesi o 12, oppure per un periodo inferiore nel caso della Mini Aspi, è bene capire quali sono i casi in cui si perde il diritto all’indennità, visto che al verificarsi di alcuni eventi decade come diritto per il lavoratore.

Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo (quindi a partire da quella data), nei seguenti casi:

perdita dello stato di disoccupazione;
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi;
inizio di un’attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la comunicazione all’Inps del reddito anno che si presume di avere dall’attività stessa;
raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o la pensione anticipata;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione Aspi o Mini-Aspi.
L’interruzione si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con conseguente obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire oltre la data del verificarsi dell’evento interruttivo. Quindi l’Inps interrompe l’erogazione in quella data e tutto ciò che ha erogato successivamente lo richiede come rimborso al lavoratore.

La circolare n. 142 del 18 dicembre 2012 dell’Inps indica anche altre ipotesi di decadenza:

il rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti;
la non accettazione di una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all’importo lordo dell’indennità cui si ha diritto.
Queste due ipotesi, come precisa la circolare, si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

Si precisa inoltre che la riforma ha espressamente abrogato la norma che disciplinava la decadenza dalle prestazioni a sostegno del reddito nel caso di rifiuto di una offerta di un lavoro con inquadramento in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

Nuova attività lavorativa durante l’indennità di disoccupazione Aspi
Sospensione dell’Aspi per nuovo contratto di lavoro subordinato.
La fruizione dell’indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione. In caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l’indennità è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, fino ad un massimo di 6 mesi. Non è più obbligatorio l’utilizzo del modello DS56 bis per la comunicazione di una nuova occupazione all’Inps, che comunque sarà mantenuto per le altre comunicazioni utili e previste dalla nuova normativa.

Individuazione dei 6 mesi. Per l’individuazione del periodo di sospensione dell’erogazione dell’indennità di disoccupazione Aspi con requisiti ordinari si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate dal lavoratore.

La ripresa dell’erogazione dell’Aspi.
Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa. La sospensione e la ripresa della prestazione avvengono d’ufficio e che a tal fine, come già previsto per l’indennità di mobilità, è ininfluente l’eventuale cessazione anticipata per dimissioni del lavoratore.

Attività lavorativa superiore a 6 mesi.
Per i periodi lavorativi superiori a 6 mesi, una volta cessato il nuovo rapporto e in presenza dei requisiti richiesti, l’Aspi spetta nuovamente al lavoratore senza più alcun collegamento al trattamento percepito precedentemente. In sostanza si può richiedere una nuova Aspi ma non riprendere quella sospesa per nuovo lavoro. Superati i 6 mesi, la sospensione diventa interruzione definitiva, insomma.

Contributi nuovo lavoro e requisiti per l’Aspi o Mini Aspi.
La legge prevede che nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento di indennità ASpI e mini-ASpI, quindi rientrano nel calcolo relativo ai requisiti necessari per le due indennità.


Indennità di disoccupazione Aspi e lavoro occasionale di tipo accessorio
L’indennità di disoccupazione Aspi, essendo una prestazione a sostegno del reddito nei periodi di disoccupazione involontaria, può decadere dal diritto del lavoratore anche nel caso di un ricorso al lavoro accessorio, essendo comunque garantita sia un’occupazione che un reddito al lavoratore dall’impiego nei lavori occasionali. Però la particolarità della tipologia di lavoro di cui trattasi, con la sua natura occasionale e con reddito percepito spesso di modesta entità, impone all’ente previdenziale un trattamento particolare del caso relativo al lavoro accessorio durante la percezione dell’indennità Aspi o Mini Aspi.

Sul lavoro accessorio, tra l’altro, ci sono un paio di premesse da fare: La legge Fornero, la n. 92 del 2012, ha stabilito che per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

Inoltre, fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anch’essi rivalutati annualmente.


Fino a 3.000 euro di reddito non si perde l’Aspi. Tenuto conto delle variazioni di cui sopra che hanno liberalizzato il lavoro accessorio riguardo i settori di attività ma limitato il compenso annuo percepibile dal lavoratore, il Ministero del Lavoro ha chiarito in merito al lavoro accessorio: per l’anno 2013 le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

Quindi coloro che percepiscono l’indennità di disoccupazione Aspi o Mini Aspi possono ricorrere al lavoro accessorio fino a 3.000 euro annui senza rischiare di perdere l’indennità. L’unica differenza è che l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Lavoro autonomo, riduzione all’80% del reddito e perdita indennità Aspi
Oltre ai lavoro dipendente, che causa una sospensione dell’Aspi ordinaria fino a 6 mesi, oltre al possibile lavoro accessorio da parte del lavoratore beneficiario dell’Aspi, può capitare che quest’ultimo stipuli un contratto a progetto durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione Aspi, oppure intraprenda un’attività lavorativa di tipo autonomo.

In caso di svolgimento di attività lavorativa sia in forma autonoma che parasubordinata, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto beneficiario deve informare l’Inps entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Se non effettua la comunicazione all’ente previdenziale, come abbiamo visto, c’è la decadenza del diritto all’Aspi.

La conservazione dello stato di disoccupazione si ha quando il lavoratore ha un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione fiscal ossia redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati non superiori a 8.000 euro, oppure redditi da impresa o come professionista non superiori a 4.800 euro.

Riduzione Aspi per lavoro autonomo.
Nel caso in cui il lavoratore svolga un lavoro autonomo, dal quale derivi un reddito inferiore al limite stabilito ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, la misura della riduzione è pari all’80% del reddito che il lavoratore prevede di percepire dalla nuova attività autonoma. L’80% dei proventi preventivati va rapportato al tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

L’autodichiarazione relativa al reddito.
La riduzione di cui al periodo precedente è conguagliata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. nei casi di esenzione dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, è richiesta al beneficiario un’apposita autodichiarazione concernente i proventi ricavati dall’attività autonoma da presentare all’Istituto.

Qualora nel corso del periodo di godimento delle indennità il lavoratore, per qualsiasi motivo, ritenesse di dover modificare il reddito dichiarato, dovrà presentare una nuova dichiarazione “a montante” cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

Anticipazione dell’indennità Aspi per lavoro autonomo.
Un’altra possibilità per il lavoratore è quella di richiedere l’anticipo dell’indennità. La circolare Inps n. 142 del 2012 stabilisce infatti che in via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per la definizione delle eventuali richieste di anticipazione è necessario attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che dovrà determinare limiti, condizioni e modalità per l’attuazione delle disposizioni della legge di riforma.


Antonio Barbato
Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza,





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