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Il congedo di paternità obbligatorio di un giorno e facoltativo per altri due continua

Ultimo Aggiornamento: 08/01/2013 17:36
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Sesso: Femminile
08/01/2013 17:36

La riforma lavoro ha introdotto il congedo di paternità obbligatorio di un giorno, spettante al padre lavoratore entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, e quello facoltativo di altri due giorni in sostituzione della madre durante il periodo di astensione obbligatoria. Durante le assenze ci sarà una indennità giornaliera Inps del 100% della retribuzione.
Necessaria una comunicazione al datore.

Il congedo di paternità obbligatorio.
Con i commi da 24 a 26 dell’art. 4 della legge n. 92 del 2012 sono stabilite misure sperimentali in favore della maternità e paternità: “Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno”.

Il congedo facoltativo per il padre.
Inoltre è previsto che “entro il medesimo periodo (di cinque mesi), il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni, anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima”.

Si tratta di una misura inferiore rispetto a quella di cui si parlava, ossia tre giorni di congedo di paternità obbligatorio. Con la riforma del lavoro il congedo è diventato di un giorno obbligatorio più altri due facoltativi. La misura, anche se la legge non lo specifica, è estesa anche alle adozioni o gli affidamenti preadottivi, lo precisa il D.M. 22 dicembre 2012 all’art. 1 comma 5.

Il congedo di paternità obbligatorio ed il congedo facoltativo del padre non possono essere frazionati ad ore, quindi devono essere fruiti per l’intera giornata.

Il D.M. 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro ha decretato anche una serie di articoli in materia di fruizione del congedo del padre. L’art. 1 del Decreto Ministeriale prevede che:

Il congedo di paternità obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso;
La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell’art. 4 comma 24, lettera a) della legge n. 92 del 2012, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale di congedo post partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre:
Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporaneamente all’astensione della madre.
Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, ossia in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo al padre.
La disciplina relativa al congedo obbligatorio e facoltativo del padre previsto dalla riforma Fornero si applica alle nascite avvenute a partire dal 1 gennaio 2013.

Il congedo obbligatorio di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre ed è fruibile durante tale periodo. Mentre il congedo facoltativo, della durata massima di due giorni, anche continuativi, è fruibile dal padre in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre. Viene infatti ridotto di uno o due giorni il periodo di congedo a lei spettante, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum. E’ per questo che il padre può fruire del congedo facoltativo anche durante l’astensione della madre (quindi assenti entrambi da lavoro).



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