Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

REVERSIBILITà: gli assegni familiari si trasferiscono agli eredi

Ultimo Aggiornamento: 26/11/2012 15:06
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 317
Città: MONREALE
Età: 56
Sesso: Femminile
26/11/2012 15:06

La Cassazione, Sez. Lavoro, con la sentenza nr. 20405 del 20 novembre, ha riconosciuto il diritto dell’erede all’erogazione degli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta dalla madre, anche se, la dante causa non aveva presentato la domanda per l’ottenimento degli stessi, omissione che, non può considerarsi una rinuncia al diritto.
La Corte d’appello, accoglieva la domanda dell’erede volta ad ottenere dall’INPS, gli assegni familiari sulla pensione di inabilità goduta dalla madre, deceduta.
L’Istituto previdenziale proponeva ricorso in Cassazione, chiedendo la riforma della sentenza d’appello; contestando la trasmissibilità agli eredi del diritto agli assegni familiari.
Secondo gli Ermellini, richiamando un orientamento consolidato in materia, “il diritto alla percezione degli assegni familiari in favore degli assicurati sorge in capo a questi ultimi per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la richiesta finalizzata ad ottenerli la mera funzione di atto di avvio della procedura amministrativa che l’ente debitore è tenuto ad espletare e che sfocia in un accertamento avente natura non costitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni normativamente previste”.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, “ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda, il credito alla prestazione economica quantificata per legge, sia pure condizionato alla verifica, da parte dell’ente previdenziale, delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e, come tale, trasmissibile agli eredi, legittimati a farlo valere avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni di legge”.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:40. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com