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Cassa integrazione e mobilità in deroga: le novità 2014

Ultimo Aggiornamento: 22/06/2014 16:08
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22/06/2014 16:08

Cosa cambia dal 1 gennaio 2014 per Cassa integrazione e mobilità in deroga? Cosa prevede la bozza del decreto interministeriale (Ministero Lavoro-Economia) sul riordino dei criteri di concessione dei sussidi in deroga?

Cassa integrazione in deroga
A differenza di oggi, che sono necessari 90 giorni, dal 1 gennaio 2014 potranno accedere alla Cassa integrazione in deroga (Cigd), che non si applicherà più alle aziende in fallimento, i dipendenti con una anzianità lavorativa presso l’azienda di almeno 12 mesi.

La Cassa integrazione in deroga potrà essere concessa a operai, impiegati e quadri, ma non agli apprendisti, sospesi dal lavoro o che svolgono prestazioni a orario ridotto per:

contrazione o sospensione dell’attività produttiva, a causa di a crisi aziendali, ristrutturazione o riorganizzazione;
situazioni di difficoltà aziendale, dovute a situazioni temporanee di mercato.
La domanda di concessione andrà presentata all’INPS entro 25 giorni. L’Ente entro 3 giorni dovrà verificarne la regolarità, quantificare le risorse e trasmette la domanda alle Regioni, le quali dovranno eseguire la propria istruttoria entro 30 giorni. Dopodiché, la comunicazione di concessione sarà trasmessa entro 5 giorni all’INPS, che avrà il compito di monitorare mensilmente le domande, le prestazioni e i flussi finanziari.

Per le aziende che non sono soggette alla disciplina su Cassa integrazione ordinaria o straordinaria o fondi bilaterali, la Cigd:

dal 1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 potrà essere concessa per un periodo non superiore a 8 mesi nell’arco dell’anno;
dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2016 potrà essere concessa per un periodo non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno e a 12 mesi nell’arco di un biennio mobile (non solare).
Per le aziende che sono soggette alla disciplina su Cassa integrazione ordinaria o straordinaria o fondi bilaterali, la Cigd:

potrà essere concessa non sopra gli 8 mesi nell’arco di un anno per tutto il 2014;
dal 2015 al 2016 per un periodo non superiore a 5 mesi nell’arco di un anno e per 11 mesi nell’arco di un biennio mobile (non solare).
Mobilità in deroga
Cosa cambia invece per la mobilità in deroga dal 1 gennaio 2014? La domanda, a pena di decadenza, dovrà essere presentata entro 60 giorni dal giorno del licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione.

Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 la mobilità in deroga verrà concessa:

per un periodo massimo di 5 mesi (a cui si aggiungono ulteriori 3 mesi per i lavoratori del Sud) a coloro che ne hanno già beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi;
per un periodo di 7 mesi, non prorogabili (a cui si aggiungono ulteriori 3 mesi per i lavoratori del Sud) a coloro che ne hanno già beneficiato per meno di 3 anni.
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 la mobilità in deroga:

non potrà più essere concesso ai lavoratori che già ne hanno beneficiato per 3 anni o più, anche non continuativi;
agli altri lavoratori potrà essere concesso per non più di 6 mesi, non prorogabili (più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori del Sud).
Dal 2017 la mobilità in deroga non può più essere concessa.
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