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LA DISOCCUPAZIONE PER GLI APPRENDISTI

Ultimo Aggiornamento: 02/03/2011 16:16
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Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
02/03/2011 16:16

Buon giorno, volevo chiedere :
ho prestato servizio per almeno 2 anni con contratto a tempo determinato come "apprendista" cameriere e sono stato licenziato per riduzione del personale, ho diritto all'indennità di disoccupazione?Grazie.
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La Legge N° 2 del 28/01/2009 ha introdotto una nuova tutela, destinata in via sperimentale per il triennio 2009-2011 agli apprendisti. Questo trattamento è indirizzato ai lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legge N° 185 del 29/11/2008
spetta:
agli apprendisti licenziati
agli apprendisti sospesi
per crisi aziendale o occupazionale

ATTENZIONE: il lavoratore apprendista licenziato deve fornire ai Centri per l’impiego la dichiarazione di "immediata disponibilità" allo svolgimento di attività lavorativa o ad un percorso formativo di riqualificazione professionale. (D.l. n. 297 del 19/1/2002) e comunicare all'I.N.P.S. l'avvenuta dichiarazione dello stato di disoccupazione all'atto della presentazione della domanda.
il lavoratore apprendista sospeso deve fornire all'I.N.P.S. la dichiarazione di immediata disponibilità ad un percorso formativo di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda.

REQUISITI

Per questa tipologia di prestazione non è necessario che i lavoratori siano in possesso dei requisiti generalmente indispensabili al trattamento di disoccupazione ordinaria, (cioè almeno un biennio di anzianità assicurativa, ed almeno 52 settimane utili nel biennio di contribuzione), ma per aver diritto a questa prestazione i requisiti essenziali sono:
tre mesi di servizio prestato presso l'azienda interessata alla crisi aziendale o occupazionale al momento della sospensione o del licenziamento;
essere in possesso della qualifica di apprendista al 29/11/2008, data di entrata in vigore del decreto legge N° 185 del 29/11/2008 (convertito con modificazioni dalla Legge 2/2009);
Intervento integrativo a carico degli Enti bilaterali con i quali è stata firmata la convenzione (qualora gli Enti bilaterali non abbiano sottoscritto alcuna convenzione, i lavoratori potranno accedere alla CIG in deroga se sospesi, oppure alla mobilità in deroga se licenziati).
LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'I.N.P.S., entro 68 giorni dal licenziamento.
In caso di sospensione la domanda dovrà essere presentata all'I.N.P.S. entro 20 giorni dall'inizio della sospensione stessa, qualora la domanda venga presentata successivamente ai 20 giorni la prestazione decorrerà dalla data di presentazione della domanda.
La domanda in caso di sospensioni frazionate sarà unica, anche se il lavoratore riprenderà attività lavorativa per un periodo consecutivo superiore a cinque giorni. (Circ. n° 73 del 26/05/2009).

CRISI AZIENDALE E OCCUPAZIONALE

L' indennità spetta ai lavoratori sospesi per mancanza di lavoro (per un massimo di 90 giornate) (Circ. 39 del 6/3/2009), a condizione che la sospensione sia stata causata dalle seguenti situazioni aziendali, che devono riferirsi a fattispecie di carattere transitorio o temporaneo, (Circ. 73 del 26/05/2009) :
crisi di mercato, comprovata dall'andamento negativo ovvero involutivo degli indicatori economico finanziari aziendali complessivamente considerati;
mancanza di lavoro, di commesse o di ordini;
mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dell'azienda o da inerzia del datore di lavoro;
eventi improvvisi quali; incendio, calamità naturali, condizioni metereologiche incerte;
sospensioni o contrazioni dell'attività lavorativa, in funzione di scelte economiche, produttive o organizzative dell' impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
ritardati pagamenti oltre i 150 giorni in caso di appalti o forniture presso la Pubblica Amministrazione.
IL CALCOLO DELL'INDENNITÀ

DURATA

La durata della prestazione è stabilita in 90 giorni massimi, frazionabili, durante l'intero periodo del contratto di apprendista.
La durata può essere inferiore alle 90 giornate nei seguenti casi:
Il contratto di apprendista ha una scadenza precedente alla durata massima della disoccupazione. ( L'indennità potrà essere erogata sino alla data di scadenza del contratto)
l'apprendista si rioccupa, e quindi la prestazione viene sospesa.
APPRENDISTI SOSPESI

Anche per gli apprendisti sospesi per crisi aziendale o occupazionale i requisiti essenziali per aver diritto alla prestazione sono quelli previsti per i lavoratori apprendisti licenziati.
La durata della prestazione di disoccupazione per gli apprendisti sospesi per crisi aziendale o occupazionale sarà massimo 90 giornate, anche frazionabili, (con turnazioni articolate vuoi settimanalmente che giornalmente. (Circ. 39 del 6/3/2009).
La domanda, così come la disponibilità ad un percorso formativo, in caso di sospensioni frazionate, sarà unica, anche se il lavoratore riprenderà attività lavorativa per un periodo consecutivo superiore ai cinque giorni.(Circ. n° 73 del 26/5/2009).
Nel caso di lavoratori sospesi, il datore di lavoro è tenuto a comunicare alla Sede territorialmente competente dell' I.N.P.S. la sospensione dell'attività lavorativa indicando i nomi dei lavoratori sospesi e la motivazione della sospensione e l'impegno di fare ricorso all'utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga solo dopo aver esaurito i periodi di tutela di cui alla lettera da a) a c) del citato comma 1, in caso di sospensione articolata in turnazioni settimanali e/o giornaliere la dichiarazione del datore di lavoro sarà unica.
I lavoratori sospesi sono tenuti a fornire all'I.N.P.S. la dichiarazione, di immediata disponibilità ad un percorso formativo di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda, in caso di sospensione articolata in turnazioni settimanali e/o giornaliere la dichiarazione sarà unica.

PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps.

L’interessato deve indicare sulla domanda una delle seguenti modalità:
bonifico bancario o postale;
allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore tramite:
il documento di riconoscimento;
il codice fiscale;
la consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all’interessato tramite posta.
N.B.: Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicate le coordinate bancarie o postali (IBAN).

PRESTAZIONI ACCESSORIE

I lavoratori che percepiscono l'indennità di disoccupazione possono richiedere gli assegni al nucleo familiare, purché ne abbiano i requisiti. I requisiti previsti sono gli stessi dei lavoratori dipendenti.

CUMULABILITA'

L'indennità è cumulabile con:
pensioni indirette;
pensioni di guerra;
invalidità civile;
assegno sociale;
rendite da infortunio;
pensioni erogate da stati esteri non convenzionati;
pensioni privilegiate per infermità a causa di servizio militare obbligatorio di leva.
CESSAZIONE

Il pagamento cessa quando il disoccupato:
ha percepito tutte le giornate di indennità:
viene avviato ad un nuovo lavoro ovvero inizia un’attività in proprio;
quando vengono meno le condizioni di cui alla dichiarazione di immediata disponibilità ai fini della concessione della prestazione;
diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (assegno di invalidità) (D.L. 478/1992).
rifiuti un lavoro congruo
rifiuti di partecipare ad un percorso di riqualificazione professionale ovvero non vi partecipi regolarmente senza adeguata giustificazione.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

periodi indennizzati vengono coperti da contribuzione figurativa e l'accredito dei contributi avviene d'ufficio. Il numero delle settimane da accreditare figurativamente si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 7, arrotondando la eventuale rimanenza per eccesso
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