Salve, volevo porvi un quesito la mia ragazza ha lavorato prima di essere licenziata per 50 settimane, ha presentato domanda di disoccupazione ordinaria che è stata accetta avendo già lavorato anche nelgi anni precedenti, durante la disoccupazione ordinaria che scade questo mese la mia ragazza è rimasta incinta,siamo riusciti a fare richiesta di maternità anticipata a rischio 2 mesi fà interrompendo la disocuppazione, a ottobre entrarà nel settimo mese e quindi entrerà in maternità regolare per 5 mesi, questo periodo di maternità essendo stata contratta in disoccupazione le verrà riconosciuto come contributi per il raggiungimento delle 52 settimane per riavere nuovamente la disoccupazione ordinaria subito dopo la maternità????
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Gentile utente,
Possono essere accreditati, a domanda, i contributi figurativi, per la durata corrispondente a quella dell’astensione obbligatoria (congedo di maternità), anche per i periodi maternità che si sono verificati al di fuori di un rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.
La possibilità di accredito dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro è stata introdotta dall’art. 14, comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed era limitata agli eventi che si fossero verificati successivamente al 1.1.1994 e che l’assicurato potesse far valere 5 anni di contributi versati per effettiva attività lavorativa (Circ. 167 del 13.6.1995).
Il Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (entrato in vigore il 27.4.2001) ha disposto:
all’art. 86, comma 2 lett. j), l’annullamento della norma prevista dall’art. 14, comma 3, del D.Lvo 503 del 30.12.1992;
all’art. 25, comma 2, la possibilità di riconoscere "figurativamente" i periodi di maternità intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro a condizione che il lavoratore possa far valere almeno 5 anni di contributi versati per attività lavorativa subordinata.
I PERIODI ACCREDITABILI
Il diritto all’accredito ed al riscatto di cui agli art. 25, comma 2, e 35, comma 5,del decreto legislativo n.151/2001, dovrà essere riconosciuto prescindendo dalla collocazione dell’evento e dal fatto che, antecedentemente o successivamente al periodo oggetto di domanda, sia stata svolta attività lavorativa in settori che non prevedevano o non prevedano l’accredito figurativo o il riscatto per maternità.
Sussistendo tutti gli altri requisiti richiesti il numero di settimane da accreditare per i periodi corrispondenti all’estensione obbligatoria per maternità verificatasi fuori dal rapporto di lavoro, anche antecedenti al 1972,
è pari a n. 22 (due mesi precedenti e tre successivi al parto) indipendente dalla tipologia di lavoro svolto prima o dopo l’evento (circ. n.100 del 14.11.2008 e msg. n.8762 del 17.04.2009).