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CONTRATTO A PROGETTO E PENSIONE....

Ultimo Aggiornamento: 02/07/2010 17:22
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Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
02/07/2010 17:22

Buona sera, una domanda, con il contratto a progetto risulto occupata? ed ho diritto alla pensione? Grazie
   

Il 'lavoro a progetto' prende il posto, con l'esclusione di alcune categorie di lavoratori, delle 'collaborazioni coordinate e continuative' ed è ancorato ad un progetto o programma di lavoro o fase di esso, determinato dal committente e indicato con precisione nel contratto. 
 Il lavoratore a progetto
 E' un lavoratore autonomo cui l'azienda committente affida la realizzazione di un determinato progetto o programma di lavoro. Egli può gestire tale progetto o programma di lavoro autonomamente, anche se nel rispetto del coordinamento con le esigenze di organizzazione dell'azienda committente, ed utilizzando le risorse messe a disposizione dal committente stesso allo scopo di raggiungere l'obiettivo concordato. Il collaboratore a progetto può, salvo diverso accordo tra le parti, svolgere la sua attività a favore di più committenti e ha diritto ad essere riconosciuto autore delle invenzioni fatte nello svolgimento del rapporto di lavoro.Cosa si intende per 'progetto' e per 'programma di lavoro'Il progetto è un'attività collegata ad un determinato risultato finale, stabilito dal committente, e con un preciso limite temporale entro cui quel risultato deve essere raggiunto.Il programma di lavoro è un'attività che non deve necessariamente essere ricondotta ad un risultato finale ed avere un limite temporale predeterminato. 
Forma contrattuale 
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e deve necessariamente indicare:la durata, determinata o determinabile della prestazione lavorativa ;indicazione del progetto o del programma di lavoro;il corrispettivo, con indicate le modalità ed i tempi di pagamento;forme di coordinamento del lavoratore al committente per l'esecuzione del lavoro;eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore.Se il contratto non prevede l'indicazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, il rapporto - in sede giudiziale - si può considerare di lavoro subordinato a tempo indeterminato .DurataLa durata della prestazione lavorativa, indicata nel contratto, può essere determinata cioè stabilita con precisione dal committente e dal collaboratore, oppure determinabile, in funzione del raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Il contratto di lavoro a progetto si estingue al momento della realizzazione del progetto o del programma che ne costituisce l'oggetto. Nel caso in cui il progetto o il programma sia ultimato prima della scadenza stabilita, il contratto si considera concluso, ma il compenso sarà dovuto comunque per intero al collaboratore a progetto.RinnovoIl contratto di lavoro a progetto non può essere rinnovato. E' possibile, tuttavia, stipulare con lo stesso datore di lavoro ulteriori contratti per la realizzazione di nuovi progetti o programmi. 
Aspetti retributivi, previdenziali e di tutela sociale 
1. Il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del rapporto.
 2. Il lavoratore a progetto, in possesso dei requisiti richiesti, ha diritto:3. alla pensione di vecchiaia, inabilità e ai superstiti 
4. alla pensione supplementare 
5. al supplemento di pensione
 6. all'assegno di invalidità 
7. alla totalizzazione dei contributi. 
Assegno per il nucleo familiare.  Il lavoratore a progetto, iscritto alla Gestione Separata Inps, ha diritto all' assegno per il nucleo familiare nel caso in cui il 70% del reddito complessivo del nucleo familiare derivi:solo da lavoro dipendente;solo da lavoro parasubordinato;da attività miste (lavoro dipendente e lavoro parasubordinato), compiute dai due coniugi oppure dal solo lavoratore richiedente. 
Maternità e Congedo parentale. La lavoratrice a progetto ha diritto all'indennità di maternità se ha almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data del parto. E' prevista, inoltre, la sospensione del rapporto di lavoro e una proroga dello stesso per un periodo di 180 giorni.
 Non ha diritto al congedo parentale. 
Disoccupazione, mobilità e Cig.  Il lavoratore a progetto non ha diritto alle prestazioni di mobilità, di disoccupazione e di Cassa integrazione guadagni. 
 Malattia e infortunio.  In caso di malattia ed infortunio, il rapporto di lavoro rimane sospeso, senza erogazione della retribuzione mensile.La sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente, inoltre, può recedere dal contratto se la sospensione è per un periodo:superiore a 30 giorni, per i contratti a durata determinabile;superiore ad un sesto della durata stabilita, per i contratti con durata determinata.Malattia in caso di ricovero ospedalieroSi ha diritto ad una indennità di malattia solo in caso di ricovero ospedalieropresso strutture pubbliche o private, fino ad un massimo di 180 giorni. L'indennità spetta per ogni giorno di degenza in percentuale a seconda dei contributi versati.Le disposizioni sul lavoro a progetto non si applicano :ai collaboratori occasionali con non più di 30 giorni di lavoro all'anno con lo stesso committente e con un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro ;alle professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad appositi albi professionali, già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. 276/03;alle collaborazioni coordinate e continuative rese a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;ai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società ed ai partecipanti a collegi e commissioni;alle persone che percepiscono la pensione di vecchiaia;ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e delle scuole.Pertanto, queste categorie di lavoratori possono continuare ad operare con il 'vecchio'contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
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