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TFR GARANTITO in caso di fallimento dell'azienda...

Ultimo Aggiornamento: 02/10/2011 15:43
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
02/10/2011 15:43

Buona sera,La mia vecchia azienda ha chiuso ad ottobre del 2008 ed io insieme ad altri ragazzi avanziamo ancora alcuni stipendi e TFR. Sapendo dei problemi del titolare gli abbiamo lasciato il tempo di riprendersi, ma adesso l'Equitalia stà ipotecando tutto, possiamo in qualche modo essere creditori privilegiati, mi pare si dica così, rispetto ad Equitalia, Come ci dobbiamo muovere per tutelare i nostri diritti? Grazie

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Il primo passo che il lavoratore creditore deve compiere per salvaguardare i propri diritti è la presentazione al giudice fallimentare di un ricorso per l'ammissione al passivo ai sensi dell'art. 93 Legge Fallimentare. In questo modo il lavoratore rivendica tutti i crediti vantati nei confronti del fallito ed il giudice fallimentare decide sulla sussistenza e sull'ammontare degli stessi (l'insieme delle domande di ammissione al passivo andrà a formare lo stato passivo del fallimento).
I crediti nascenti dal rapporto di lavoro sono privilegiati rispetto ad altri nella ripartizione dell'attivo ricavato dalla liquidazione del patrimonio dell'impresa fallita.
L'esperimento, da parte del singolo lavoratore, dell'esecuzione forzata per la realizzazione dei propri crediti di lavoro, previsto dall'art. 2, quinto comma, della L. n. 29 maggio 1982, n. 297, e dall'art. 2, secondo comma, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, nei confronti del datore di lavoro inadempiente costituisce, in linea di principio, un presupposto necessario per poter richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps.

Il diritto del lavoratore di ottenere dall’Inps, in caso di insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del Tfr a carico dello speciale Fondo di cui mall’art. 2 L. 29/5/82 n. 297, ha natura di credito a una prestazione previdenziale, diritto che si perfeziona al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge.
In caso di fallimento del datore di lavoro, il Fondo di Garanzia gestito dall’Inps è tenuto a corrispondere il trattamento di fine rapporto con gli interessi nella misura legale ed il risarcimento del maggior danno – senza necessità che il lavoratore assolva l’onere di allegazione e di prova di cui all’art. 1224, comma 2, c.c. – con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Il diritto del lavoratore a ottenere dell'Inps, in caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico dello speciale fondo di cui all'art. 2 l. 297 del 1982 presuppone, oltre che la dichiarazione di insolvenza dello stesso datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo fallimentare.
Il Fondo di garanzia istituito presso l'Inps è tenuto a corrispondere oltre alla somma capitale dovuta per Tfr ed ultime 3 mensilità, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria
Il termine di prescrizione di un anno stabilito dall'art. 2, comma 5, D.Lgs. n. 80/92 per far valere nei confronti del Fondo di Garanzia dell'Inps i crediti di lavoro diversi dal TFR, nel caso di fallimento del datore di lavoro, decorre da quando il diritto verso il Fondo è sorto e quindi poteva essere fatto valere ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, L. n. 297/82 applicabile per l'espresso richiamo di cui al comma 3 dello stesso art. 2, D.Lgs. n. 80/92.

FONDO DI GARANZIA
l' art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l' Inps il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" - esteso col dl 80/92 alle
ultime retribuzioni
(artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5) - avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest' ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori subordinati, cessati dal lavoro, o loro aventi diritto. (art.2120 c.c.)
Col dlgs 19/8/2005 n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell' Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002 sono state regolamentate anche le situazioni "transnazionali".
In virtù della L. 88/89, il Fondo di Garanzia è confluito nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti.

Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.
DOMANDA :
Presentazione (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)
· DOVE:presso la sede Inps del territorio di residenza, sugli appositi modelli reperibili in tutte le sedi e le agenzie Inps e sul sito internet www.inps.it/Modulistica/compila.asp nella sezione Prestazioni a sostegno del reddito sotto la voce:
Domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR di cui all' art.2 L. 297/82 e/o dei Crediti di lavoro di cui all' art. 2 Dlgs 80/92 - TFR/cl (SR50)
· QUANDO:
DOPO la cessazione definitiva del rapporto di lavoro, sempre che sia stato depositato lo stato passivo
· Documentazione da allegare (circ. 122 del 31/5/1993 p.4.1;p.4.2 Circ. n. 74 del 15/07/2008)
· Copia di un documento di identità personale, se la domanda non è firmata in presenza di un funzionario dell'Istituto
· Mod. TFR 3/bis (cod.SR52) compilato in tutte le parti, timbrato e firmato dal Commissario Straordinario, che, essendo anche sostituto d'imposta, è tenuto alla sua compilazione (L.248/2006)ATT: dall'importo complessivo del TFR maturato, va scorporata ed indicata in apposita sezione del mod. TFR3/bis, la quota accantonata ai fondi di previdenza complementare (fondo di tesoreria compreso.)
· Copia autentica dello stato passivo (anche per estratto) con decreto di esecutività. La copia autentica deve avere il timbro di congiunzione del tribunale tra le pagine. Nel caso il creditore si sia insinuato tardivamente, la copia autentica del decreto di ammissione tardiva
· Copia dell' istanza di ammissione allo stato passivo
· Attestazione della Cancelleria del Tribunale di non opposizione e impugnazione (anche in caso si insinuazione tardiva) del credito, eventualmente sostituibile con analoga dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale.
· ESECUZIONE INDIVIDUALE
Procedimento mediante il quale il lavoratore mira ad ottenere in via forzata il soddisfacimento del credito.
Per procedere all' esecuzione forzata, l' avente diritto deve essere munito di titolo esecutivo e di una speciale intimazione ad adempiere che si dice precetto.
La procedura prosegue con il pignoramento dei beni del debitore (mobiliari e immobiliari) e con l' eventuale vendita dei suddetti beni , il cui ricavato verrà distribuito tra i creditori privilegiati.
Qualora il ricavato della vendita risulti insufficiente, interviene il Fondo di Garanzia.

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L’ATTO DI INTERVENTO TEMPESTIVO DEL CREDITORE IN PROCEDURA ESECUTIVA
(c.P.C. ART. 499 e 525)
Tribunale di ……………………………
ATTO DI INTERVENTO
Nella procedura esecutiva n°…………….. R.G.E. promossa da………….. con l’Avv…… contro………………….. con l’Avv……………….
Premesso
· Che il Sig………………. residente in…………………. ed elettivamente domiciliato nello Studio dell’Avv……………………. in……………….via………………..n°………….., che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce al presente atto, è creditore privilegiato di………………… per la somma di €…………………. in forza di……………..(indicare il titolo), regolarmente trascritto sui Pubblici Registri;
(oppure)
· Che contro il medesimo debitore è pendente la procedura esecutiva sopra indicata, e che è stata fissata per l’autorizzazione alla vendita (o per l’assegnazione) l’udienza del………….;
· Che intende intervenire nella procedura sopra indicata.
Tutto ciò premesso il Sig……………… a mezzo del sottoscritto Avvocato, intervenendo nella procedura esecutiva sopra indicata,
chiede
di partecipare, in via privilegiata alla distribuzione della somma che verrà ricavata dalla vendita.
………………,lì……………….. Firma Avvocato………………….
Procura alle liti

Depositato in Cancelleria il……………. Firma Cancelliere…………………………………………….

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