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Aspi: presentazione domanda all’Inps, decorrenza e ricorso in caso di dinego

Ultimo Aggiornamento: 11/03/2013 17:59
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28/12/2012 20:13

****************************Presentazione domanda per Aspi e decorrenza del pagamento

Presentazione della domanda in via telematica.
La liquidazione dell’indennità avviene, a pena di decadenza, dietro presentazione, da parte dei lavoratori aventi diritto di un’apposita domanda, da inviare all’Inps esclusivamente in via telematica, entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento. L’indennità normalmente spetta dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, quindi il tempo massimo per la richiesta dell’indennità è di 68 giorni, proprio come l’indennità di disoccupazione.

Domanda per Aspi e Mini-Aspi.
In presenza di una domanda di indennità di disoccupazione Aspi per la quale non risultino soddisfatti i requisiti per il diritto, a fronte di esplicita indicazione da parte del lavoratore richiedente da esprimersi secondo le modalità riportate nella domanda telematica, saranno verificati, in alternativa, i presupposti per la concessione ed il pagamento dell’indennità di disoccupazione Mini-Aspi.

Termine di 2 mesi per la presentazione della domanda.
Precisa la circolare dell’Inps che la nuova norma richiama esplicitamente il termine di due mesi e pertanto si dovrà far riferimento per l’individuazione del termine di presentazione della domanda allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (15 gennaio – 15 marzo; 2 luglio – 2 settembre).

Più precisamente, il termine di due mesi per la presentazione della domanda decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile che è così individuato:

ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro;
data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito nulla influendo al nostro fine eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);
data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (es.: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro d. ottavo giorno dalla data di fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.
Come e quando viene erogata l’Aspi. Una volta presentata la domanda nei termini descritti in precedenza, il lavoratore, in presenza di tutti i requisiti richiesti, ha diritto all’Assicurazione sociale per l’impiego. E’ bene ora capire da che data decorre il diritto alla prestazione in quanto, essendo un periodo di disoccupazione e assenza di retribuzione, è importante che il lavoratore sappia quando percepirà i primi importi.

Decorrenza della prestazione Aspi.
Lo precisa la circolare n. 142 dell’Inps. L’indennità di disoccupazione ASpI spetta:

dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata successivamente all’ottavo giorno;
dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all’INPS ma al centro per l’impiego e sia successiva alla presentazione della domanda di indennità;
Nei casi previsti nei punti di cui sopra, dalla data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico, dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate, dal trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.
Per quanto riguarda il caso di vertenza sindacale la decorrenza della prestazione può essere anche precedente alla definizione del contenzioso giudiziario, ferma restando la necessità della sua verifica all’esito della sentenza definitiva.

Anticipazione dell’indennità Aspi per lavoro autonomo.
In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento, pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Tale possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per la definizione delle eventuali richieste di anticipazione è necessario attendere il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di natura non regolamentare da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che dovrà determinare limiti, condizioni e modalità per l’attuazione delle disposizioni della legge di riforma.

Ricorso all’Inps in caso di diniego dell’indennità di disoccupazione Aspi
Diniego Aspi e decadenza dell’azione. Può capitare che l’ente previdenziale non conceda l’erogazione dell’Aspi o della Mini-Aspi. In questo caso è possibile proporre un’azione giudiziaria per rivendicare il proprio diritto. Analoga azione può essere proposta anche avverso il provvedimento di concessione, se il lavoratore ritiene ci siano validi motivi.

Modalità di presentazione del ricorso all’Inps.
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI è il Comitato Provinciale della struttura che ha emesso il provvedimento. Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

online (tramite codice PIN rilasciato dall’istituto), utilizzando la procedura disponibile tra i “Servizi Online” del sito www.inps.it, seguendo il percorso: servizi online – per tipologia di utente – cittadino – ricorsi online;
tramite i patronati e gli intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Essendo inquadrata tale prestazione nell’ambito della disciplina delle prestazioni a carico della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’Inps, si applica il regime di decadenza di un anno per l’azione. Quindi il ricorso va presentato entro tale decadenza. La proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione che si ricorda decorre in alternativa:

dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
dal giorno successivo alla reiezione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni;
dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.

Nuova attività lavorativa durante l’indennità di disoccupazione Aspi
L’inizio di un’attività lavorativa durante il periodo di percezione dell’indennità di disoccupazione Aspi, o la Mini Aspi, può comportare la decadenza del diritto all’indennità, oppure la sospensione dell’erogazione o la riduzione dell’importo. Casi particolari sono previsti quando il lavoratore intraprende attività di lavoro occasionale di tipo accessorio, legate al reddito percepito nell’anno. Analogamente è prevista l’esclusione dal riconoscimento dell’indennità Aspi per la stipula di un contratto di lavoro a progetto o parasubordinato o quando il lavoratore intraprende un’attività di lavoro autonomo.
Durata della prestazione

La durata è articolata nel tempo e in rapporto all'età nel 2013

Età < 50 anni-----8 mesi

= > 50 anni-----------12 mesi

2014

< 50 anni----------8 mesi

= > 50 anni----------12 mesi

= > 55 anni-----14 mesi, nei limiti dei contributi ultimi due anni

2015

< 50 anni--------12 mesi

= > 50 anni----------12 mesi

= > 55 anni------16 mesi, nei limiti dei contributi ultimi due anni

2016

< 55 anni--------12 mesi

= > 55 anni-------18 mesi, nei limiti dei contributi ultimi due anni





Antonio Barbato
Consulente del lavoro in Napoli. Esperto di diritto del lavoro e previdenza,





[Modificato da magiadimaglia 11/03/2013 17:59]
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